Investimenti innovativi: Sulla Gazzetta ufficiale agevolazioni anche per studi di architettura e di ingegneria
Sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell’8 ottobre scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 29 luglio 2013 recante “Termini, m...
Sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell’8 ottobre scorso è stato
pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 29
luglio 2013 recante “Termini, modalità e procedure per la
concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi
di investimento finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi
di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale nelle
regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia”.
Il decreto, al fine di rafforzare la competitività dei sistemi produttivi e lo sviluppo tecnologico nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, definisce un nuovo intervento per l’agevolazione di programmi di investimento innovativi.
I programmi di investimento devono essere finalizzati allo svolgimento delle attività economiche contenute nell’allegato al decreto stesso e, tra l’altro riguardano, anche:
Il decreto è costituito da 14 articoli e da un allegato in cui sono riportate le “Condizioni di ammissibilità alle agevolazioni per i programmi riferiti alle attività di produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore ed elenco delle attività di servizi ammissibili”.
Nell’articolo 4 viene precisato che possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda , sono, tra l’altro, regolarmente costituite da almeno due anni ed iscritte nel Registro delle imprese; se si tratta di imprese di servizi, essere costituite sotto forma di società.
Nell’articolo 5 viene precisato che i programmi devono essere finalizzati all’acquisizione di immobilizzazioni materiali e immateriali tecnologicamente avanzate, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica oggetto del programma, valutabile in termini di:
Le agevolazioni sono concesse nella forma della “sovvenzione rimborsabile”, un contributo finanziario diretto rimborsabile parzialmente senza interessi. La “sovvenzione” copre il 75% delle spese ammissibili ed è restituita dall’impresa beneficiaria per una quota variabile in relazione alla dimensione (70% per le piccole imprese, 80% per le medie e 90% per le grandi). In pratica, nel caso di piccole imprese, il 75% sarà suddiviso nel 52,5% da restituire e nel 22,5% a fondo perduto.
La parte della sovvenzione da restituire viene rimborsata, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di 7 anni a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo della sovvenzione stessa.
L’intervento è attuato con procedura valutativa “a sportello”. Il termine di apertura e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazioni sono definite, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale (e, quindi, 90 giorni dall’8/10/2013), dal Ministero con un successivo decreto del Direttore generale per l’incentivazione alle attività imprenditoriali che conterrà il termine di apertura e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione.
Con lo stesso provvedimento sono definiti le condizioni, i punteggi e le soglie minime per la valutazione delle domande, nonche' le modalita' di presentazione delle domande di erogazione.
Il decreto, al fine di rafforzare la competitività dei sistemi produttivi e lo sviluppo tecnologico nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, definisce un nuovo intervento per l’agevolazione di programmi di investimento innovativi.
I programmi di investimento devono essere finalizzati allo svolgimento delle attività economiche contenute nell’allegato al decreto stesso e, tra l’altro riguardano, anche:
- attività professionali, scientifiche e tecniche, limitatamente ad attività degli studi di architettura, ingegneria e altri studi tecnici;
- consulenza in materia di sicurezza;
- attività dei disegnatori tecnici;
- design e styling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa.
Il decreto è costituito da 14 articoli e da un allegato in cui sono riportate le “Condizioni di ammissibilità alle agevolazioni per i programmi riferiti alle attività di produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore ed elenco delle attività di servizi ammissibili”.
Nell’articolo 4 viene precisato che possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda , sono, tra l’altro, regolarmente costituite da almeno due anni ed iscritte nel Registro delle imprese; se si tratta di imprese di servizi, essere costituite sotto forma di società.
Nell’articolo 5 viene precisato che i programmi devono essere finalizzati all’acquisizione di immobilizzazioni materiali e immateriali tecnologicamente avanzate, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica oggetto del programma, valutabile in termini di:
- riduzione dei costi;
- aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi;
- aumento della capacità produttiva;
- introduzione di nuovi prodotti e/o servizi;
- riduzione dell’impatto ambientale;
- miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.
Le agevolazioni sono concesse nella forma della “sovvenzione rimborsabile”, un contributo finanziario diretto rimborsabile parzialmente senza interessi. La “sovvenzione” copre il 75% delle spese ammissibili ed è restituita dall’impresa beneficiaria per una quota variabile in relazione alla dimensione (70% per le piccole imprese, 80% per le medie e 90% per le grandi). In pratica, nel caso di piccole imprese, il 75% sarà suddiviso nel 52,5% da restituire e nel 22,5% a fondo perduto.
La parte della sovvenzione da restituire viene rimborsata, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di 7 anni a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo della sovvenzione stessa.
L’intervento è attuato con procedura valutativa “a sportello”. Il termine di apertura e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazioni sono definite, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale (e, quindi, 90 giorni dall’8/10/2013), dal Ministero con un successivo decreto del Direttore generale per l’incentivazione alle attività imprenditoriali che conterrà il termine di apertura e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione.
Con lo stesso provvedimento sono definiti le condizioni, i punteggi e le soglie minime per la valutazione delle domande, nonche' le modalita' di presentazione delle domande di erogazione.
A cura di Gabriele
Bivona
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