MISE: Autorizzazioni dei nuovi corsi 80 ore per certificatori energetici
Aumenta a 80 ore la durata minima del corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici. L'aggiornamento è stato introdotto dal decreto legg...
Aumenta a 80 ore la durata minima del corso di formazione per la
certificazione energetica degli edifici. L'aggiornamento è
stato introdotto dal decreto legge 145/2013 (“Destinazione Italia),
convertito in legge 9/2014.
Il Ministero dello Sviluppo economico ha proceduto all’aggiornamento dello “Schema di procedura per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dei corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici a livello nazionale” previsto dal D.P.R. n. 75/2013.
Ricordiamo che l’articolo 2, comma 5, del citato provvedimento normativo stabilisce che i corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti a livello nazionale da Università, organismi ed enti di ricerca e da consigli, ordini e collegi professionali, previa autorizzazione del MiSE, d’intesa con MATTM e MIT, ferma restando la competenza delle Regioni e Province Autonome per quanto riguarda l’organizzazione dei corsi a livello regionale ed il rilascio della relativa autorizzazione ai soggetti formatori riconosciuti sulla base delle proprie procedure.
L’articolo 2 comma 5 del DPR 75/2013 fornisce un elenco esaustivo dei soggetti che possono svolgere, a livello nazionale, i corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici ed i relativi esami finali; pertanto possono inoltrare la richiesta di autorizzazione i soggetti sotto elencati:
Coloro che non rientrano nella casistica di cui all’articolo 2, comma 3 del nuovo regolamento devono essere in possesso di un attestato di frequenza a corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici. I corsi devono essere svolti in base ai contenuti minimi definiti nell'Allegato 1 al Regolamento (Contenuti minimi del corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici) e dovranno essere autorizzati dal Ministero dello Sviluppo economico.
La richiesta di autorizzazione per effettuare corsi per certificatori energetici, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere inoltrata alla Divisione VII – Efficienza energetica e risparmio energetico – della Direzione Generale per l’energia nucleare, le energie rinnovabili e l’efficienza energetica – Dipartimento per l’energia del Ministero dello sviluppo economico, al seguente indirizzo : Via Molise, 2 - 00187 Roma e deve riporatre dettagliatamente le informazioni indicate nello schema di procedura.
Alla fine del corso i partecipanti devono sostenere un esame finale condotto nel rispetto delle seguenti modalità:
Nel caso di corsi somministrati in modalità e-learning, sarà valutata inoltre la somministrazione delle lezioni attraverso una idonea piattaforma informatica che consenta l’attiva partecipazione del discente e la presenza di strumentazione atta a controllare l’effettiva frequenza al corso.
Il Ministero dello Sviluppo economico ha proceduto all’aggiornamento dello “Schema di procedura per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dei corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici a livello nazionale” previsto dal D.P.R. n. 75/2013.
Ricordiamo che l’articolo 2, comma 5, del citato provvedimento normativo stabilisce che i corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti a livello nazionale da Università, organismi ed enti di ricerca e da consigli, ordini e collegi professionali, previa autorizzazione del MiSE, d’intesa con MATTM e MIT, ferma restando la competenza delle Regioni e Province Autonome per quanto riguarda l’organizzazione dei corsi a livello regionale ed il rilascio della relativa autorizzazione ai soggetti formatori riconosciuti sulla base delle proprie procedure.
L’articolo 2 comma 5 del DPR 75/2013 fornisce un elenco esaustivo dei soggetti che possono svolgere, a livello nazionale, i corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici ed i relativi esami finali; pertanto possono inoltrare la richiesta di autorizzazione i soggetti sotto elencati:
- Università
- Organismi ed Enti di ricerca
- Consigli, ordini e collegi professionali
Coloro che non rientrano nella casistica di cui all’articolo 2, comma 3 del nuovo regolamento devono essere in possesso di un attestato di frequenza a corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici. I corsi devono essere svolti in base ai contenuti minimi definiti nell'Allegato 1 al Regolamento (Contenuti minimi del corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici) e dovranno essere autorizzati dal Ministero dello Sviluppo economico.
La richiesta di autorizzazione per effettuare corsi per certificatori energetici, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere inoltrata alla Divisione VII – Efficienza energetica e risparmio energetico – della Direzione Generale per l’energia nucleare, le energie rinnovabili e l’efficienza energetica – Dipartimento per l’energia del Ministero dello sviluppo economico, al seguente indirizzo : Via Molise, 2 - 00187 Roma e deve riporatre dettagliatamente le informazioni indicate nello schema di procedura.
Alla fine del corso i partecipanti devono sostenere un esame finale condotto nel rispetto delle seguenti modalità:
- ammissione del candidato subordinata alla verifica della frequenza minima obbligatoria (85% delle ore complessive del corso)
- presenza nella commissione di esame di un esperto esterno all’organismo organizzatore del corso, che non abbia partecipato all’attività di docenza o di organizzazione del corso; l’esperto esterno deve possedere uno dei titoli di studio indicati all’art. 2 comma 3, lettera a) del DPR 75/2013 ed una adeguata esperienza (almeno quinquennale) nel settore della certificazione energetica degli edifici con funzione di supervisione complessiva. Il CV dell’esperto esterno - che deve essere prodotto con la documentazione allegata all’istanza di autorizzazione - deve essere reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e deve riportare l’autorizzazione per il trattamento dei dati sensibili, ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 196/2003;
- esecuzione della prova finale in modalità frontale. La prova deve prevedere una prova scritta finalizzata a valutare la comprensione degli argomenti trattati nel corso e una prova orale incentrata sulla discussione di un APE. La prova orale è subordinata al superamento della prova scritta.
Nel caso di corsi somministrati in modalità e-learning, sarà valutata inoltre la somministrazione delle lezioni attraverso una idonea piattaforma informatica che consenta l’attiva partecipazione del discente e la presenza di strumentazione atta a controllare l’effettiva frequenza al corso.
A cura di Gabriele
Bivona
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