Demolizione parti abusive: previste sanzioni alternative se si mette a rischio l'edificio

Demolizione di parti abusive di un edificio: nel caso in cui la sicurezza e la stabilità dell'intero edificio potrebbero essere pregiudicate, è necessario pr...

14/01/2014
Demolizione di parti abusive di un edificio: nel caso in cui la sicurezza e la stabilità dell'intero edificio potrebbero essere pregiudicate, è necessario procedere con una sanzione alternativa.

Questa la decisione presa dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5368 dello scorso 11 novembre, rispetto all'ordinanza di demolizione del piano seminterrato e del secondo piano di un fabbricato che aveva ottenuto una concessione in sanatoria per le unità immobiliari poste al piano terra e al primo piano, mentre per quelle rimanenti non era stata presentata alcuna pratica di condono edilizio, né erano state rilasciate concessioni di varianti in sanatoria: queste parti erano state quindi ritenute abusive, oltre che contrastanti con le norme urbanistiche relative all'area occupata dall'edificio.

Le istanze e i relativi provvedimenti di condono hanno infatti carattere circoscritto, per cui non è possibile appellarsi ad un eventuale silenzio-assenso dell'amministrazione comunale o degli uffici tecnici chiamati a decidere per considerare condonate anche altre parti di un edificio quando non sono esistono né l'istanza né la relativa documentazione.

Nel caso in esame però, nonostante la mancanza di concessione di variante in sanatoria, i giudici di Palazzo Spada hanno sottolineato l'impossibilità di demolire il piano seminterrato per una mancata ponderazione degli eventuali effetti derivanti da tale azione: nel caso di un fabbricato realizzato in totale difformità dalla concessione edilizia in seguito parzialmente condonato, con il risultato che l'edificio è divenuto illegittimo solo in parte, il doveroso provvedimento repressivo dell'abuso rimanente deve tener conto dell'eventuale pregiudizio che l'applicazione della sanzione demolitoria potrebbe arrecare alla parte ormai legittimata dal fabbricato.

In questo caso, quindi, bisogna fare riferimento all'art. 12 della legge n. 42/1985 per cui "quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il sindaco applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura dell'ufficio tecnico erariale, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale", in modo che l'applicazione della disciplina sanzionatoria pecuniaria al posto di quella reale costituisce la salvaguardia della staticità della parte non abusiva del manufatto.

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