Antincendio, pubblicata la regola tecnica per le attività di demolizioni di veicoli

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2014 è stato pubblicato il Decreto Ministero dell'Interno 1 luglio 2014 recante "Regola tecnica di prevenzione...

17/07/2014
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2014 è stato pubblicato il Decreto Ministero dell'Interno 1 luglio 2014 recante "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 mq".

Gli obiettivi principali dichiarati nelle nuove regole tecniche sono:
  • a) minimizzare le cause di incendio;
  • b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
  • c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali o edifici;
  • d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici, locali o aree limitrofe;
  • e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali, gli edifici e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
  • f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Le nuove Regole tecniche si applicano alle attività di demolizione veicoli di nuova realizzazione ed a quelle esistenti nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione. Se gli interventi effettuati su attività esistenti comportano la sostituzione o modifica di impianti di protezione attiva antincendio, la modifica parziale del sistema di vie di uscita o ampliamenti e realizzazioni di nuove strutture, le disposizioni della regola tecnica si applicano solo agli impianti ed alle parti dell'attività oggetto di intervento di modifica ovvero di ampliamento. Se l'aumento di superficie da destinare ad attività di demolizione autoveicoli è superiore al 50% di quella esistente, fermi restando gli adeguamenti sopra prescritti, gli impianti di protezione attiva antincendio sono adeguati, per l'intera attività, alle disposizioni stabilite per le nuove attività.

Le attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 mq, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, sono adeguate alle disposizioni riportate nel titolo I, capo II della regola tecnica allegata al decreto o, in alternativa, alle disposizioni di cui al titolo II, della medesima regola tecnica fatta eccezione dei seguenti casi:
  • siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall'art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;
  • siano stati pianificati o siano in corso lavori di realizzazione, modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le attività esistenti sono adeguate alle disposizioni del titolo I, capo II della regola tecnica entro i seguenti termini:
  • tre anni dal termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per quanto riguarda i punti 11, 12, 15 (salva la predisposizione, nel termine previsto alla successiva lettera b), di idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione di emergenza a copertura delle vie di esodo interne ai locali e dei punti di raccolta), 16 (limitatamente alla rete di naspi ed idranti) e 17;
  • entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti disposizioni.

In caso di applicazione delle disposizioni del titolo II, della regola tecnica allegata al decreto, fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le attività esistenti sono adeguate entro i termini di seguito indicati:
  • tre anni dal termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per quanto riguarda le misure di cui ai punti B.3, B.4 (limitatamente all'illuminazione di emergenza a copertura delle vie di esodo interne ai locali e dei punti di raccolta), B.5, salvo la predisposizione, nel termine previsto alla successiva lettera b), di quanto previsto ai punti:
    • B.3.1, relativamente al presidio fisso;
    • B.5.1;
  • entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti prescrizioni nonché per la predisposizione di un idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione di emergenza a copertura delle vie di esodo interne ai locali e dei punti di raccolta.

A cura di Gabriele Bivona
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