Anagrafe Edilizia Scolastica, il MIUR deve pubblicare tutti i dati
Il Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università (MIUR) deve permettere l'accesso civico ai documenti, dati e informazioni contenuti nell'Anagra...
Il Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
(MIUR) deve permettere l'accesso civico ai documenti, dati e
informazioni contenuti nell'Anagrafe dell'Edilizia
Scolastica.
Questo, in estrema sintesi, il contenuto della Sentenza della Sezione Terza Bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 3014 del 19/03/2014 che si è pronunciata sul ricorso presentato da Cittadinanzattiva Onlus, movimento di partecipazione civica che opera in Italia e in Europa per la promozione e la tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori, contro il MIUR per l'annullamento del provvedimento di diniego di accesso civico all'anagrafe dell'edilizia scolastica e alle informazioni raccolte attraverso la mappatura degli elementi non strutturali prevista dall'intesa della conferenza unificata del 28 gennaio 2009 "linee guida per il rilevamento della vulnerabilità degli elementi non strutturali nelle scuole" e alle informazioni analitiche relative a: presenza delle certificazioni di agibilità statica, di adeguamento sismico, igenico-sanitarie, di prevenzione incendi relative a tutte le 41.483 sedi scolastiche, in maniera disaggregata, divise per regioni; mappatura delle barriere architettoniche, non solo all'accesso dell'edificio, ma anche nelle aule e nei diversi servizi didattici con indicazione di presenza di bagni per le persone con disabilità motorie o, almeno, da essi effettivamente utilizzabili; elenco degli interventi effettuati e da realizzare, relativi alla rimozione di amianto all'interno degli edifici scolastici; presenza o meno del documento di valutazione dei rischi e del piano di evacuazione.
I giudici di primo grado hanno rilevato che con l'accesso civico (art. 5, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013) si è introdotto il potere di cittadini ed enti di controllare democraticamente se una amministrazione pubblica abbia adempiuto agli obblighi di trasparenza previsti dalla legge, segnatamente se abbia provveduto alla pubblicazione di documenti, informazioni o dati. Ove tale adempimento non vi sia stato, il predetto potere si estrinseca nella facoltà di esercizio dell'accesso civico, ovvero di richiedere all'amministrazione inadempiente i medesimi documenti, informazioni o dati, con l'ulteriore possibilità di accedere alla speciale tutela giudiziale di cui all'art. 116 del c.p.a.
A fronte di una istanza di accesso civico l'amministrazione destinataria dell'istanza, entro trenta giorni, deve pubblicare il documento, informazione o dato richiesto sul sito istituzionale, trasmettendolo contestualmente all'istante ovvero comunicando a quest'ultimo il collegamento ipertestuale per l'accesso. In tale ultimo modo l'amministrazione deve procedere allorché il documento, informazione o dato risulti già pubblicato nel rispetto della normativa vigente.
In quanto ai dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, l'articolo 52, comma 1, del d. lgs. n. 82 del 2005, nel testo riformulato dall'art. 9, del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 221/2012 dispone: "Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione Trasparenza, valutazione e merito, il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria". La disposizione legislativa impone un obbligo generalizzato di pubblicazione esteso a tutte le banche dati, con la sola eccezione dell'Anagrafe tributaria detenuta dall'Amministrazione finanziaria.
Conseguentemente, il Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università deve permettere l'accesso civico, richiesto da Cittadinanzattiva, ai documenti, dati e informazioni indicati nella predetta istanza e contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica di cui all'art. 7 della legge n. 23 del 1996, nei termini previsti dall'art. 5, comma 3, del d. lgs. n. 33 del 2013, entro 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione a cura di parte della presente decisione.
Il commento di Cittadinanzattiva
Finalmente, dopo averlo richiesto fin dal 2002, Cittadinanzattiva vede riconosciuto il diritto a che vengano resi pubblici, da parte del Ministero dell'Istruzione, i dati dell'Anagrafe dell'Edilizia scolastica e quelli della Mappatura degli elementi non strutturali di tutti i 41.483 edifici scolastici italiani, in maniera disaggregata e divisa per regioni. Infatti, il 19 marzo scorso è stata depositata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (n.03014/2014), in merito al ricorso di Cittadinanzattiva opposto al Ministero dell'Istruzione dell'Università della Ricerca. La sentenza è chiara e definisce tre aspetti particolarmente importanti:
- viene ritenuto pienamente legittimo il ricorso di Cittadinanzattiva e si ordina al Ministero dell'Istruzione di "permettere l'accesso civico richiesto ai documenti, dati e informazioni indicati nella predetta istanza e contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica di cui all'art.7 della legge 23 del 1996 entro 60 giorni dalla comunicazione";
- in merito all'Anagrafe dell'Edilizia scolastica, in base all'art. 7 della legge 23/1996 si stabilisce in modo chiaro ed univoco l'attribuzione al Ministero dell'Istruzione della "responsabilità della costituzione e dell'aggiornamento periodico della banca dati sebbene ciò debba avvenire con la collaborazione degli enti locali interessati". (n.d.r. Regioni, Comuni, Province);
- si ribadisce la legittimità, in base al decreto legislativo n.33 del 2013 (art.5) di riconoscere "a chiunque la possibilità di richiedere documenti, informazioni e dati di cui sia stata omessa pubblicazione" e, conseguentemente "l'obbligo generalizzato da parte delle pubbliche amministrazioni di pubblicazione esteso a tutte le banche dati con la sola eccezione dell'Anagrafe Tributaria". "Questa facoltà non è sottoposta ad alcuna limitazione, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata ai responsabili della trasparenza dell'amministrazione".
