Consigli di disciplina, dal CNI le indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari
Come devono essere trattati i procedimenti disciplinari da parte dei consigli di disciplina degli Ordini professionali?A rispondere a questa domanda è stato ...
Come devono essere trattati i procedimenti disciplinari da parte
dei consigli di disciplina degli Ordini professionali?A rispondere
a questa domanda è stato il Consiglio Nazionale degli
Ingegneri con la circolare 24 aprile 2014, n. 366 che ha
fatto chiarezza fornendo delle indicazioni generali per la
trattazione dei giudizi disciplinari e la modulistica
necessaria.
Entrando nel dettaglio, la trattazione dei procedimenti disciplinari avanti ai Consigli di disciplina è stata affrontata nel documento allegato alla circolare (all. 1) che suddivide la problematica in questo modo: dopo un richiamo alle norme generali che regolano consigli e collegi di disciplina, definisce quella che è la vera e propria fase istruttoria da cui origina il procedimento disciplinare.
Fase istruttoria
Il procedimento disciplinare ha origine con la segnalazione al Consiglio di disciplina di violazioni del codice deontologico o con la decisione del Consiglio di disciplina di attivarsi autonomamente, essendo venuto a conoscenza di situazioni che possono implicare tali violazioni. Nell'ambito dell'assunzione di informazioni, é opportuno che il presidente del Collegio di disciplina al quale é stato assegnato il procedimento, senta l'incolpato allo scopo di acquisire elementi atti a fornire opportuna informativa al Collegio. L'inosservanza di tale previsione è una violazione del diritto di difesa che può comportare la nullità della decisione. Il presidente del Collegio, oltre a sentire l'incolpato, può assumere altre informazioni, sentire altre persone, chiedere documenti e in generale svolgere tutte le attività ritenute opportune per accertare i fatti oggetto di contestazione. Al termine delle verifiche preliminari l'incolpato deve essere convocato avanti al Collegio di disciplina per essere udito sulla situazione. Per tale convocazione non é prevista la notifica con ufficiale giudiziario, è quindi sufficiente una raccomandata A/R, una PEC o altro mezzo idoneo che garantisca comunque la prova dell'avvenuta ricezione (Modello 1). Nel corso della riunione del Collegio, convocata secondo procedure prestabilite (Modello 2), il presidente espone i fatti e relaziona sull'audizione dell'incolpato e sulle informazioni ottenute sui fatti che formano oggetto di imputazione.
Se alla fine della fase istruttoria viene deciso di dare corso al procedimento disciplinare, si passa alla fase decisoria.
Fase decisoria
In questa seconda fase, il Presidente del Collegio deve nominare uno dei tre componenti del Collegio come relatore, il quale può a sua volta effettuare ulteriori indagini a carattere istruttorio e, quando ritiene che il procedimento sia sufficientemente istruito, ne informa il Presidente che fa citare l'incolpato a mezzo di ufficiale giudiziario a comparire dinanzi al Collegio di disciplina, in un termine non minore di quindici giorni, per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a suo discarico (Modello 3).
La convocazione deve contenere (Modello 3):
La fase decisoria si conclude con la notifica della sanzione al professionista interessato.
Di seguito l'elenco della modulistica:
Al documento è, poi, allegato uno schema, intitolato "Raffronto Normativa/Commenti" (all. 2) nel quale, per meglio illustrare la procedura davanti ai Consigli di disciplina, è utilizzato un testo a due colonne, indicando nella prima colonna i richiami al testo normativo e, nella seconda colonna, i commenti e le precisazioni del caso.
Entrando nel dettaglio, la trattazione dei procedimenti disciplinari avanti ai Consigli di disciplina è stata affrontata nel documento allegato alla circolare (all. 1) che suddivide la problematica in questo modo: dopo un richiamo alle norme generali che regolano consigli e collegi di disciplina, definisce quella che è la vera e propria fase istruttoria da cui origina il procedimento disciplinare.
