Sistri: Quadro sinottico aspetti normativi
Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato sul sito internet www.sistri.it un quadro sinottico finalizzato a chiarire alcuni aspetti operativi per l’applicazio...
Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato sul sito internet
www.sistri.it un quadro sinottico finalizzato a chiarire
alcuni aspetti operativi per l’applicazione del sistema di
tracciabilità dei rifiuti, alla luce delle novità normative
introdotte in materia dall’art. 11 del decreto-legge n. 101/2013,
così come modificato dalla legge di conversione n. 125/2013.
Il quadro sinottico riporta 25 pareri del Ministero in riferimento ad altrettante richieste avanzate da Confindustria, da Fise, da Assoelettrica, da Fai_Sistri, dalle Associazioni Gestori Rifuiti, da Ansep-Unitam e da sSelex.
In particolare, viene ribadito che “Durante il periodo di moratoria del regime sanzionatorio del SISTRI, la copia della scheda SISTRI non sostituisce il formulario. Per i produttori iniziali sono mantenuti al momento gli adempimenti cartacei; dal 3 marzo 2014, sono richiesti gli adempimenti SISTRI (ma questi ultimi non sono sanzionati fino al 31 luglio 2014)”.
L’art. 11 del decreto-legge n. 101/2013 convertito dalla legge n. 125/2013, dispone per i primi dieci mesi di operatività del Sistri un doppio regime degli adempimenti e delle relative sanzioni come è possibile rilevare nella Circolare n. 1 del Ministero dell’Ambiente 31 ottobre 2013.
Con riferimento, poi, alle attività di trasporto dei rifiuti, la locuzione “enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”, contenuta al comma 2 dell’articolo 11 del d.l. n. 101/2013, si riferisce agli enti e imprese che trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi. Pertanto, per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi da parte degli enti o imprese che li hanno prodotti, l’obbligo di adesione al SISTRI deve intendersi stabilito con decorrenza dal 3 marzo 2014.
In allegato il quadro sinottico predisposto dal ministero dell’Ambiente.
Il quadro sinottico riporta 25 pareri del Ministero in riferimento ad altrettante richieste avanzate da Confindustria, da Fise, da Assoelettrica, da Fai_Sistri, dalle Associazioni Gestori Rifuiti, da Ansep-Unitam e da sSelex.
In particolare, viene ribadito che “Durante il periodo di moratoria del regime sanzionatorio del SISTRI, la copia della scheda SISTRI non sostituisce il formulario. Per i produttori iniziali sono mantenuti al momento gli adempimenti cartacei; dal 3 marzo 2014, sono richiesti gli adempimenti SISTRI (ma questi ultimi non sono sanzionati fino al 31 luglio 2014)”.
L’art. 11 del decreto-legge n. 101/2013 convertito dalla legge n. 125/2013, dispone per i primi dieci mesi di operatività del Sistri un doppio regime degli adempimenti e delle relative sanzioni come è possibile rilevare nella Circolare n. 1 del Ministero dell’Ambiente 31 ottobre 2013.
Con riferimento, poi, alle attività di trasporto dei rifiuti, la locuzione “enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”, contenuta al comma 2 dell’articolo 11 del d.l. n. 101/2013, si riferisce agli enti e imprese che trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi. Pertanto, per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi da parte degli enti o imprese che li hanno prodotti, l’obbligo di adesione al SISTRI deve intendersi stabilito con decorrenza dal 3 marzo 2014.
In allegato il quadro sinottico predisposto dal ministero dell’Ambiente.
A cura di Gabriele
Bivona
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