Società tra professionisti (STP): In uno studio del Notariato le questioni applicative
Il Consiglio nazionale del Notariato ha, recentemente, approvato lo studio “Società tra professionisti - Questioni applicative ad un anno dall’entrata in vig...
Il Consiglio nazionale del Notariato ha, recentemente,
approvato lo studio “Società tra professionisti - Questioni
applicative ad un anno dall’entrata in vigore”.
Infatti il 21 aprile 2013 è entrato in vigore il Regolamento in materia di Società tra Professionisti (STP) pubblicato nel Decreto Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, in riferimento all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità) modificato ed integrato, successivamente, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (cosiddetto delle liberalizzazioni) convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
Nonostante l'attesa e il clamore suscitato dalla possibilità di una nuova forma di aggregazione tra professionisti alternativa a quelle già esistenti e lo sforzo dei vari Consigli Nazionali di comprendere e recepire le norme imposte dal nuovo regolamento, a distanza di 12 mesi le società tra professionisti iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese sono meno di 100.
Il recente studio del Notariato esamina le questioni applicative sorte in seguito all’emanazione del citato Regolamento di attuazione delle norme in tema di società tra professionisti ed, in particolare, vengono approfonditi i seguenti temi:
Nella premessa al nuovo studio del Notariato viene precisato che “Poiché le STP sono enti aventi ad oggetto l’esercizio di attività che impongono il rispetto di particolari cautele, quali quelle professionali, la disciplina speciale ad esse relativa, attualmente contenuta nell’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pone numerose questioni applicative che rilevano tanto in sede di costituzione delle STP, quanto in sede di trasformazione di altro ente in STP.
Tra tali questioni, assumono un particolare rilievo applicativo: la scelta del modello societario, la formulazione dell’oggetto sociale, i requisiti professionali dei soci, l’incompatibilità, la denominazione, i conferimenti, la possibilità di trasformare un’associazione professionale in STP.
L’esame di tali profili impone delle scelte in ordine ai dubbi interpretativi che sono sorti fin dall’entrata in vigore di tale disciplina per effetto delle lacune normative che la caratterizzano.”
Infatti il 21 aprile 2013 è entrato in vigore il Regolamento in materia di Società tra Professionisti (STP) pubblicato nel Decreto Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, in riferimento all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità) modificato ed integrato, successivamente, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (cosiddetto delle liberalizzazioni) convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
Nonostante l'attesa e il clamore suscitato dalla possibilità di una nuova forma di aggregazione tra professionisti alternativa a quelle già esistenti e lo sforzo dei vari Consigli Nazionali di comprendere e recepire le norme imposte dal nuovo regolamento, a distanza di 12 mesi le società tra professionisti iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese sono meno di 100.
Il recente studio del Notariato esamina le questioni applicative sorte in seguito all’emanazione del citato Regolamento di attuazione delle norme in tema di società tra professionisti ed, in particolare, vengono approfonditi i seguenti temi:
- Il tipo sociale, i modelli societari consentiti e la scelta del tipo sociale;
- la denominazione sociale;
- le clausole statutarie obbligatorie e la determinazione dell’oggetto sociale;
- l’individuazione dell’ambito applicativo della STP (distinguendosi, quindi, tra professioni protette e professioni “libere”);
- isoci professionisti, i conferimenti e le categorie di soci professionisti;
- la partecipazione dei soci per prestazioni tecniche e per fini d’investimento;
- la S.r.l. tra professionisti uni personale;
- l’incompatibilità;
- la pubblicità, l'iscrizione nel registro delle imprese e l’iscrizione all'albo professionale;
- la trasformazione in STP e il rapporto con le associazioni professionali.
Nella premessa al nuovo studio del Notariato viene precisato che “Poiché le STP sono enti aventi ad oggetto l’esercizio di attività che impongono il rispetto di particolari cautele, quali quelle professionali, la disciplina speciale ad esse relativa, attualmente contenuta nell’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pone numerose questioni applicative che rilevano tanto in sede di costituzione delle STP, quanto in sede di trasformazione di altro ente in STP.
Tra tali questioni, assumono un particolare rilievo applicativo: la scelta del modello societario, la formulazione dell’oggetto sociale, i requisiti professionali dei soci, l’incompatibilità, la denominazione, i conferimenti, la possibilità di trasformare un’associazione professionale in STP.
L’esame di tali profili impone delle scelte in ordine ai dubbi interpretativi che sono sorti fin dall’entrata in vigore di tale disciplina per effetto delle lacune normative che la caratterizzano.”
A cura di Gabriele
Bivona
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