Fase istruttoria
Il procedimento disciplinare ha origine con la segnalazione al Consiglio di disciplina di violazioni del codice deontologico o con la decisione del Consiglio di disciplina di attivarsi autonomamente, essendo venuto a conoscenza di situazioni che possono implicare tali violazioni. Nell'ambito dell'assunzione di informazioni, é opportuno che il presidente del Collegio di disciplina al quale é stato assegnato il procedimento, senta l'incolpato allo scopo di acquisire elementi atti a fornire opportuna informativa al Collegio. L'inosservanza di tale previsione è una violazione del diritto di difesa che può comportare la nullità della decisione. Il presidente del Collegio, oltre a sentire l'incolpato, può assumere altre informazioni, sentire altre persone, chiedere documenti e in generale svolgere tutte le attività ritenute opportune per accertare i fatti oggetto di contestazione. Al termine delle verifiche preliminari l'incolpato deve essere convocato avanti al Collegio di disciplina per essere udito sulla situazione. Per tale convocazione non é prevista la notifica con ufficiale giudiziario, è quindi sufficiente una raccomandata A/R, una PEC o altro mezzo idoneo che garantisca comunque la prova dell'avvenuta ricezione (Modello 1). Nel corso della riunione del Collegio, convocata secondo procedure prestabilite (Modello 2), il presidente espone i fatti e relaziona sull'audizione dell'incolpato e sulle informazioni ottenute sui fatti che formano oggetto di imputazione.
Se alla fine della fase istruttoria viene deciso di dare corso al procedimento disciplinare, si passa alla fase decisoria.
Fase decisoria
In questa seconda fase, il Presidente del Collegio deve nominare uno dei tre componenti del Collegio come relatore, il quale può a sua volta effettuare ulteriori indagini a carattere istruttorio e, quando ritiene che il procedimento sia sufficientemente istruito, ne informa il Presidente che fa citare l'incolpato a mezzo di ufficiale giudiziario a comparire dinanzi al Collegio di disciplina, in un termine non minore di quindici giorni, per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a suo discarico (Modello 3).
La convocazione deve contenere (Modello 3):
- l'indicazione dell'autorità procedente;
- l'indicazione del professionista incolpato;
- un riferimento sintetico ai fatti oggetto dell'imputazione;
- la formulazione dell'addebito che é stato identificato all'esito dell'attività istruttoria;
- l'indicazione della norma, ossia dell'articolo del codice deontologico che si ipotizza violato;
- l'indicazione della facoltà di avvalersi di un'assistenza legale e/o di un esperto di fiducia;
- giorno, ora e sede presso cui avrà luogo il dibattimento.
La fase decisoria si conclude con la notifica della sanzione al professionista interessato.
Di seguito l'elenco della modulistica:
- Modello 1 - Convocazione dell'iscritto per essere udito
- Modello 2 - Convocazione del Collegio di disciplina
- Modello 3 - Citazione dell'incolpato a seguito della deliberazione del Collegio di disciplina di avvio della procedimento disciplinare
- Modello 4 - Notifica all'iscritto della sanzione disciplinare per censura, sospensione o cancellazione
- Modello 5 - Comunicazione al Presidente dell'Ordine della decisione del Consiglio di disciplina
- Modello 6 - Segnalazione dei provvedimenti definitivi di sospensione o di cancellazione
- Modello 7 - Comunicazione al P.M. della sanzione disciplinare inflitta
- Modello 8 - Comunicazione al P.M. a seguito del ricevimento di un ricorso avverso la deliberazione del Collegio di disciplina
- Modello 9 - Invio degli atti di un ricorso al CNI
Al documento è, poi, allegato uno schema, intitolato "Raffronto Normativa/Commenti" (all. 2) nel quale, per meglio illustrare la procedura davanti ai Consigli di disciplina, è utilizzato un testo a due colonne, indicando nella prima colonna i richiami al testo normativo e, nella seconda colonna, i commenti e le precisazioni del caso.
A cura di Ilenia
Cicirello
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