Legge stabilità: riconferma dei bonus per ristrutturazioni edilizie e arredi
La proroga dell'agevolazione è prevista anche per gli interventi di riqualificazione energetica, sia per i singoli immobili sia per le parti comuni di edific...
La proroga dell'agevolazione è prevista anche per gli interventi di
riqualificazione energetica, sia per i singoli immobili sia per le
parti comuni di edifici condominiali.
Più tempo a disposizione per usufruire delle detrazioni d’imposta previste per la riqualificazione energetica degli edifici, il recupero del patrimonio edilizio e l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
A definire i nuovi termini, il comma 139 dell’unico articolo della legge n. 147/2013 ("Stabilità 2014"), che prolunga gli effetti dei bonus maggiorati per tutto il 2014 e ne prevede la permanenza anche per il 2015, con percentuali di poco ridotte.
Ecobonus ancora in campo
La detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) per le spese relative a interventi di riqualificazione energetica vengono stabilite nella misura del:
Per gli interventi di riqualificazione energetica che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la detrazione del 65% delle spese sostenute è prorogata fino al 30 giugno 2015, per passare al 50% nella successiva annualità, dall’1 luglio 2015 al 30 giugno 2016.
Per quanto riguarda la disciplina generale dell’agevolazione, è utile ricordare che:
Più tempo per ristrutturare e arredare gli immobili
Prorogata anche la detrazione maggiorata per gli interventi di ristrutturazione e quella per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo dell’immobile oggetto di lavori. In particolare, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio danno diritto a una detrazione dall’Irpef lorda, fino a un ammontare complessivo non superiore a 96mila euro per unità immobiliare, nella misura del:
Il “bonus” per le ristrutturazioni edilizie è quello più “datato”. Istituito dalla Finanziaria del 1998, ha subito, nel corso del tempo, diverse modifiche e proroghe fino a essere stabilizzata dal Dl 201/2011 con l’introduzione nel Tuir del nuovo articolo 16-bis, che prevede, a regime, la detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione sostenute, per un importo non superiore a 48mila euro per ogni unità immobiliare.
Questi i lavori che danno accesso al “bonus ristrutturazioni”:
Tra le regole di ordine generale, è bene ricordare che:
Proroga della detrazione maggiorata anche per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche riguardanti stabili che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità individuate dall’Opcm n. 3274 del 2003, con procedure autorizzatorie attivate dopo il 4 agosto 2013. Deve trattarsi di costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. Tali spese sono detraibili, fino a un ammontare complessivo non superiore a 96mila euro per unità immobiliare, nella misura del:
Infine, coloro che hanno effettuato interventi di ristrutturazione con spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014 (quindi, con diritto alla detrazione del 50%) possono usufruire di un’ulteriore detrazione del 50% per l’acquisto, effettuato tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2014, di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (ovvero, in caso di forni, alla A) finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato, fino a un importo massimo di 10mila euro per unità immobiliare ("bonus arredi").
Tra i mobili agevolabili rientrano, purché siano nuovi, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione. Si considerano invece grandi elettrodomestici, tra gli altri, frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Nell’importo delle spese sostenute possono essere considerate anche quelle di trasporto e montaggio.
Il pagamento, oltre che con bonifico bancario o postale, può avvenire anche con carta di credito o di debito.
Fonte: Agenzia delle Entrate
Più tempo a disposizione per usufruire delle detrazioni d’imposta previste per la riqualificazione energetica degli edifici, il recupero del patrimonio edilizio e l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
A definire i nuovi termini, il comma 139 dell’unico articolo della legge n. 147/2013 ("Stabilità 2014"), che prolunga gli effetti dei bonus maggiorati per tutto il 2014 e ne prevede la permanenza anche per il 2015, con percentuali di poco ridotte.
Ecobonus ancora in campo
La detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) per le spese relative a interventi di riqualificazione energetica vengono stabilite nella misura del:
- 65%, per quelle sostenute dal 6 giugno 2013 (entrata in vigore del Dl 63/2013) fino al 31 dicembre 2014
- 50%, per quelle sostenute dall’1 gennaio al 31 dicembre
2015. Il beneficio deve essere ripartito in dieci rate annuali di
pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso a
seconda dell’intervento:
- riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento (detrazione massima: 100mila euro)
- miglioramento termico dell’edificio, come finestre, infissi, coibentazioni, pavimenti, eccetera (detrazione massima: 60mila euro)
- installazione di pannelli solari per produzione di acqua calda (detrazione massima: 60mila euro)
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (detrazione massima: 30mila euro).
