VALUTAZIONE RISCHIO

Nella precedente circolare ANCE n. 23/2005 nel segnalare l’avvenuta approvazione del D. Lgs n. 187/05 “Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizio...

09/01/2006
Nella precedente circolare ANCE n. 23/2005 nel segnalare l’avvenuta approvazione del D. Lgs n. 187/05 “Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche” si annunciava l’invio di indicazioni operative che facilitassero le imprese nell`assolvimento dell’obbligo di redazione del documento di valutazione sul rischio vibrazioni previsto dall`art.4 della norma e da attuare entro il 1° gennaio 2006.
Tali indicazioni operative sono state predisposte da un apposito gruppo tecnico dell’ANCE, in collaborazione col CPT di Torino, sviluppando lavori precedenti dello stesso Comitato Paritetico e utilizzando la Banca Dati Vibrazioni dell’ISPESL.
Come si noterà dalla lettura delle indicazioni operative, il gruppo tecnico ha interpretato la previsione di cui al comma 2 dell’art. 13 della norma nel senso che le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori prima del 6 luglio 2007 sono esentate, fino al 6 luglio 2010, dal divieto di superamento del valore limite di esposizione fermo restando l’obbligo di adottare misure di prevenzione e protezione “compatibilmente alle esigenze produttive dell’azienda e ciò, in particolare per ciò che concerne la riduzione dei tempi di esposizione e la sostituzione delle attrezzature”.
Si è pervenuti a tale interpretazione sia seguendo la logica della norma, sia sulla base di esplicite prese di posizione di autorevoli rappresentanti del Ministero del Lavoro.
Nell’allegare le indicazioni operative in oggetto, si richiama quanto già segnalato a proposito della necessità da parte delle imprese di prestare particolare attenzione nell’acquisto di nuove attrezzature verificando presso i costruttori o i fornitori:
- la compatibilità delle attrezzature con le nuove disposizioni;
- la fornitura da parte dei rivenditori di tutte le indicazioni che consentano, in relazione alla singola attrezzatura, l’agevole valutazione del rischio.
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