IMPOSTA NON APPLICABILE

Depositate le prime undici sentenze della Corte di Cassazione sull'Irap, che vedono i professionisti vincitori ed esenti dall'imposta nel caso il proprio lav...

22/02/2007
Depositate le prime undici sentenze della Corte di Cassazione sull'Irap, che vedono i professionisti vincitori ed esenti dall'imposta nel caso il proprio lavoro si svolge non costituendo attività "autonomamente organizzata".

Come previsto in Cassazione, il presupposto dell'imposta è applicabile solo nel caso in cui il contribuente dia luogo ad una attività autonomamente organizzata che accresce e potenzia la propria attività produttiva. Di conseguenza, l'Irap non è applicabile nel caso in cui i mezzi strumentali e di personale utilizzati dal contribuente costituiscono un ausilio alla sua attività personale.

A norma del combinato disposto degli artt. 2, primo periodo, e 3, comma 1, lettera c) del d.lgs. 15/12/1997, n. 446, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non "autonomamente organizzata".

Il requisito dell'"autonoma organizzazione", il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle condizioni sopraelencate. Enunciando questo principio, la Corte cassa la sentenza di merito che aveva ritenuto non soggetti ad imposta un gruppo di professionisti.

Ma vediamo di dare qualche informazione utili in merito all'Irap.
L'imposta, istituita con il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è dovuta da coloro che esercitano abitualmente, nel territorio della Regione, un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione di beni o servizi. In particolare:
  • le società, le persone fisiche e gli enti che esercitano attività commerciale;
  • le persone fisiche, le società semplici ed equiparate che esercitano attività di lavoro autonomo;
  • gli enti privati non commerciali;
  • i produttori agricoli titolari di reddito agrario, ad eccezione dei soggetti in regime di esonero IVA;
  • gli enti e le amministrazioni pubbliche.
Tutti questi soggetti devono presentare la dichiarazione utilizzando il modello IRAP contenuto nel Modello Unico, approvato ogni anno dall'Amministrazione Finanziaria con proprio provvedimento.

La normativa statale stabilisce le aliquote in base al tipo di attività e attribuisce alle Regioni la facoltà di variarle in più o in meno entro il limite di un punto percentuale.
L'aliquota ordinaria è del 4,25%.

Il versamento dell'Irap deve essere effettuato entro le scadenze previste per le imposte sui redditi, utilizzando il mod. F24, in banca, alla posta o presso gli sportelli dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi.
I codici tributo da utilizzare sono:
  • 3800 IRAP - saldo;
  • 3812 IRAP acconto - prima rata;
  • 3813 IRAP acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione;
  • 3805 interessi pagamento dilazionato tributi regionali (per pagamenti rateali).
Semplificando si può affermare che la base imponibile IRAP è pari a: + Reddito imponibile IRPEF + costo del personale + costo dei soggetti para-subordinati e occasionali + interessi passivi - proventi straordinari (plusvalenze da cessione d'azienda) = Base imponibile IRAP

A cura di Gianluca Oreto
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