Locazioni e Vendite: Maxi multe senza APE
Novità sull’Attestato di prestazione energetica (APE) nel Decreto “Destinazione Italia” approvato dal Consiglio dei Ministri di venerdì scorso. La nullità d...
Novità sull’Attestato di prestazione energetica (APE) nel
Decreto “Destinazione Italia” approvato dal Consiglio dei
Ministri di venerdì scorso.
La nullità dell’atto (di vendita o di locazione) prevista dall’art. 6 del D.Lgs. n. 192/2005 come modificato dall’art. 6 del decreto-legge n. 63/2013 convertito dalla legge n. 90/2013 viene trasformata in sanzione amministrativa.
Ma andiamo con ordine ricordando che l’art. 6 del citato decreto-legge n. 63/2013 ha modificato l’articolo 6 del .lgs. n. 192/2005 inserendo nello stesso articolo il comma 3-bis che recita testualmente “L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti”.
Tale norma era già associata alle sanzioni previste dai commi 8 e 9 dell’art. 15 del D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i. in cui è precisato che nel caso assenza dell’APE il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro nel caso di vendita e con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro nel caso di locazione.
Con il decreto-legge “Destinazione Italia” approvato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri, qualora la dichiarazione informativa e la copia dell’APE non siano state allegate all'atto, quest'ultimo non sarà più nullo ma entrambe le parti (nel caso di vendita, acquirente e venditore e nel caso di locazione, locatore e conduttore) dovranno pagare in solido e in parti uguali una sanzione amministrativa compresa tra 3 mila e 18 mila euro.
La sanzione scende in un range compreso tra mille e 4 mila euro per i casi di mancata dichiarazione relativi ai contratti di locazione di singole unità immobiliari e che viene dimezzata nel caso di durata della locazione non superiore a tre anni.
Il decreto-legge dovrebbe prevedere anche una sorta di sanatoria per le compravendite e le locazioni già effettuate, per le quali sia stata già accertata e sanzionata la violazione degli obblighi Ape con la definizione della nullità dell’atto.
Se la nullità non è già passata in giudicato, dietro richiesta di almeno una delle due parti potrà essere sostituita con le nuove sanzioni che andranno a cancellare l’ipotesi di nullità dell'atto
La nullità dell’atto (di vendita o di locazione) prevista dall’art. 6 del D.Lgs. n. 192/2005 come modificato dall’art. 6 del decreto-legge n. 63/2013 convertito dalla legge n. 90/2013 viene trasformata in sanzione amministrativa.
Ma andiamo con ordine ricordando che l’art. 6 del citato decreto-legge n. 63/2013 ha modificato l’articolo 6 del .lgs. n. 192/2005 inserendo nello stesso articolo il comma 3-bis che recita testualmente “L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti”.
Tale norma era già associata alle sanzioni previste dai commi 8 e 9 dell’art. 15 del D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i. in cui è precisato che nel caso assenza dell’APE il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro nel caso di vendita e con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro nel caso di locazione.
Con il decreto-legge “Destinazione Italia” approvato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri, qualora la dichiarazione informativa e la copia dell’APE non siano state allegate all'atto, quest'ultimo non sarà più nullo ma entrambe le parti (nel caso di vendita, acquirente e venditore e nel caso di locazione, locatore e conduttore) dovranno pagare in solido e in parti uguali una sanzione amministrativa compresa tra 3 mila e 18 mila euro.
La sanzione scende in un range compreso tra mille e 4 mila euro per i casi di mancata dichiarazione relativi ai contratti di locazione di singole unità immobiliari e che viene dimezzata nel caso di durata della locazione non superiore a tre anni.
Il decreto-legge dovrebbe prevedere anche una sorta di sanatoria per le compravendite e le locazioni già effettuate, per le quali sia stata già accertata e sanzionata la violazione degli obblighi Ape con la definizione della nullità dell’atto.
Se la nullità non è già passata in giudicato, dietro richiesta di almeno una delle due parti potrà essere sostituita con le nuove sanzioni che andranno a cancellare l’ipotesi di nullità dell'atto
A cura di Gabriele
Bivona
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