Recupero del Bonus Irpef ad ampio raggio per i datori di lavoro
I datori di lavoro possono recuperare, in compensazione, tramite il modello F24, il credito d'imposta del Bonus Irpef erogato ai propri dipendenti. La compen...
I datori di lavoro possono recuperare, in compensazione, tramite il
modello F24, il credito d'imposta del Bonus Irpef erogato ai propri
dipendenti. La compensazione non sconta i limiti ordinari come
quello dell'importo massimo annuale di 700mila euro o quello del
divieto di utilizzo in presenza di debiti iscritti a ruolo. Sono
alcune delle precisazioni contenute nella circolare n. 22/E di
oggi, in cui l'Agenzia delle Entrate chiarisce come recuperare il
Bonus Irpef e fornisce alcuni esempi su come compilare il modello
F24 per il recupero del credito, dopo le modifiche introdotte in
sede di conversione in legge del Decreto Irpef.
Il credito si recupera a tutto campo - Dopo la conversione in legge del Dl n. 66 del 2014, i datori di lavoro, per poter recuperare il credito erogato ai lavoratori, dovranno utilizzare esclusivamente il modello F24 e potranno utilizzare l'importo corrispondente al credito in compensazione di qualsiasi importo a debito (anche in sezioni diverse dalla sezione dedicata allo Stato, come Inps, Regioni, Imu e altri tributi locali). L'eventuale credito non utilizzato in compensazione potrà essere utilizzato nei successivi versamenti effettuati tramite modello di pagamento F24. Sono comunque fatti salvi i comportamenti dei sostituti d'imposta che, prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, abbiano recuperato il credito erogato ai lavoratori utilizzando il modello di pagamento F24.
Compensazioni e recupero del credito senza i limiti ordinari - Come chiarito dalla circolare n. 9/E del 14 maggio 2014, il recupero mediante compensazione in F24 del credito erogato al lavoratore non è soggetto al limite annuale di 700mila euro previsto dall'articolo 34 della Legge n. 388/2000. Inoltre, con il documento di prassi di oggi, le Entrate precisano che il recupero non è soggetto neanche al divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro (previsto dall'articolo 31 del Dl n. 78/2010).
Le regole da seguire nel caso di ricalcolo del credito spettante - Il sostituto d'imposta che in un dato mese eroga il credito ad alcuni lavoratori e contestualmente recupera il credito ad altri lavoratori, dovrà utilizzare in compensazione o versare solo l'importo netto risultante dalla differenza.
Se l'importo del credito erogato è superiore a quello recuperato, il sostituto d'imposta può utilizzare in compensazione solo l'importo netto risultante dalla differenza. Se, invece, l'importo del credito recuperato ai lavoratori è superiore a quello erogato, il sostituto d'imposta deve versare la differenza a debito entro gli ordinari termini di versamento delle ritenute d'acconto, utilizzando il codice tributo 1655.
Le novità per le amministrazioni dello Stato - Con la legge di conversione del Dl (Legge n. 89/2014) è stato previsto che gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare il credito d'imposta erogato ai lavoratori sia mediante compensazione con i modelli F24 e F24 Ep, sia mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per la parte mancante, dei contributi previdenziali. In questo caso saranno poi l'Inps e gli altri enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria a recuperare i contributi non versati, attingendo all'importo delle ritenute da versare mensilmente all'erario.
Fonte: Agenzia delle Entrate
Il credito si recupera a tutto campo - Dopo la conversione in legge del Dl n. 66 del 2014, i datori di lavoro, per poter recuperare il credito erogato ai lavoratori, dovranno utilizzare esclusivamente il modello F24 e potranno utilizzare l'importo corrispondente al credito in compensazione di qualsiasi importo a debito (anche in sezioni diverse dalla sezione dedicata allo Stato, come Inps, Regioni, Imu e altri tributi locali). L'eventuale credito non utilizzato in compensazione potrà essere utilizzato nei successivi versamenti effettuati tramite modello di pagamento F24. Sono comunque fatti salvi i comportamenti dei sostituti d'imposta che, prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, abbiano recuperato il credito erogato ai lavoratori utilizzando il modello di pagamento F24.
Compensazioni e recupero del credito senza i limiti ordinari - Come chiarito dalla circolare n. 9/E del 14 maggio 2014, il recupero mediante compensazione in F24 del credito erogato al lavoratore non è soggetto al limite annuale di 700mila euro previsto dall'articolo 34 della Legge n. 388/2000. Inoltre, con il documento di prassi di oggi, le Entrate precisano che il recupero non è soggetto neanche al divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro (previsto dall'articolo 31 del Dl n. 78/2010).
Le regole da seguire nel caso di ricalcolo del credito spettante - Il sostituto d'imposta che in un dato mese eroga il credito ad alcuni lavoratori e contestualmente recupera il credito ad altri lavoratori, dovrà utilizzare in compensazione o versare solo l'importo netto risultante dalla differenza.
Se l'importo del credito erogato è superiore a quello recuperato, il sostituto d'imposta può utilizzare in compensazione solo l'importo netto risultante dalla differenza. Se, invece, l'importo del credito recuperato ai lavoratori è superiore a quello erogato, il sostituto d'imposta deve versare la differenza a debito entro gli ordinari termini di versamento delle ritenute d'acconto, utilizzando il codice tributo 1655.
Le novità per le amministrazioni dello Stato - Con la legge di conversione del Dl (Legge n. 89/2014) è stato previsto che gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare il credito d'imposta erogato ai lavoratori sia mediante compensazione con i modelli F24 e F24 Ep, sia mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per la parte mancante, dei contributi previdenziali. In questo caso saranno poi l'Inps e gli altri enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria a recuperare i contributi non versati, attingendo all'importo delle ritenute da versare mensilmente all'erario.
Fonte: Agenzia delle Entrate
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