Competenze professionali: l'Urbanistica non solo agli Architetti
La pianificazione urbanistica rientra appieno nelle attività professionali dell'ingegnere, come in quella dell'architetto. Non vi è, dunque, ragione di esclu...
La pianificazione urbanistica rientra appieno nelle attività
professionali dell'ingegnere, come in quella dell'architetto. Non
vi è, dunque, ragione di escludere gli ingegneri dall'accesso alla
postazione di funzionario direttivo alla direzione dell'Ufficio
comunale "Urbanistica e ambiente".
Lo ha affermato la sentenza emessa dalla Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (n. 267 del 17/04/2014) che ha accolto il ricorso presentato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso contro un Comune per l'annullamento di una determinazione dirigenziale che definiva un avviso pubblico di selezione per il conferimento dell'incarico di responsabile del Servizio urbanistica e ambiente del Comune, richiedendo il profilo professionale dell'architetto. L'atto del Comune è stato impugnato che ne ha chiesto l'annullamento.
Entrando nel dettaglio, un Comune aveva emanato una determinazione dirigenziale in cui veniva approvato un avviso pubblico di selezione per il conferimento dell'incarico di responsabile del Servizio urbanistica e ambiente del Comune in cui veniva esclusa la figura dell'ingegnere.
Confermando la tesi dell'Ordine degli Ingegneri ricorrente, i giudici del TAR hanno rilevato che la vigente normativa in materia di professioni tecniche non consente di discriminare la professione dell'ingegnere da quella dell'architetto, nel senso di precludere al primo l'accesso a carriere pubbliche consentite al secondo, allorché le competenze richieste siano quelle che formano oggetto della professione di ingegnere. E' persino ammissibile la riserva di una speciale sfera di competenza in capo all'una o all'altra categoria: ad esempio, sono di competenza esclusiva dell'ingegnere il progetto, la condotta e la stima per estrarre e utilizzare materiali da costruzione (art. 51 R.D. n. 2537/25); sono invece di competenza dell'architetto le opere di edilizia civile che presentino rilevante carattere artistico, il restauro e il ripristino di edifici storici, le antichità, le belle arti, anche se la parte tecnica di essi può essere curata dall'ingegnere (art. 52 R.D. n. 2537/25).
Per quanto riguarda l'attività di pianificazione urbanistica e d'ingegneria civile e ambientale, rientrano appieno nelle attività professionali dell'ingegnere, come in quella dell'architetto non vi è ragione di escludere gli ingegneri dall'accesso alla postazione di funzionario direttivo alla direzione dell'Ufficio comunale "Urbanistica e ambiente". L'ingiustificata riserva operata dal Comune a favore della categoria degli architetti, dunque, appare arbitraria, tenuto conto che - ai fini dello svolgimento delle funzioni per le quali è stata indetta la selezione pubblica - le due categorie professionali interessate hanno competenze sostanzialmente equiparabili.
Il commento dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso
L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso esprime soddisfazione per la sentenza di merito n. 267/2014 emessa dal Tar Molise ed inerente il ricorso n. 348/2013, promosso dallo stesso Ordine nei confronti del Comune di Larino, per l'annullamento di un Avviso Pubblico di selezione per il conferimento dell'incarico di "Responsabile del Servizio Urbanistico ed Ambiente" pubblicato a fine Agosto 2013 che prevedeva la possibilità di partecipazione ai soli laureati in architettura.
"Sin dal momento della pubblicazione dell'Avviso Pubblico bandito dal Comune di Larino, eravamo fortemente convinti che lo stesso, vietando la possibilità di partecipazione ai laureati in ingegneria, fosse connotato da vizi di illegittimità - così dichiara il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso, Ing. Gaetano Oriente - Tant' è che da subito è stata interessata l'amministrazione comunale di Larino nella persona del Sindaco Dott. Notarangelo e dell'allora Responsabile del Servizio Affari Generali Dott. Rosati, invitando con una nostra nota il ritiro dell'Avviso in regime di autotutela e la sua rimodulazione includendo tra i requisiti di accesso alla selezione anche la laurea in ingegneria. Purtroppo, nostro malgrado, da parte del Comune non è stata prestata la dovuta attenzione a quanto noi evidenziavamo con una modalità di intervento estremamente collaborativa e congeniale al nostro modo di operare da sempre. A quel punto l'unica strada da percorrere onde far valere ciò che per noi erano dei legittimi diritti ingiustamente travalicati, era adire la via giudiziaria nel rispetto di un'intera categoria professionale istituzionalmente da noi rappresentata. L'aver cercato invano, preventivamente, la risoluzione del problema, nasceva naturalmente da una nostra prerogativa di sempre, vale a dire il non voler essere mai causidici nei confronti di amministrazioni ed enti, ma sempre propositivi e sinergicamente collaborativi. La nostra naturale connotazione istituzionale è per l'appunto anche quella di ausilio, supporto, consulenza ad amministrazioni ed enti ed alle loro strutture tecniche/amministrative naturalmente nei settori di nostra stretta competenza. Mi auguro che per il futuro questo nostro corretto atteggiamento possa essere sempre valutato in termini positivi, nella consapevolezza del nostro perseguire l'interesse generale della collettività attraverso il rispetto di norme e regolamenti vigenti".
