Ecobonus 65% e Ristrutturazioni edilizie, Ok a demolizione e ricostruzione con modifica di sagoma
Come previsto dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. decreto del Fare) convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, dal 21 agosto 20...
Come previsto dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. decreto
del Fare) convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013,
n. 98, dal 21 agosto 2013 (giorno di entrata in vigore della legge
di conversione) è possibile usufruire della detrazione fiscale del
65% prevista per le ristrutturazioni edilizie, anche in caso di
demolizione e ricostruzione dell'edificio con modifica di
sagoma.
Lo ha ribadito l'ENEA rispondendo ad un quesito di un contribuente che chiedeva delucidazioni in merito. In particolare, l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo delle nuove Tecnologie, l'Energia e lo sviluppo economico sostenibile, ha inserito la risposta all'interno delle proprie FAQ (Frequently Asked Questions) ricordando che la legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (il c.d. Decreto del Fare), ha rivisto la definizione di "ristrutturazione edilizia" contenuta nel Testo Unico Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) eliminando all'art. 3, comma 1, lett. d) il riferimento alla "sagoma".
In particolare, grazie a questa modifica, dal 21 agosto 2013 è possibile fruire delle detrazioni fiscali del 65% previste per gli interventi di ristrutturazioni edilizie, anche in caso di demolizione e ricostruzione di un immobile con la stessa volumetria di quello precedente, per il quale non sia stata rispettata la sagoma originaria. Sono compresi nella ristrutturazione anche gli interventi "volti al ripristino degli edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza". Dunque, qualora l'intervento abbia le caratteristiche per configurarsi come "ristrutturazione edilizia" (ossia l'immobile non sia soggetto a vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004 e non ricada nella zona A del DM 1444/68), alla luce delle recenti disposizioni, riteniamo agevolabili ai sensi di queste detrazioni gli interventi che consistono nella demolizione di un immobile e nella sua ricostruzione mantenendone la volumetria originaria.
L'ENEA ha, inoltre, risposto ad una domanda riguardante l'ampliamento di un immobile per il quale è stata avviata la pratica di detrazione fiscale. In particolare, nel caso di ristrutturazione di un immobile senza demolizione e con ampliamento, la detrazione compete unicamente per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l'ampliamento viene considerato "nuova costruzione".
Ricordiamo, infine, che è in esame alle Camere il testo definitivo del disegno di legge contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di Stabilità 2014) che, tra le altre cose, definisce le proroghe relative alle detrazioni per ristrutturazioni edilizie e per riqualificazione energetica.
Lo ha ribadito l'ENEA rispondendo ad un quesito di un contribuente che chiedeva delucidazioni in merito. In particolare, l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo delle nuove Tecnologie, l'Energia e lo sviluppo economico sostenibile, ha inserito la risposta all'interno delle proprie FAQ (Frequently Asked Questions) ricordando che la legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (il c.d. Decreto del Fare), ha rivisto la definizione di "ristrutturazione edilizia" contenuta nel Testo Unico Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) eliminando all'art. 3, comma 1, lett. d) il riferimento alla "sagoma".
In particolare, grazie a questa modifica, dal 21 agosto 2013 è possibile fruire delle detrazioni fiscali del 65% previste per gli interventi di ristrutturazioni edilizie, anche in caso di demolizione e ricostruzione di un immobile con la stessa volumetria di quello precedente, per il quale non sia stata rispettata la sagoma originaria. Sono compresi nella ristrutturazione anche gli interventi "volti al ripristino degli edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza". Dunque, qualora l'intervento abbia le caratteristiche per configurarsi come "ristrutturazione edilizia" (ossia l'immobile non sia soggetto a vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004 e non ricada nella zona A del DM 1444/68), alla luce delle recenti disposizioni, riteniamo agevolabili ai sensi di queste detrazioni gli interventi che consistono nella demolizione di un immobile e nella sua ricostruzione mantenendone la volumetria originaria.
L'ENEA ha, inoltre, risposto ad una domanda riguardante l'ampliamento di un immobile per il quale è stata avviata la pratica di detrazione fiscale. In particolare, nel caso di ristrutturazione di un immobile senza demolizione e con ampliamento, la detrazione compete unicamente per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l'ampliamento viene considerato "nuova costruzione".
Ricordiamo, infine, che è in esame alle Camere il testo definitivo del disegno di legge contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di Stabilità 2014) che, tra le altre cose, definisce le proroghe relative alle detrazioni per ristrutturazioni edilizie e per riqualificazione energetica.
A cura di Ilenia
Cicirello
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