Per gli interventi di riqualificazione energetica che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la detrazione del 65% delle spese sostenute è prorogata fino al 30 giugno 2015, per passare al 50% nella successiva annualità, dall’1 luglio 2015 al 30 giugno 2016.
Per quanto riguarda la disciplina generale dell’agevolazione, è utile ricordare che:
- la detrazione non è cumulabile con altri benefici fiscali previsti da disposizioni di legge nazionali (come, ad esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio) o altri incentivi riconosciuti dalla Comunità europea
- non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva di inizio lavori all’Agenzia delle Entrate
- i contribuenti non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento delle spese esclusivamente tramite bonifico bancario o postale “parlante”, dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (sull’importo, le banche e Poste Italiane Spa hanno l’obbligo di effettuare una ritenuta a titolo di acconto del 4%)
- per determinati interventi (sostituzione di finestre, impianti di climatizzazione invernale, installazione di pannelli solari), non è richiesta la presentazione della certificazione energetica.
Più tempo per ristrutturare e arredare gli immobili
Prorogata anche la detrazione maggiorata per gli interventi di ristrutturazione e quella per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo dell’immobile oggetto di lavori. In particolare, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio danno diritto a una detrazione dall’Irpef lorda, fino a un ammontare complessivo non superiore a 96mila euro per unità immobiliare, nella misura del:
- 50%, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014
- 40%, per le spese sostenute dall’1 gennaio al 31 dicembre 2015.
Il “bonus” per le ristrutturazioni edilizie è quello più “datato”. Istituito dalla Finanziaria del 1998, ha subito, nel corso del tempo, diverse modifiche e proroghe fino a essere stabilizzata dal Dl 201/2011 con l’introduzione nel Tuir del nuovo articolo 16-bis, che prevede, a regime, la detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione sostenute, per un importo non superiore a 48mila euro per ogni unità immobiliare.
Questi i lavori che danno accesso al “bonus ristrutturazioni”:
- manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia su tutte le parti comuni degli stabili residenziali
- ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati in seguito ad eventi calamitosi, quando sia stato dichiarato lo stato di emergenza
- realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali
- eliminazione delle barriere architettoniche
- adozione di misure destinate a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi
- esecuzione di interventi di cablatura degli edifici e di contenimento di inquinamento acustico
- conseguimento di risparmi energetici
- adozione di misure antisismiche
- bonifica dall’amianto o realizzazione di opere destinate ad evitare incidenti domestici.
Tra le regole di ordine generale, è bene ricordare che:
- rientrano nelle spese agevolabili quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici
- non c’è più l’obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara
- le spese devono essere pagate tramite bonifico bancario o postale “parlante”
- è stato abolito l’obbligo di distinta indicazione in fattura del costo della manodopera impiegata
- se l’immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori è ceduto prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, il diritto si trasferisce all’acquirente a meno che le parti non si accordino per mantenere il beneficio in capo al venditore
- l’importo detraibile deve obbligatoriamente essere ripartito in dieci quote annuali.
Proroga della detrazione maggiorata anche per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche riguardanti stabili che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità individuate dall’Opcm n. 3274 del 2003, con procedure autorizzatorie attivate dopo il 4 agosto 2013. Deve trattarsi di costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. Tali spese sono detraibili, fino a un ammontare complessivo non superiore a 96mila euro per unità immobiliare, nella misura del:
- 65%, se sostenute fino al 31 dicembre 2014
- 50%, se sostenute dall’1 gennaio al 31 dicembre 2015.
Infine, coloro che hanno effettuato interventi di ristrutturazione con spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014 (quindi, con diritto alla detrazione del 50%) possono usufruire di un’ulteriore detrazione del 50% per l’acquisto, effettuato tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2014, di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (ovvero, in caso di forni, alla A) finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato, fino a un importo massimo di 10mila euro per unità immobiliare ("bonus arredi").
Tra i mobili agevolabili rientrano, purché siano nuovi, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione. Si considerano invece grandi elettrodomestici, tra gli altri, frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Nell’importo delle spese sostenute possono essere considerate anche quelle di trasporto e montaggio.
Il pagamento, oltre che con bonifico bancario o postale, può avvenire anche con carta di credito o di debito.
Fonte: Agenzia delle Entrate
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