Lo ha affermato la sentenza emessa dalla Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (n. 267 del 17/04/2014) che ha accolto il ricorso presentato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso contro un Comune per l'annullamento di una determinazione dirigenziale che definiva un avviso pubblico di selezione per il conferimento dell'incarico di responsabile del Servizio urbanistica e ambiente del Comune, richiedendo il profilo professionale dell'architetto. L'atto del Comune è stato impugnato che ne ha chiesto l'annullamento.
Entrando nel dettaglio, un Comune aveva emanato una determinazione dirigenziale in cui veniva approvato un avviso pubblico di selezione per il conferimento dell'incarico di responsabile del Servizio urbanistica e ambiente del Comune in cui veniva esclusa la figura dell'ingegnere.
Confermando la tesi dell'Ordine degli Ingegneri ricorrente, i giudici del TAR hanno rilevato che la vigente normativa in materia di professioni tecniche non consente di discriminare la professione dell'ingegnere da quella dell'architetto, nel senso di precludere al primo l'accesso a carriere pubbliche consentite al secondo, allorché le competenze richieste siano quelle che formano oggetto della professione di ingegnere. E' persino ammissibile la riserva di una speciale sfera di competenza in capo all'una o all'altra categoria: ad esempio, sono di competenza esclusiva dell'ingegnere il progetto, la condotta e la stima per estrarre e utilizzare materiali da costruzione (art. 51 R.D. n. 2537/25); sono invece di competenza dell'architetto le opere di edilizia civile che presentino rilevante carattere artistico, il restauro e il ripristino di edifici storici, le antichità, le belle arti, anche se la parte tecnica di essi può essere curata dall'ingegnere (art. 52 R.D. n. 2537/25).
Per quanto riguarda l'attività di pianificazione urbanistica e d'ingegneria civile e ambientale, rientrano appieno nelle attività professionali dell'ingegnere, come in quella dell'architetto non vi è ragione di escludere gli ingegneri dall'accesso alla postazione di funzionario direttivo alla direzione dell'Ufficio comunale "Urbanistica e ambiente". L'ingiustificata riserva operata dal Comune a favore della categoria degli architetti, dunque, appare arbitraria, tenuto conto che - ai fini dello svolgimento delle funzioni per le quali è stata indetta la selezione pubblica - le due categorie professionali interessate hanno competenze sostanzialmente equiparabili.
Il commento dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso
L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso esprime soddisfazione per la sentenza di merito n. 267/2014 emessa dal Tar Molise ed inerente il ricorso n. 348/2013, promosso dallo stesso Ordine nei confronti del Comune di Larino, per l'annullamento di un Avviso Pubblico di selezione per il conferimento dell'incarico di "Responsabile del Servizio Urbanistico ed Ambiente" pubblicato a fine Agosto 2013 che prevedeva la possibilità di partecipazione ai soli laureati in architettura.
"Sin dal momento della pubblicazione dell'Avviso Pubblico bandito dal Comune di Larino, eravamo fortemente convinti che lo stesso, vietando la possibilità di partecipazione ai laureati in ingegneria, fosse connotato da vizi di illegittimità - così dichiara il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso, Ing. Gaetano Oriente - Tant' è che da subito è stata interessata l'amministrazione comunale di Larino nella persona del Sindaco Dott. Notarangelo e dell'allora Responsabile del Servizio Affari Generali Dott. Rosati, invitando con una nostra nota il ritiro dell'Avviso in regime di autotutela e la sua rimodulazione includendo tra i requisiti di accesso alla selezione anche la laurea in ingegneria. Purtroppo, nostro malgrado, da parte del Comune non è stata prestata la dovuta attenzione a quanto noi evidenziavamo con una modalità di intervento estremamente collaborativa e congeniale al nostro modo di operare da sempre. A quel punto l'unica strada da percorrere onde far valere ciò che per noi erano dei legittimi diritti ingiustamente travalicati, era adire la via giudiziaria nel rispetto di un'intera categoria professionale istituzionalmente da noi rappresentata. L'aver cercato invano, preventivamente, la risoluzione del problema, nasceva naturalmente da una nostra prerogativa di sempre, vale a dire il non voler essere mai causidici nei confronti di amministrazioni ed enti, ma sempre propositivi e sinergicamente collaborativi. La nostra naturale connotazione istituzionale è per l'appunto anche quella di ausilio, supporto, consulenza ad amministrazioni ed enti ed alle loro strutture tecniche/amministrative naturalmente nei settori di nostra stretta competenza. Mi auguro che per il futuro questo nostro corretto atteggiamento possa essere sempre valutato in termini positivi, nella consapevolezza del nostro perseguire l'interesse generale della collettività attraverso il rispetto di norme e regolamenti vigenti".
A cura di Ilenia
Cicirello
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