Ristrutturazione edilizia o Manutenzione straordinaria: dal TAR indicazioni sulla qualificazione dell'intervento
Quando si qualifica un intervento come ristrutturazione edilizia?e quando come manutenzione straordinaria?A chiarirlo sono stati i giudici del Tribunale Ammi...
Quando si qualifica un intervento come ristrutturazione edilizia?e quando come manutenzione straordinaria?A chiarirlo sono stati i giudici del Tribunale Amministrativo per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), che con la sentenza n. 468 del 6 maggio 2014, è entrato nel dettaglio del problema.
In particolare, in riferimento a quanto previsto dal D.P.R. n.
380/2001 (art. 3, comma 1, lettere b e d), l'elemento che
caratterizza la ristrutturazione rispetto alla manutenzione
straordinaria è la prevalenza della finalità di trasformazione
rispetto al più limitato scopo di rinnovare e sostituire parti
anche strutturali dell'edificio.
Il rinnovamento proprio della manutenzione straordinaria può
comprendere anche innovazioni, ossia l'introduzione di elementi che
modificano il precedente aspetto degli spazi e le relative
funzionalità, ma se le innovazioni seguono un disegno sistematico,
il cui risultato oggettivo è la creazione di un organismo edilizio
nell'insieme diverso da quello esistente, si ricade inevitabilmente
nella ristrutturazione.
Riportiamo di seguito le definizioni di manutenzione
straordinaria e ristrutturazione edilizia contenute nel Testo Unico
in Edilizia (D.P.R. n. 380/2001).
Interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i
volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non
comportino modifiche delle destinazioni di uso.
Interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi
rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio
in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi
costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e
l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli
interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche
quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa
volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni
necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché
quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro
ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente
consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili
sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di
demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di
edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima
sagoma dell'edificio preesistente.
In riferimento al caso di specie, i giudici di prime cure hanno
osservato che affinché vi sia ristrutturazione non è necessario che
cambi la destinazione dei locali o che vi siano incrementi nel
volume o nella superficie (questi sono semmai indici della
ristrutturazione pesante ex art. 10 comma 1, lett. c del DPR
380/2001). La ristrutturazione presuppone soltanto che si possa
apprezzare una differenza qualitativa tra il vecchio e il nuovo
edificio.
In particolare, l'insieme delle opere previste dal progetto rivela
chiaramente la finalità di trasformare l'edificio in questione da
struttura produttiva unitaria in agglomerato di microimprese.
Poiché cambiano profondamente sia gli spazi interni sia le modalità
di utilizzazione dell'immobile, è evidente che il nuovo assetto
dell'edificio è il prodotto di una ristrutturazione e non di una
semplice innovazione, seppure riferita a elementi strutturali.
Tuttavia, nel caso di specie, il nuovo organismo edilizio recupera
l'impianto di quello precedente, senza sostituirsi tramite
demolizione e ricostruzione, e inoltre conserva la medesima
destinazione. La continuità nella destinazione è sia formale
(coerenza con la zonizzazione produttiva) sia materiale (i passaggi
di proprietà, pur segnando il progressivo abbandono dell'attività
insediata, non hanno causato la perdita delle potenzialità d'uso
per finalità produttive).
La principale novità introdotta dalla ristrutturazione è rappresentata infatti dall'incremento del carico urbanistico, che può essere assimilato (a scopo esemplificativo) a quello che si verifica quando da una sola grande unità immobiliare si passa a una pluralità di unità immobiliari autonome. In particolare, con la presenza di numerose microimprese e di spazi di deposito si possono ragionevolmente presumere aggravi nella viabilità e nella movimentazione delle merci, e una maggiore produzione e diversificazione dei rifiuti.
Pertanto, fermo restando l'obbligo di corrispondere per intero il contributo collegato allo smaltimento dei rifiuti, gli oneri di urbanizzazione devono essere ricalcolati in modo da tenere conto soltanto dell'incremento del carico urbanistico.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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