ABOLIZIONE DEL SERVIZIO DI PORTIERATO
È possibile in un condominio eliminare il servizio di portierato? Come bisogna comportarsi nel caso di servizio ci portierato con o senza alloggio? Iniziamo...
È possibile in un condominio eliminare il servizio di portierato?
Come bisogna comportarsi nel caso di servizio ci portierato con o
senza alloggio?
Iniziamo innanzi tutto dicendo che in qualsiasi condominio il servizio di portierato ha un incidenza rilevante sulla rette condominiali che tutti i condomini devono versare ogni mese, pertanto non poche volte durante le assemblee condominiali viene affrontato il problema dell’abolizione del servizio di portierato allo scopo di ridurre appunto tale retta. L’abolizione del servizio di portierato deve essere analizzato durante l’assemblea e la cessazione del servizio può essere decisa solo con le “maggioranze necessarie” e non è sempre vero che per maggioranze necessarie s’intenda l’unanimità dei consensi a meno che il regolamento di tipo contrattuale non lo preveda. Per trattare l’argomento in questione bisogna fare una distinzione tra due servizi di portierato:
Diverso è il caso di servizio di portierato con alloggio dove l’abolizione può essere acconsentita dall’assemblea con una delibera votata dalla maggioranza qualificata dei due terzi del valore millessimale e il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al condominio. In questo caso l’abolizione del servizio genererebbe un cambio di destinazione dei locali adibiti ad alloggio e, quindi, si è in presenza di una vera e propria innovazione che sicuramente non garantirebbe la stessa utilizzazione delle parti comuni.
Iniziamo innanzi tutto dicendo che in qualsiasi condominio il servizio di portierato ha un incidenza rilevante sulla rette condominiali che tutti i condomini devono versare ogni mese, pertanto non poche volte durante le assemblee condominiali viene affrontato il problema dell’abolizione del servizio di portierato allo scopo di ridurre appunto tale retta. L’abolizione del servizio di portierato deve essere analizzato durante l’assemblea e la cessazione del servizio può essere decisa solo con le “maggioranze necessarie” e non è sempre vero che per maggioranze necessarie s’intenda l’unanimità dei consensi a meno che il regolamento di tipo contrattuale non lo preveda. Per trattare l’argomento in questione bisogna fare una distinzione tra due servizi di portierato:
- servizio di portierato senza alloggio
- servizio di portierato senza alloggio
Diverso è il caso di servizio di portierato con alloggio dove l’abolizione può essere acconsentita dall’assemblea con una delibera votata dalla maggioranza qualificata dei due terzi del valore millessimale e il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al condominio. In questo caso l’abolizione del servizio genererebbe un cambio di destinazione dei locali adibiti ad alloggio e, quindi, si è in presenza di una vera e propria innovazione che sicuramente non garantirebbe la stessa utilizzazione delle parti comuni.
a cura di Vincenzo
Palumbo
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