Durc: Interrogazione telematica in tempo reale
Verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale della regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute...
Verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo
reale della regolarità contributiva nei confronti dell'INPS,
dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del
settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili; si tratta
della novità contenuta nell’art. 4 del decreto-legge 20 marzo
2014, n. 34 recante “Disposizioni urgenti per favorire il
rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli
adempimenti a carico delle imprese”.
In verità la norma, pur se vigente, non può essere ancora utilizzata in quanto, per l’applicazione della stessa si deve attendere, così come previsto al comma 2 del citato art. 4, l’emanazione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge (21/3/2014) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti INPS e INAIL, la definizione dei requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione. Il decreto dovrà essere ispirato ai seguenti criteri:
Viene, poi, cancellato l’obbligo della verifica della sussistenza del requisito di ordine generale (violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali) di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
In verità la norma, pur se vigente, non può essere ancora utilizzata in quanto, per l’applicazione della stessa si deve attendere, così come previsto al comma 2 del citato art. 4, l’emanazione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge (21/3/2014) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti INPS e INAIL, la definizione dei requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione. Il decreto dovrà essere ispirato ai seguenti criteri:
- la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell'impresa;
- la verifica avviene tramite un'unica interrogazione negli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;
- nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Viene, poi, cancellato l’obbligo della verifica della sussistenza del requisito di ordine generale (violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali) di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
A cura di Gabriele
Bivona
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Documenti Allegati
Decreto-legge n. 34/2014Link Correlati
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