Fascicolo del fabbricato: Impugnata la legge della regione Puglia

Il Consiglio dei Ministri il 10 luglio scorso ha deliberato l’impugnativa della legge Regione Puglia n. 27del 20/05/2014 pubblicata nel Bollettino ufficiale ...

14/07/2014
Il Consiglio dei Ministri il 10 luglio scorso ha deliberato l’impugnativa della legge Regione Puglia n. 27del 20/05/2014 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 66 del 26 maggio 2014 e recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni - Istituzione del fascicolo del fabbricato” in quanto contiene disposizioni in contrasto con gli articoli 3, 117, secondo comma, lett. l) e 117, terzo comma, della Costituzione.

Nelle motivazioni dell’impugnativa viene precisato che le finalità perseguite dalla legge regionale sono esplicitate nell'art. 1, ove si afferma che la Regione agisce “a tutela della pubblica e privata incolumità, persegue una politica mirata alla conoscenza dello stato conservativo del patrimonio edilizio a salvaguardia della sicurezza e della qualità delle strutture, nonché del buon governo del territorio”. Questi obiettivi sono perseguiti mediante “un sistema integrato ed informatizzato per la conoscenza dello stato conservativo del patrimonio edilizio esistente, con particolare attenzione agli edifici strategici, ai fini di protezione civile e del rischio rilevante in relazione alle azioni sismiche» e attraverso «una politica di prevenzione e protezione dai rischi di eventi calamitosi, mediante l 'individuazione di modalità di attuazione che sensibilizzino anche i soggetti privati interessati”.
Gli scopi cui tende la legge regionale sono dunque riconducibili alla competenza legislativa riconosciuta dall'art. 117, co. 3, Cost. alle Regioni in materia di protezione civile e di governo del territorio, ambiti nei quali queste devono rispettare i principi fondamentali stabiliti dallo Stato.
Nel dettaglio sono state censurate le seguenti disposizioni:
  • la norma contenuta nell’articolo 2 , rubricata “Definizioni” fornisce , al comma 1 una propria definizione di «fabbricato», inteso come «l'insieme di strutture portanti ed elementi cosiruitivi e architettonici reciprocamente connessi in modo da formare con continutià dalle fondamenia alla copertura un organismo edilizio fitnzionalmente autonomo».
    Il comma 2 dà inoltre la definizione di «aggregato », termine con cui si fa riferimento a «un insieme di .fabbricati attigui che gia interagiscono staticamente per i soli carichi gravitazionali o che possono interagire per azioni sismiche o dinamiche in genere».
    Il comma 3 considera «fabbricati di nuova costruzione» quelli iniziati dopo l'entrata in vigore della legge regionale , mentre, con il comma 4, vengono chiamati «fabbricati esistenti» tutti gli altri. Infine il comma 5 precisa che «per proprietari si intendono: a) nel caso di costruzioni esistenti, il proprietario dell’intero fabbricato ovvero i titolari di proprietà delle singole porzioni; b) nel caso di nuove costruzioni, i soggetti per conto dei quali si procede alla realizzazione dell ‘immobile Le definizioni di fabbricato sopra descritte, la cui formulazione letterale, tra altro, consente astrattamente di darne un'applicazione generale , contrastano con quelle di «costruzione» e di «proprietario» racchiuse nella legislazione statale e che costituiscono il presupposto per l'applicazione di norme poste dal legislatore statale a tutela d' interessi unitari.
    Le costruzioni in zone sismiche sono infatti sottoposte alla disciplina prevista agli artt. 83 e ss. del DPR n. 380/2001 , che ne subordina la realizzazione a specifiche norme tecniche emanate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti locali.
  • le disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 5 e 6 che, rispettivamente, disciliplinano i casi in cui è obbligatorio fascicolo di fabbricato, i casi in cui è data ai comuni la facoltà di estendere detta obbligatorietà , la scheda informativa per i fabbricati esistenti, la verifica della condizione statica, presentano tutte aspetti di illegittimità costituzionale.

In conclusione, nell’impugnativa viene precisato che, le norme regionali contenute negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 contrastano con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, in ragione dei principi di ragionevolezza, semplicità e proporzionalità, con l’art. 42, della Costituzione che tutela la proprietà privata, con l’articolo 117, comma 2, lettere l) ed m) della Costituzione,con riferimento alla competenza statale in materia di ordinamento civile e livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, oltre che con i principi fondamentali della normativa statale in materia di “governo del territorio” (art. 117, co. 3, con riferimento agli artt. 11, 12, 20 ,22, 23, 23 bis , 25, 26 , 83 e ss. del d.P.R. n. 380 del 2001), e devono pertanto essere impugnate ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

Grande plauso, ovviamente, da Confedilizia che ha ottenuto l’impugnativa da parte del Governo, dinanzi alla Corte costituzionale. Come noto, il provvedimento è stato approvato dal Consiglio regionale all’unanimità ma già due volte la Corte costituzionale ha bocciato l’introduzione in altre Regioni di tale obbligo, così come hanno fatto il Consiglio di Stato e diversi TAR.
Apprendiamo la notizia - ha dichiarato il Presidente della Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani - “con gioia e riconoscenza verso il Governo Renzi, che non si è lasciato condizionare da interessi demagogici e neppure da quelli corporativi, avendo ben presente che oggi l’Italia, e tantomeno la proprietà immobiliare, non può concedersi di questi lussi da lavoro buroindotto ma deve concentrarsi sull’economia reale”.

A cura di Gabriele Bivona

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