Cassazione: Niente Irap studi associati familiari senza dipendenti
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 4663 del 27 febbraio 2014 si è espressa su tematiche legate all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) pe...
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 4663 del 27
febbraio 2014 si è espressa su tematiche legate all’imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP) per studi
associati.
Il caso in esame si riferiva alla richiesta di una somma dovuta per IRAP gravante su uno studio professionale costituito esclusivamente da due soggetti che nella fattispecie erano padre e figlia. La tesi dell’Agenzia delle Entrate era legata al fatto che la sussistenza di uno studio associato costituisse indizio dell’esistenza di stabile organizzazione ai fini dell’imposizione proprio sulle attività produttive.
I professionisti, invece, rigettandone la tesi, sostenevano come l’assenza di spese per personale dipendente e la non sussistenza di una autonoma organizzazione costituissero elemento valido ai fini della non applicabilità della tassa richiesta.
Facendo seguito anche alle sentenze n. 22506 del 2012 e n. 14060 del 2012, la Corte di Cassazione si è pronunciata precisando ulteriormente che “ove l’attività di un professionista si volga nella forma dello studio associato il giudice di merito deve, ai fini della applicazione dell’IRAP, accertare specificamente l’entità e l’incidenza a fini reddituali, della condivisione con altri professionisti dello svolgimento di parte della attività professionale dello studio”.
In appello, infine, il giudice ha giudicato in maniera conforme l’orientamento della giurisprudenza, conseguendone il rigetto del ricorso, destinando alla compensazione tra le parti le spese per il relativo giudizio.
Il caso in esame si riferiva alla richiesta di una somma dovuta per IRAP gravante su uno studio professionale costituito esclusivamente da due soggetti che nella fattispecie erano padre e figlia. La tesi dell’Agenzia delle Entrate era legata al fatto che la sussistenza di uno studio associato costituisse indizio dell’esistenza di stabile organizzazione ai fini dell’imposizione proprio sulle attività produttive.
I professionisti, invece, rigettandone la tesi, sostenevano come l’assenza di spese per personale dipendente e la non sussistenza di una autonoma organizzazione costituissero elemento valido ai fini della non applicabilità della tassa richiesta.
Facendo seguito anche alle sentenze n. 22506 del 2012 e n. 14060 del 2012, la Corte di Cassazione si è pronunciata precisando ulteriormente che “ove l’attività di un professionista si volga nella forma dello studio associato il giudice di merito deve, ai fini della applicazione dell’IRAP, accertare specificamente l’entità e l’incidenza a fini reddituali, della condivisione con altri professionisti dello svolgimento di parte della attività professionale dello studio”.
In appello, infine, il giudice ha giudicato in maniera conforme l’orientamento della giurisprudenza, conseguendone il rigetto del ricorso, destinando alla compensazione tra le parti le spese per il relativo giudizio.
A cura di Ilenia
Cicirello
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