A questo proposito va ribadito che il MIUR aveva in precedenza (21 ottobre 2013) rigettata l'istanza di accesso civico, di recente introduzione, presentata da Cittadinanzattiva il 16 settembre 2013 obbligando così l'associazione a presentare il ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Le informazioni richieste al MIUR riguardano sia il contenuto dell'Anagrafe dell'Edilizia scolastica (istituita nel 1996) che quello della Mappatura degli elementi non strutturali (prevista nel 2009) nonché "le informazioni analitiche relative alla presenza delle certificazioni di agibilità statica, di adeguamento sismico, igienico-sanitario, prevenzione incendi; la mappatura delle barriere architettoniche, la presenza di bagni per disabili, l'elenco degli interventi effettuati e da realizzare relativi alla rimozione di amianto; la presenza o meno del documento di valutazione dei rischi e del piano di evacuazione".
"Per anni abbiamo chiesto a gran voce, in tutte le sedi, a tutti i Ministri dell'Istruzione dal 2002 ad oggi di conoscere le reali condizioni degli edifici scolastici italiani non per creare allarme sociale né con intenti scandalistici ma solo perché cittadini ed istituzioni sapessero, dati alla mano, quanto grave fosse la situazione dell'edilizia scolastica italiana, così come i nostri Rapporti annuali dimostrano; quali fossero le priorità degli interventi, a quanto dovesse ammontare l'investimento complessivo per la messa in sicurezza. Non siamo mai stati ascoltati. Cosa peggiore, non sono stati ascoltati i tanti genitori, comitati, studenti, personale della scuola che a noi si sono rivolti per poter essere rassicurati sul fatto che la scuola frequentata dai propri figli fosse sicura", sostiene Adriana Bizzarri, Coordinatrice Nazionale della Scuola di Cittadinanzattiva. "Chiediamo al Ministro dell'Istruzione, On. Stefania Giannini di non opporsi a questo provvedimento e con lei al Presidente del Consiglio Matteo Renzi, di avviare un'operazione di coerenza rispetto alla priorità attribuita alla scuola e all'edilizia scolastica, in particolare, e di trasparenza rispetto alle reali condizioni delle scuole.
Questo, in estrema sintesi, il contenuto della Sentenza della Sezione Terza Bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 3014 del 19/03/2014 che si è pronunciata sul ricorso presentato da Cittadinanzattiva Onlus, movimento di partecipazione civica che opera in Italia e in Europa per la promozione e la tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori, contro il MIUR per l'annullamento del provvedimento di diniego di accesso civico all'anagrafe dell'edilizia scolastica e alle informazioni raccolte attraverso la mappatura degli elementi non strutturali prevista dall'intesa della conferenza unificata del 28 gennaio 2009 "linee guida per il rilevamento della vulnerabilità degli elementi non strutturali nelle scuole" e alle informazioni analitiche relative a: presenza delle certificazioni di agibilità statica, di adeguamento sismico, igenico-sanitarie, di prevenzione incendi relative a tutte le 41.483 sedi scolastiche, in maniera disaggregata, divise per regioni; mappatura delle barriere architettoniche, non solo all'accesso dell'edificio, ma anche nelle aule e nei diversi servizi didattici con indicazione di presenza di bagni per le persone con disabilità motorie o, almeno, da essi effettivamente utilizzabili; elenco degli interventi effettuati e da realizzare, relativi alla rimozione di amianto all'interno degli edifici scolastici; presenza o meno del documento di valutazione dei rischi e del piano di evacuazione.
I giudici di primo grado hanno rilevato che con l'accesso civico (art. 5, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013) si è introdotto il potere di cittadini ed enti di controllare democraticamente se una amministrazione pubblica abbia adempiuto agli obblighi di trasparenza previsti dalla legge, segnatamente se abbia provveduto alla pubblicazione di documenti, informazioni o dati. Ove tale adempimento non vi sia stato, il predetto potere si estrinseca nella facoltà di esercizio dell'accesso civico, ovvero di richiedere all'amministrazione inadempiente i medesimi documenti, informazioni o dati, con l'ulteriore possibilità di accedere alla speciale tutela giudiziale di cui all'art. 116 del c.p.a.
A fronte di una istanza di accesso civico l'amministrazione destinataria dell'istanza, entro trenta giorni, deve pubblicare il documento, informazione o dato richiesto sul sito istituzionale, trasmettendolo contestualmente all'istante ovvero comunicando a quest'ultimo il collegamento ipertestuale per l'accesso. In tale ultimo modo l'amministrazione deve procedere allorché il documento, informazione o dato risulti già pubblicato nel rispetto della normativa vigente.
