Autorità LLPP: Emanate due nuove determinazioni
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha recentemente emanato due determinazioni entrambe del 23/4/2014 e precisa...
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture ha recentemente emanato due
determinazioni entrambe del 23/4/2014 e precisamente la
determinazione n. 3 recante “Criteri interpretativi in
ordine alle disposizioni contenute nell’art. 38, comma 1, lett. a)
del D.Lgs. n. 163/2006 afferenti alle procedure di concordato
preventivo a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 186-bis
della legge fallimentare (concordato con continuità aziendale)” e
la determinazione n. 4 recante “Procedure da utilizzare
dalle S.O.A. (Società Organismi di Attestazione) per l'esercizio
della loro attività di attestazione" (art. 68, comma 2 lettera f)
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)”.
Con la determinazione n. 3, il cui testo integrale è allegato alla presente notizia, l’Autorità ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti definitivi riguardo all’applicazione, nell’ambito della qualificazione, sul concordato preventivo (art. 38, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti) a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 186-bis della legge fallimentare, così come da ultimo modificato dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 con l’inserimento di un ulteriore comma, con il quale sono state date importanti precisazioni riguardo la disciplina del concordato preventivo con continuità aziendale.
Nella determinazione vengono, dettagliatamente, trattati i seguenti argomenti:
Con la determinazione n. 4, il cui testo è allegato alla presente notizia, l’Autorità indica i criteri a cui le SOA devono attenersi per la redazione o per l’aggiornamento del documento (previsto dall’art. 68, comma 2, lett. f), del D.P.R. n. 207/2010) relativo alle procedure da adottare per il rilascio degli attestati di qualificazione secondo le disposizioni normative vigenti.
In particolare l’atto specifica gli elementi costitutivi del documento e dei flussi procedurali operativi, ritenuti necessari per assicurare le garanzie minime in tema di certezza dei rapporti contrattuali instaurati dalle SOA con gli operatori economici, nonché di trasparenza e correttezza dell’attività di attestazione.
In dettaglio, il documento deve essere costituito:
Con la determinazione n. 3, il cui testo integrale è allegato alla presente notizia, l’Autorità ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti definitivi riguardo all’applicazione, nell’ambito della qualificazione, sul concordato preventivo (art. 38, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti) a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 186-bis della legge fallimentare, così come da ultimo modificato dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 con l’inserimento di un ulteriore comma, con il quale sono state date importanti precisazioni riguardo la disciplina del concordato preventivo con continuità aziendale.
Nella determinazione vengono, dettagliatamente, trattati i seguenti argomenti:
- il concordato preventivo e le novità introdotte dall’art. 186-bis della Legge fallimentare;
- il regime di qualificazione delle imprese in ipotesi di concordato preventivo ordinario;
- il regime di qualificazione delle imprese in ipotesi di concordato preventivo “con continuità aziendale”;
- il regime di qualificazione delle imprese in ipotesi di concordato preventivo “in bianco”.
Con la determinazione n. 4, il cui testo è allegato alla presente notizia, l’Autorità indica i criteri a cui le SOA devono attenersi per la redazione o per l’aggiornamento del documento (previsto dall’art. 68, comma 2, lett. f), del D.P.R. n. 207/2010) relativo alle procedure da adottare per il rilascio degli attestati di qualificazione secondo le disposizioni normative vigenti.
In particolare l’atto specifica gli elementi costitutivi del documento e dei flussi procedurali operativi, ritenuti necessari per assicurare le garanzie minime in tema di certezza dei rapporti contrattuali instaurati dalle SOA con gli operatori economici, nonché di trasparenza e correttezza dell’attività di attestazione.
In dettaglio, il documento deve essere costituito:
- da una relazione nella quale vengono esplicitati e descritti sistematicamente ed esaurientemente, tra l’altro, o gli obiettivi di politica aziendale, l'organizzazione aziendale, le attività che saranno svolte, la modulistica impiegata nelle varie fasi e sottofasi dei procedimenti istruttori e le procedure di controllo interno;
- da uno o più elaborati tecnici, grafici e descrittivi, necessari ad illustrare i singoli momenti in cui si articola l'attività' di attestazione (diagrammi a blocchi, Gantt, Pert, regolamenti interni, moduli, modelli, format e analoghe strumentazioni);
- dai modelli contrattuali che si intendono adottare i quali non possono prevedere clausole che, per qualsiasi motivo, possono essere considerate vessatorie, devono disciplinare il rapporto contrattuale nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento n. 207/2010, indicando in particolare i casi di sospensione del termine ai fini dell’acquisizione di chiarimenti o di integrazioni documentali, nonché le modalità ed i tempi delle richieste di tali ulteriori informazioni; gli stessi devono inoltre indicare il termine di preavviso delle visite presso le imprese e la composizione del soggetto o dei soggetti incaricabili.
A cura di arch. Paolo
Oreto
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