Fondo di garanzia per PMI, professionisti e studi professionali: in corso di registrazione il decreto attuativo
E' in corso di registrazione alla Corte dei Conti il decreto ministeriale 27 dicembre 2013 attuativo delle disposizioni previste dall'art. 1 del decreto-legg...
E' in corso di registrazione alla Corte dei Conti il decreto
ministeriale 27 dicembre 2013 attuativo delle disposizioni previste
dall'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (c.d.
Decreto del Fare) recante "Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia" convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 che
istituiscono un Fondo di garanzia che favorisca l'accesso al
credito ampliando la platea dei soggetti potenziali beneficiari ed
estendendo gli interventi del Fondo ai professionisti e agli studi
professionali.
L'allegato al decreto riporta i nuovi criteri di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, ricalibrati in funzione del ciclo economico e dell'andamento del mercato finanziario e creditizio.
Ai fini dell'ammissione all'intervento del Fondo attraverso la procedura "Semplificata" di cui ai paragrafi C, I.3 e L.3, la procedura "Importo ridotto" di cui ai paragrafi D, I.4 e L.4, la procedura per i Confidi autorizzati a certificare il merito di credito dei soggetti beneficiari finali economicamente e finanziariamente sani di cui al paragrafo J e la procedura per l'ammissione all'intervento del Fondo senza valutazione dei dati contabili del soggetto beneficiario finale di cui al paragrafo H, i soggetti finanziatori devono attestare che, alla data di presentazione della richiesta, i soggetti beneficiari finali:
a) sulla base della documentazione comprovante la verifica presso pubblici registri o presso sistemi di informazioni creditizie, non registrino eventi pregiudizievoli, quali protesti e pignoramenti a proprio carico e, limitatamente alle società di persone, anche a carico dei soci amministratori;
b) sulla base delle evidenze della Centrale dei Rischi, limitatamente ai rapporti con il soggetto finanziatore stesso, non presentino crediti scaduti da più di 180 giorni né siano classificati tra la clientela ad incaglio o in sofferenza.
Le operazioni a favore dei soggetti beneficiari finali che registrano eventi pregiudizievoli, quali protesti e pignoramenti a proprio carico e, limitatamente alle società di persone, anche a carico dei soci amministratori, oppure presentano crediti scaduti da più di 180 giorni o sono classificati tra la clientela ad incaglio o in sofferenza, sono ammissibili esclusivamente ai sensi della procedura "Ordinaria" di cui ai paragrafi A, B, G, I.1, I.2, L.1 e L.2.
L'allegato al decreto riporta i nuovi criteri di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, ricalibrati in funzione del ciclo economico e dell'andamento del mercato finanziario e creditizio.
Ai fini dell'ammissione all'intervento del Fondo attraverso la procedura "Semplificata" di cui ai paragrafi C, I.3 e L.3, la procedura "Importo ridotto" di cui ai paragrafi D, I.4 e L.4, la procedura per i Confidi autorizzati a certificare il merito di credito dei soggetti beneficiari finali economicamente e finanziariamente sani di cui al paragrafo J e la procedura per l'ammissione all'intervento del Fondo senza valutazione dei dati contabili del soggetto beneficiario finale di cui al paragrafo H, i soggetti finanziatori devono attestare che, alla data di presentazione della richiesta, i soggetti beneficiari finali:
a) sulla base della documentazione comprovante la verifica presso pubblici registri o presso sistemi di informazioni creditizie, non registrino eventi pregiudizievoli, quali protesti e pignoramenti a proprio carico e, limitatamente alle società di persone, anche a carico dei soci amministratori;
b) sulla base delle evidenze della Centrale dei Rischi, limitatamente ai rapporti con il soggetto finanziatore stesso, non presentino crediti scaduti da più di 180 giorni né siano classificati tra la clientela ad incaglio o in sofferenza.
Le operazioni a favore dei soggetti beneficiari finali che registrano eventi pregiudizievoli, quali protesti e pignoramenti a proprio carico e, limitatamente alle società di persone, anche a carico dei soci amministratori, oppure presentano crediti scaduti da più di 180 giorni o sono classificati tra la clientela ad incaglio o in sofferenza, sono ammissibili esclusivamente ai sensi della procedura "Ordinaria" di cui ai paragrafi A, B, G, I.1, I.2, L.1 e L.2.
A cura di Gabriele
Bivona
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