Progettazione opere cimiteriali: competenza esclusiva degli Ingegneri
La progettazione delle opere cimiteriali è esclusivo appannaggio degli ingegneri trattandosi di opera igienico sanitaria, ferma restando la concorrente compe...
La progettazione delle opere cimiteriali è esclusivo appannaggio
degli ingegneri trattandosi di opera igienico sanitaria, ferma
restando la concorrente competenza degli architetti alla
progettazione degli elementi che presentino rilevanti caratteri
artistici e monumentali.
Lo ha chiarito il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia con la sentenza 31 gennaio 2014, n. 37 che ha rigettato il ricorso presentato per la riforma di una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale concernente un appalto-affidamento costruzione e gestione mediante tecnica di finanza di progetto di un nuovo cimitero.
Tra le parti interessanti della sentenza, rileviamo la parte in cui in giudici sostengono che il rapporto tra le competenze professionali dell'ingegnere e quelle dell'architetto in materia si configura in questo modo: la progettazione generale dell'opera spetta all'ingegnere al quale può aggiungersi per singoli progetti edilizi aventi caratteristiche artistiche o monumentali l'architetto, essendo invece escluso che l'architetto possa progettare l'intero piano, demandando all'ingegnere la cura di specifici elementi tecnico - infrastrutturali (fognature, condotti ect.).
Lo ha chiarito il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia con la sentenza 31 gennaio 2014, n. 37 che ha rigettato il ricorso presentato per la riforma di una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale concernente un appalto-affidamento costruzione e gestione mediante tecnica di finanza di progetto di un nuovo cimitero.
Tra le parti interessanti della sentenza, rileviamo la parte in cui in giudici sostengono che il rapporto tra le competenze professionali dell'ingegnere e quelle dell'architetto in materia si configura in questo modo: la progettazione generale dell'opera spetta all'ingegnere al quale può aggiungersi per singoli progetti edilizi aventi caratteristiche artistiche o monumentali l'architetto, essendo invece escluso che l'architetto possa progettare l'intero piano, demandando all'ingegnere la cura di specifici elementi tecnico - infrastrutturali (fognature, condotti ect.).
A cura di Ilenia
Cicirello
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Sentenza