Appalti, Libero accesso ai documenti amministrativi per i subappaltatori in credito
Il diritto di accedere agli atti amministrativi (contratto di appalto, stati di avanzamento lavori, certificati e relativi mandati di pagamento) si estende a...
Il diritto di accedere agli atti amministrativi (contratto di
appalto, stati di avanzamento lavori, certificati e relativi
mandati di pagamento) si estende a catena a tutte le imprese che
hanno stipulato un contratto (di qualsiasi natura) con la società
privata a cui è stato affidato un appalto da un Ente di natura
pubblicistica.
Questo, in sintesi, il contenuto della Sentenza n. 8639 del 7 ottobre 2013 con la quale la Sezione Terza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso presentato da un'impresa che si era vista negare l'accesso al bando di gara, al contratto di appalto, agli stati di avanzamento dei lavori, ai certificati ed ai relativi mandati di pagamento, relativi ad un appalto cui la stessa era subappaltatrice.
L'art. 118, comma 3 del Codice degli Appalti (D.Lgs. n.163/2006) prevede, infatti, l'obbligo per gli affidatari del contratto di trasmettere alla stazione appaltante, entro 120 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore o cottimista. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
Nel caso di specie, la ricorrente aveva un contratto stipulato con una società affidataria di un appalto pubblico e un credito verso la stessa che la legittimava ad acquisire la documentazione riguardante i rapporti economici tra la società appaltatrice e la committente, ciò nell'ottica di attivare i rimedi previsti dall'art. 118, comma 3, del D.lgs n. 163/2006 (secondo cui la stazione appaltante può corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite).
I giudici di primo grado hanno affermato che l'accesso e la conoscenza dei documenti di natura amministrativa (bando di gara, contratto di appalto, stati di avanzamento dei lavori, certificati e relativi mandati di pagamento) consente alla società che ha un credito accertato nei confronti della appaltatrice di decidere, con cognizione di causa, quali iniziative intraprendere sia dal punto di vista amministrativo (chiedendo, ad esempio, in caso di pagamenti ancora da effettuare, l'applicazione - ove possibile - della facoltà prevista dall'art. 118, comma 3, D.lgs n. 163 del 2006, previa qualificazione del contratto stipulato) sia da quello giurisdizionale.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha, infine, chiarito che la documentazione richiesta, sebbene abbia natura privatistica (contratto di appalto, stati di avanzamento lavori, certificati e relativi mandati di pagamento), rientra comunque nella nozione di "documento amministrativo" (art. 22, comma 1, lett d)) della legge n. 241 del 1990, in quanto sono stati adottati da un ente pubblico che persegue le proprie finalità pubblicistiche anche attraverso strumenti di diritto privato i cui atti sono soggetti all'accesso e, quindi, ostensibili al privato.
Questo, in sintesi, il contenuto della Sentenza n. 8639 del 7 ottobre 2013 con la quale la Sezione Terza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso presentato da un'impresa che si era vista negare l'accesso al bando di gara, al contratto di appalto, agli stati di avanzamento dei lavori, ai certificati ed ai relativi mandati di pagamento, relativi ad un appalto cui la stessa era subappaltatrice.
L'art. 118, comma 3 del Codice degli Appalti (D.Lgs. n.163/2006) prevede, infatti, l'obbligo per gli affidatari del contratto di trasmettere alla stazione appaltante, entro 120 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore o cottimista. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
Nel caso di specie, la ricorrente aveva un contratto stipulato con una società affidataria di un appalto pubblico e un credito verso la stessa che la legittimava ad acquisire la documentazione riguardante i rapporti economici tra la società appaltatrice e la committente, ciò nell'ottica di attivare i rimedi previsti dall'art. 118, comma 3, del D.lgs n. 163/2006 (secondo cui la stazione appaltante può corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite).
I giudici di primo grado hanno affermato che l'accesso e la conoscenza dei documenti di natura amministrativa (bando di gara, contratto di appalto, stati di avanzamento dei lavori, certificati e relativi mandati di pagamento) consente alla società che ha un credito accertato nei confronti della appaltatrice di decidere, con cognizione di causa, quali iniziative intraprendere sia dal punto di vista amministrativo (chiedendo, ad esempio, in caso di pagamenti ancora da effettuare, l'applicazione - ove possibile - della facoltà prevista dall'art. 118, comma 3, D.lgs n. 163 del 2006, previa qualificazione del contratto stipulato) sia da quello giurisdizionale.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha, infine, chiarito che la documentazione richiesta, sebbene abbia natura privatistica (contratto di appalto, stati di avanzamento lavori, certificati e relativi mandati di pagamento), rientra comunque nella nozione di "documento amministrativo" (art. 22, comma 1, lett d)) della legge n. 241 del 1990, in quanto sono stati adottati da un ente pubblico che persegue le proprie finalità pubblicistiche anche attraverso strumenti di diritto privato i cui atti sono soggetti all'accesso e, quindi, ostensibili al privato.
A cura di Ilenia
Cicirello
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Sentenza