Valutazione dei rischi: Utilizzazione delle procedure standardizzate
La Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la nota prot. 37/0018697/MA007.A001 del 29/10/2013 risponde ad un qu...
La Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali con la nota prot. 37/0018697/MA007.A001
del 29/10/2013 risponde ad un quesito posto dal Consiglio
nazionale degli Ingegneri in merito alla possibile
utilizzazione delle procedure standardizzate per la
valutazione dei rischi nelle aziende che occupano fino a 50
lavoratori il cui rischio chimico sia risultato “basso per la
sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori” e il cui
rischio biologico sia risultato “non evidenzia rischi per la salute
dei lavoratori”.
La Commissione per gli interpelli, nella nota in argomento, dopo aver richiamato gli articoli 29, comma 6, 7, 223, comma 1 e 271, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008, ha precisato che quando dalla valutazione ex art. 224, comma 2 del dcreto legislativo n.81/2008 risulta che in azienda non si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischio chimico, "il datore di lavoro di un'impresa che occupa fino a 50 lavoratori può adottare le procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lett. f), del d.lgs. n. 81/2008".
La Commissione ha, anche, aggiunto che “Vista l'analogia delle disposizioni di riferimento (vedi art. 271, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008), la commissione ritiene che le considerazioni su esposte valgono anche per il rischio biologico”.
Nella nota, per ultimo, viene precisato che “qualora dall'esito della valutazione dei rischi non ricorrano le condizioni di mancata esposizione, non sarà possibile utilizzare le procedure standardizzate".
La Commissione per gli interpelli, nella nota in argomento, dopo aver richiamato gli articoli 29, comma 6, 7, 223, comma 1 e 271, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008, ha precisato che quando dalla valutazione ex art. 224, comma 2 del dcreto legislativo n.81/2008 risulta che in azienda non si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischio chimico, "il datore di lavoro di un'impresa che occupa fino a 50 lavoratori può adottare le procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lett. f), del d.lgs. n. 81/2008".
La Commissione ha, anche, aggiunto che “Vista l'analogia delle disposizioni di riferimento (vedi art. 271, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008), la commissione ritiene che le considerazioni su esposte valgono anche per il rischio biologico”.
Nella nota, per ultimo, viene precisato che “qualora dall'esito della valutazione dei rischi non ricorrano le condizioni di mancata esposizione, non sarà possibile utilizzare le procedure standardizzate".
A cura di Gabriele
Bivona
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