Condominio e Privacy: il Vademecum del Garante
Il vicino di casa può installare una telecamera che riprende l'ingresso del proprio appartamento o il posto auto? Chi può accedere ai dati del conto corrente...
Il vicino di casa può installare una telecamera che riprende
l'ingresso del proprio appartamento o il posto auto? Chi può
accedere ai dati del conto corrente del condominio? Le informazioni
sui morosi possono essere affisse nella bacheca o comunicate a
soggetti esterni? Quali dati possono essere pubblicati sul sito web
condominiale?
Questo e tanti altri sono i quesiti che sorgono nella quotidiana vita in condominio, soprattutto all'indomani della Riforma di cui alla Legge 11 dicembre 2012, n. 220 che ne ha modificato la disciplina. Ai quesiti ha risposto il Garante della Privacy che ha pubblicato un vademecum operativo dal titolo "Il Condominio e la Privacy" che affrontando temi notoriamente "caldi" ha cercato di fornire uno strumento utile a facilitare un dialogo equilibrato fra tutti gli abitanti del condominio.
Il Vademecum è suddiviso in otto capitoli:
"E' davvero importante - ha sottolineato il Presidente dell'Autorità, Antonello Soro - garantire un giusto livello di riservatezza nei rapporti condominiali e tra vicini di casa nella vita di ogni giorno. Bisogna fare in modo, però, che la tutela della privacy non sia usata come pretesto per limitare la trasparenza nella gestione condominiale, omettendo dati che tutti i condomini devono poter conoscere".
Tra gli argomenti "caldi" trattati nel vademecum segnaliamo i seguenti.
La videosorveglianza
Il Garante ha chiarito che i sistemi di videosorveglianza condominiali devono controllare solo le aree comuni e per la loro installazione è necessario adottare tutte le misure e le precauzioni previste dal Codice della privacy e dal provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza. Tra gli obblighi vi è quello di segnalare le telecamere con appositi cartelli, eventualmente avvalendosi del modello predisposto dal Garante. Le registrazioni possono essere conservate per un periodo limitato tendenzialmente non superiore alle 24-48 ore, anche in relazione a specifiche esigenze come alla chiusura di esercizi e uffici che hanno sede nel condominio o a periodi di festività. Per tempi di conservazione superiori ai sette giorni è comunque necessario presentare una verifica preliminare al Garante.
Un'importante modifica apportata dalla Riforma del Condominio riguarda il quorum richiesto per poter installare l'impianto. La nuova legge prevede che l'assemblea possa deliberare l'installazione di un sistema di videosorveglianza sulle parti comuni solo con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore (i cosiddetti millesimi) dell'edificio.
Il condominio digitale
Con la nuova riforma viene introdotto l'articolo 71-ter nelle disposizioni per l'attuazione del codice civile (articolo 25 della legge), per cui l'assemblea può approvare la creazione di un sito internet del condominio ad accesso individuale e protetto, per consultare tutti gli atti e i rendiconti mensili. L'amministratore dovrà rendere accessibili con questa modalità solo i documenti adottati dall'apposita delibera assembleare, ad esempio i dati contabili e i verbali approvati. Solo le persone che ne hanno diritto possono consultare ed estrarre copia dei documenti condominiali. Devono quindi essere previste delle procedure, ad esempio l'autenticazione tramite password individuale, che consentano l'accesso sicuro a tali documenti digitali.
Questo e tanti altri sono i quesiti che sorgono nella quotidiana vita in condominio, soprattutto all'indomani della Riforma di cui alla Legge 11 dicembre 2012, n. 220 che ne ha modificato la disciplina. Ai quesiti ha risposto il Garante della Privacy che ha pubblicato un vademecum operativo dal titolo "Il Condominio e la Privacy" che affrontando temi notoriamente "caldi" ha cercato di fornire uno strumento utile a facilitare un dialogo equilibrato fra tutti gli abitanti del condominio.
Il Vademecum è suddiviso in otto capitoli:
- l'amministratore;
- l'assemblea;
- la bacheca condominiale;
- la gestione trasparente del condominio;
- la videosorveglianza;
- il condominio digitale;
- il diritto di accesso ai propri dati e altri diritti;
- ulteriori chiarimenti.
"E' davvero importante - ha sottolineato il Presidente dell'Autorità, Antonello Soro - garantire un giusto livello di riservatezza nei rapporti condominiali e tra vicini di casa nella vita di ogni giorno. Bisogna fare in modo, però, che la tutela della privacy non sia usata come pretesto per limitare la trasparenza nella gestione condominiale, omettendo dati che tutti i condomini devono poter conoscere".
Tra gli argomenti "caldi" trattati nel vademecum segnaliamo i seguenti.
La videosorveglianza
Il Garante ha chiarito che i sistemi di videosorveglianza condominiali devono controllare solo le aree comuni e per la loro installazione è necessario adottare tutte le misure e le precauzioni previste dal Codice della privacy e dal provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza. Tra gli obblighi vi è quello di segnalare le telecamere con appositi cartelli, eventualmente avvalendosi del modello predisposto dal Garante. Le registrazioni possono essere conservate per un periodo limitato tendenzialmente non superiore alle 24-48 ore, anche in relazione a specifiche esigenze come alla chiusura di esercizi e uffici che hanno sede nel condominio o a periodi di festività. Per tempi di conservazione superiori ai sette giorni è comunque necessario presentare una verifica preliminare al Garante.
Un'importante modifica apportata dalla Riforma del Condominio riguarda il quorum richiesto per poter installare l'impianto. La nuova legge prevede che l'assemblea possa deliberare l'installazione di un sistema di videosorveglianza sulle parti comuni solo con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore (i cosiddetti millesimi) dell'edificio.
Il condominio digitale
Con la nuova riforma viene introdotto l'articolo 71-ter nelle disposizioni per l'attuazione del codice civile (articolo 25 della legge), per cui l'assemblea può approvare la creazione di un sito internet del condominio ad accesso individuale e protetto, per consultare tutti gli atti e i rendiconti mensili. L'amministratore dovrà rendere accessibili con questa modalità solo i documenti adottati dall'apposita delibera assembleare, ad esempio i dati contabili e i verbali approvati. Solo le persone che ne hanno diritto possono consultare ed estrarre copia dei documenti condominiali. Devono quindi essere previste delle procedure, ad esempio l'autenticazione tramite password individuale, che consentano l'accesso sicuro a tali documenti digitali.
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