Prodotti da costruzione: Autorizzazione e notifica organi di verifica
E’ stata, recentemente, emanata la Circolare interministeriale prot. DCPREV n.14413 del 21 ottobre 2013 con cui viene avviato il processo di rinotifica, ai ...
E’ stata, recentemente, emanata la Circolare interministeriale
prot. DCPREV n.14413 del 21 ottobre 2013 con cui viene avviato
il processo di rinotifica, ai sensi del Regolamemo (UE)
305/2011, degli Organismi italiani di valutazione e verifica
della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione, già
abilitati e notificati ai sensi del DPR 246/93 e della Direttiva
89/106/CEE, limitatamente alle specifiche tecniche già
autorizzate.
Con la circolare vengono definite le modalità di presentazione delle istanze di:
In appendice della Circolare due allegati e, precisamente l’Allegato A relativo al modello di istanza di autorizzazione e l’Allegabo B relativo all'elenco della documentazione da allegare all'istanza stessa.
Per ultimo, nella circolare viene precisato che l'istruttoria si conclude con un decreto di autorizzazione, con validità di 4 anni, propedeutico alla successiva notifica; le estensioni e le ulteriori autorizzazioni mantengono la scadenza del decreto cui si riferiscono.
Nella circolare si fa presente, infine, che, ai sensi dell’articolo 48, comma 5 del Regolamento n. 305/2011, le attività di organismo notificato potranno essere eseguite solo se la Commissione Europea o altri Stati membri non sollevino obiezioni entro due mesi dalla notifica.
Con la circolare vengono definite le modalità di presentazione delle istanze di:
- prima autorizzazione (prima richiesta di autorizzazione ai sensi del Regolamento 305/2011);
- estensione (richiesta da organismo già notificato ai sensi del Regolamento 305/2011 per la quale siano necessarie competenze tecniche e attrezzature differenti);
- ulteriore autorizzazione (richiesta da organismo già notificato ai sensi del Regolamento 305/2011 per la quale siano necessarie competenze tecniche analoghe) ai fini della notifica, non basata sul certificato di accreditamento.
In appendice della Circolare due allegati e, precisamente l’Allegato A relativo al modello di istanza di autorizzazione e l’Allegabo B relativo all'elenco della documentazione da allegare all'istanza stessa.
Per ultimo, nella circolare viene precisato che l'istruttoria si conclude con un decreto di autorizzazione, con validità di 4 anni, propedeutico alla successiva notifica; le estensioni e le ulteriori autorizzazioni mantengono la scadenza del decreto cui si riferiscono.
Nella circolare si fa presente, infine, che, ai sensi dell’articolo 48, comma 5 del Regolamento n. 305/2011, le attività di organismo notificato potranno essere eseguite solo se la Commissione Europea o altri Stati membri non sollevino obiezioni entro due mesi dalla notifica.
A cura di Gabriele
Bivona
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