In quanto ai dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, l'articolo 52, comma 1, del d. lgs. n. 82 del 2005, nel testo riformulato dall'art. 9, del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 221/2012 dispone: "Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione Trasparenza, valutazione e merito, il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria". La disposizione legislativa impone un obbligo generalizzato di pubblicazione esteso a tutte le banche dati, con la sola eccezione dell'Anagrafe tributaria detenuta dall'Amministrazione finanziaria.
Conseguentemente, il Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università deve permettere l'accesso civico, richiesto da Cittadinanzattiva, ai documenti, dati e informazioni indicati nella predetta istanza e contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica di cui all'art. 7 della legge n. 23 del 1996, nei termini previsti dall'art. 5, comma 3, del d. lgs. n. 33 del 2013, entro 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione a cura di parte della presente decisione.
Il commento di Cittadinanzattiva
Finalmente, dopo averlo richiesto fin dal 2002, Cittadinanzattiva vede riconosciuto il diritto a che vengano resi pubblici, da parte del Ministero dell'Istruzione, i dati dell'Anagrafe dell'Edilizia scolastica e quelli della Mappatura degli elementi non strutturali di tutti i 41.483 edifici scolastici italiani, in maniera disaggregata e divisa per regioni. Infatti, il 19 marzo scorso è stata depositata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (n.03014/2014), in merito al ricorso di Cittadinanzattiva opposto al Ministero dell'Istruzione dell'Università della Ricerca. La sentenza è chiara e definisce tre aspetti particolarmente importanti:
- viene ritenuto pienamente legittimo il ricorso di Cittadinanzattiva e si ordina al Ministero dell'Istruzione di "permettere l'accesso civico richiesto ai documenti, dati e informazioni indicati nella predetta istanza e contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica di cui all'art.7 della legge 23 del 1996 entro 60 giorni dalla comunicazione";
- in merito all'Anagrafe dell'Edilizia scolastica, in base all'art. 7 della legge 23/1996 si stabilisce in modo chiaro ed univoco l'attribuzione al Ministero dell'Istruzione della "responsabilità della costituzione e dell'aggiornamento periodico della banca dati sebbene ciò debba avvenire con la collaborazione degli enti locali interessati". (n.d.r. Regioni, Comuni, Province);
- si ribadisce la legittimità, in base al decreto legislativo n.33 del 2013 (art.5) di riconoscere "a chiunque la possibilità di richiedere documenti, informazioni e dati di cui sia stata omessa pubblicazione" e, conseguentemente "l'obbligo generalizzato da parte delle pubbliche amministrazioni di pubblicazione esteso a tutte le banche dati con la sola eccezione dell'Anagrafe Tributaria". "Questa facoltà non è sottoposta ad alcuna limitazione, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata ai responsabili della trasparenza dell'amministrazione".
A questo proposito va ribadito che il MIUR aveva in precedenza (21 ottobre 2013) rigettata l'istanza di accesso civico, di recente introduzione, presentata da Cittadinanzattiva il 16 settembre 2013 obbligando così l'associazione a presentare il ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Le informazioni richieste al MIUR riguardano sia il contenuto dell'Anagrafe dell'Edilizia scolastica (istituita nel 1996) che quello della Mappatura degli elementi non strutturali (prevista nel 2009) nonché "le informazioni analitiche relative alla presenza delle certificazioni di agibilità statica, di adeguamento sismico, igienico-sanitario, prevenzione incendi; la mappatura delle barriere architettoniche, la presenza di bagni per disabili, l'elenco degli interventi effettuati e da realizzare relativi alla rimozione di amianto; la presenza o meno del documento di valutazione dei rischi e del piano di evacuazione".
"Per anni abbiamo chiesto a gran voce, in tutte le sedi, a tutti i Ministri dell'Istruzione dal 2002 ad oggi di conoscere le reali condizioni degli edifici scolastici italiani non per creare allarme sociale né con intenti scandalistici ma solo perché cittadini ed istituzioni sapessero, dati alla mano, quanto grave fosse la situazione dell'edilizia scolastica italiana, così come i nostri Rapporti annuali dimostrano; quali fossero le priorità degli interventi, a quanto dovesse ammontare l'investimento complessivo per la messa in sicurezza. Non siamo mai stati ascoltati. Cosa peggiore, non sono stati ascoltati i tanti genitori, comitati, studenti, personale della scuola che a noi si sono rivolti per poter essere rassicurati sul fatto che la scuola frequentata dai propri figli fosse sicura", sostiene Adriana Bizzarri, Coordinatrice Nazionale della Scuola di Cittadinanzattiva. "Chiediamo al Ministro dell'Istruzione, On. Stefania Giannini di non opporsi a questo provvedimento e con lei al Presidente del Consiglio Matteo Renzi, di avviare un'operazione di coerenza rispetto alla priorità attribuita alla scuola e all'edilizia scolastica, in particolare, e di trasparenza rispetto alle reali condizioni delle scuole.
A cura di Ilenia
Cicirello
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Sentenza