Urbanistica: competenze identiche per Ingegneri ed Architetti
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) con la sentenza n. 267 del 17 aprile 2014 ha ribadito la piena competenza professionale d...
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima)
con la sentenza n. 267 del 17 aprile 2014 ha ribadito la
piena competenza professionale degli Ingegneri in materia
urbanistica, disponendo l'annullamento e/o la disapplicazione
delle delibere di un'Amministrazione comunale che prevedevano la
partecipazione soltanto dei laureati in Architettura alla selezione
pubblica per l'incarico di responsabile del Servizio Urbanistica e
Ambiente.
I giudici amministrativi nella sentenza, dopo aver confermato la legittimazione e l'interesse dell'Ordine degli Ingegneri a impugnare atti che precludano l'accesso a carriere pubbliche di professionisti iscritti all'albo tenuto dall'Ordine medesimo, hanno affermato che i motivi del ricorso sono fondati e meritano accoglimento, nella parte in cui censurano l'illegittima e incongrua esclusione dalle procedure concorsuali della figura dell'ingegnere.
Nella sentenza il TAR compie una interessante analisi delle competenze professionali di Ingegneri e Architetti, osservando che "la vigente normativa in materia di professioni tecniche non consente di discriminare la professione di ingegnere da quella di architetto, nel senso di precludere al primo l'accesso a carriere pubbliche consentite al secondo, allorché le competenze richieste siano quelle che formano oggetto della professione di Ingegnere" con riferimento alla normativa di cui agli artt. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, recante il regolamento per le professioni di ingegnere e architetto, nonché quella degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti delle professioni tecniche e dei relativi ordinamenti.
Nella sentenza viene confermato che:
I giudici concludono, quindi, precisando che l'ingiustificata riserva operata dal Comune a favore della categoria degli architetti appare arbitraria, tenuto conto che, ai fini dello svolgimento delle funzioni per le quali è stata indetta la selezione pubblica, le due categorie professionali interessate hanno competenze sostanzialmente equiparabili.
La sentenza del TAR del Molise è, dunque, molto importante perché si fa carico di affermare espressamente, risolvendo ogni eventuale dubbio in proposito, riferendosi agli articoli 45 e 46 del DPR 5 giugno 2001 n.328, una completa competenza degli Ingegneri in materia urbanistica, riempiendo di contenuti e di significato le espressioni necessariamente sintetiche ed onnicomprensive utilizzate dalla legge.
Risulta, dunque, confermata la legittimazione dell'Ingegnere riguardo l'urbanistica e la pianificazione territoriale.
I giudici amministrativi nella sentenza, dopo aver confermato la legittimazione e l'interesse dell'Ordine degli Ingegneri a impugnare atti che precludano l'accesso a carriere pubbliche di professionisti iscritti all'albo tenuto dall'Ordine medesimo, hanno affermato che i motivi del ricorso sono fondati e meritano accoglimento, nella parte in cui censurano l'illegittima e incongrua esclusione dalle procedure concorsuali della figura dell'ingegnere.
Nella sentenza il TAR compie una interessante analisi delle competenze professionali di Ingegneri e Architetti, osservando che "la vigente normativa in materia di professioni tecniche non consente di discriminare la professione di ingegnere da quella di architetto, nel senso di precludere al primo l'accesso a carriere pubbliche consentite al secondo, allorché le competenze richieste siano quelle che formano oggetto della professione di Ingegnere" con riferimento alla normativa di cui agli artt. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, recante il regolamento per le professioni di ingegnere e architetto, nonché quella degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti delle professioni tecniche e dei relativi ordinamenti.
Nella sentenza viene confermato che:
- sono di competenza esclusiva dell'ingegnere il progetto, la condotta e la stima per estrarre e utilizzare materiali da costruzione (art. 51 R.D. n. 2537/25) mentre sono di competenza dell'architetto le opere di edilizia civile che presentino rilevante carattere artistico, il restauro e il ripristino di edifici storici, le antichità, le belle arti, anche se la parte tecnica può essere curata dall'ingegnere (art. 52 R.D. n. 2537/25);
- la pianificazione urbanistica e l'ingegneria civile e ambientale, in riferimento agli artt. 45 e 46 del D.P.R. n. 328/2001, rientrano appieno nelle attività professionali dell'ingegnere, come in quella dell'architetto, di guisa che non vi è ragione di escludere gli ingegneri dall'accesso alla postazione di funzionario direttivo alla direzione dell'Ufficio comunale "Urbanistica e ambiente".
I giudici concludono, quindi, precisando che l'ingiustificata riserva operata dal Comune a favore della categoria degli architetti appare arbitraria, tenuto conto che, ai fini dello svolgimento delle funzioni per le quali è stata indetta la selezione pubblica, le due categorie professionali interessate hanno competenze sostanzialmente equiparabili.
La sentenza del TAR del Molise è, dunque, molto importante perché si fa carico di affermare espressamente, risolvendo ogni eventuale dubbio in proposito, riferendosi agli articoli 45 e 46 del DPR 5 giugno 2001 n.328, una completa competenza degli Ingegneri in materia urbanistica, riempiendo di contenuti e di significato le espressioni necessariamente sintetiche ed onnicomprensive utilizzate dalla legge.
Risulta, dunque, confermata la legittimazione dell'Ingegnere riguardo l'urbanistica e la pianificazione territoriale.
A cura di Gabriele
Bivona
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