POS obbligatorio per i professionisti dal 30 giugno 2014, respinto il ricorso al TAR degli Architetti

Il POS sarà obbligatorio per tutti i professionisti dal 30 giugno 2014. Lo ha confermato la Sezione Terza Ter del Tribunale Amministrativo Regionale per il L...

06/05/2014
Il POS sarà obbligatorio per tutti i professionisti dal 30 giugno 2014. Lo ha confermato la Sezione Terza Ter del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio che ha rigettato il ricorso presentato dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del D.M. 24 gennaio 2014 (G.U. 27/01/2014, n. 21) che prevede l'obbligo di accettare pagamenti attraverso carte di debito a tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi anche professionali.

Entrando nel dettaglio, sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2014 veniva pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 24 gennaio 2014 recante "Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito", emanato in riferimento a quanto previsto al comma 5 dell'art. 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Decreto Crescita 2). Il DM prevedeva l'obbligo per i professionisti di dotarsi del POS a decorrere dal 28 marzo 2014. Successivamente, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2014 della legge 27 febbraio 2014, n. 15 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (c.d. decreto Milleproroghe), tale obbligo veniva definitivamente prorogato al 30 giugno 2014. Fino al 30 giugno 2014 l'obbligo di accettazione varrà solo per le attività commerciali o professionali di maggiore dimensione, ossia quelle che nell'anno 2013 hanno avuto un fatturato superiore a 200 mila euro.

Successivamente, il CNAPPC ha presentato ricorso al TAR contro il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Banca D'Italia per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del D.M., laddove prevede (art. 2, comma 1) che l'obbligo di accettare pagamenti attraverso carte di debito di cui all'art. 15 cit., si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro disposti in favore dei soggetti di cui all'art. lett. d) (imprese e professionisti) per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi anche professionali, nonché con riferimento alla disposizione di cui all'art. 2, comma 2 ("In sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014, l'obbligo di cui al comma 1 si applica limitatamente ai pagamenti effettuati a favore dei soggetti di cui all'art. 1, lett. D), per lo svolgimento di attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi il cui fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento sia superiore a duecentomila euro").

Lo scorso 30 aprile, il TAR ha emanato l'Ordinanza n. 1932/2014 con la quale ha respinto l'istanza cautelare del CNAPPC, ritenendo che con il Decreto impugnato, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha dato attuazione ad un obbligo generale di fonte legale (relativo all'uso tendenzialmente generalizzato delle carte di debito per le transazioni commerciali) limitandosi a prevedere, nel rispetto della norma attributiva del potere di normazione secondaria (cfr. art. 15, comma 5, D.L. n. 179 del 2012), un termine di decorrenza differenziato in relazione a distinte classi di imprese e professionisti (obbligo immediato per imprese e professionisti il cui fatturato, nell'anno precedente a quello nel corso del quale è stato effettuato il pagamento, sia stato superiore ai duecentomila euro; obbligo differito al 30 giugno 2014 per tutti gli altri operatori) e l'importo minimo dei pagamenti ai quali si applica la nuova disposizione di legge (peraltro ai sensi dell'art. 15, comma 5, D.L. cit. la fissazione di "importi minimi" da parte della fonte secondaria è espressamente indicata come "eventuale").

Ad una prima valutazione, il TAR ha ritenuto che il Decreto impugnato non sia viziato dalle illegittimità dedotte dal CNAPPC, né sotto il profilo della violazione di legge né sotto quello dell'eccesso/sviamento del potere.

Il commento del CNAPPC
"Riconfermiamo in tutto e per tutto le nostre posizioni: l'obbligo di utilizzo del POS da parte dei professionisti dal prossimo 30 giugno nulla ha a che fare con i principi di tracciabilità dei movimenti di denaro, realizzabili semplicemente con il bonifico elettronico configurandosi, invece, come una vera e propria gabella medioevale impropriamente e ingiustamente pagata a un soggetto privato terzo, le Banche, che - oltretutto - non svolgono alcun ruolo, nel rapporto tra Committente e Professionista".

Questo il commento del Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C. Leopoldo Freyrie.

"Come attesta la stessa Banca d'Italia nello studio "I costi sociali degli strumenti di pagamento in Italia" - ha continuato il leader degli Architetti italiani - la sacrosanta tracciabilità dei pagamenti si ottiene con il "bonifico STP" ovvero il bonifico elettronico, che costa la metà e non ha costi fissi; peraltro nel nuovo Codice Deontologico l'evasione fiscale comporta un procedimento disciplinare e, ove dimostrato, la sospensione o la cancellazione dall'Albo".

"Non ci fermeremo certo di fronte a questa Ordinanza, per noi ingiustificata - ha concluso il Presidente Freyrie - che si limita a non concedere la sospensiva al Decreto ministeriale: sono sicuro che quanto i giudici amministrativi entreranno nel merito del provvedimento che abbiamo impugnato sapranno cogliere tutti quei profili di sua illegittimità che noi abbiamo con dovizia di argomentazione evidenziato in questa prima fase della nostra battaglia: una battaglia contro l'evasione fiscale tanto quanto contro l'illegittimo vantaggio economico ai soggetti privati quali sono gli Istituti Bancari".

© Riproduzione riservata