Ritardi nei pagamenti per le transazioni commerciali: nuovo tasso di interesse 1/7/2014-31/12/2014
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2014 è stato pubblicato il Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze che determina la percentuale ...
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2014 è stato
pubblicato il Comunicato del Ministero dell'Economia e delle
Finanze che determina la percentuale degli interessi legali
di mora da applicare per ritardati pagamenti nelle
transazioni commerciali, al netto della maggiorazione ivi
prevista (8 punti percentuali), ai sensi dell'art. 5, comma 2, del
Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 così come modificato dal
Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192.
Il saggio d'interesse per il semestre 1 luglio - 31 dicembre
2014 è stato fissato allo 0,15% e, quindi, più basso a quello
del semestre precedente. Sommato alla maggiorazione prevista di 8
punti, il tasso da applicare risulta pertanto
dell'8,15%.
Ricordiamo che il decreto (e pertanto la disciplina sugli interessi
di mora) è applicabile ai contratti stipulati successivamente all'8
agosto 2002. La successione degli interessi da tale data,
considerando la maggiorazione del 7% sino al 31 dicembre 2012 e la
maggiorazione dell'8% a partire dall'1 gennaio 2013, è la
seguente:
Periodo | Tasso | G.U.R.I. |
08.08.2002 - 31.12.2002 | 10,35% | n. 33 del 10.02.2003 |
01.01.2003 - 30.06.2003 | 9.85% | n. 33 del 10.02.2003 |
01.07.2003 - 31.12.2003 | 9,10% | n. 160 del 12.07.2003 |
01.01.2004 - 30.06.2004 | 9,02% | n. 11 del 15.01.2004 |
01.07.2004 - 31.12.2004 | 9,01% | n. 159 dello 09.07.2004 |
01.01.2005 - 30.06.2005 | 9,09% | n. 5 dello 08.01.2005 |
01.07.2005 - 31.12.2005 | 9.05% | n. 175 del 29.07.2005 |
01.01.2006 - 30.06.2006 | 9,25% | n. 10 del 13.01.2006 |
01.07.2006 - 31.12.2006 | 9,83% | n. 158 del 10.07.2006 |
01.01.2007 - 30.06.2007 | 10,58% | n. 29 dello 05.02.2007 |
01.07.2007 - 31.12.2007 | 11,07% | n. 175 del 30.07.2007 |
01.01.2008 - 30.06.2008 | 11,20% | n. 35 dell'11.02.2008 |
01.07.2008 - 31.12.2008 | 11,10% | n. 169 del 21.07.2008 |
01.01.2009 - 30.06.2009 | 9,50% | n. 26 dello 02.02.2009 |
01.07.2009 - 31.12.2009 | 8,00% | n. 199 del 28.08.2009 |
01.01.2010 - 30.06.2010 | 8,00% | n. 40 del 18.02.2010 |
01.07.2010 - 31.12.2010 | 8,00% | n. 190 del 16.08.2010 |
01.01.2011 - 30.06.2011 | 8,00% | n. 31 dello 08.02.2011 |
01.07.2011 - 31.12.2011 | 8,25% | n. 165 del 18.07.2011 |
01.01.2012 - 30.06.2012 | 8,00% | n. 22 del 27.01.2012 |
01.07.2012 - 31.12.2012 | 8,00% | n. 162 del 13.07.2012 |
01.01.2013 - 30.06.2013 | 8,75% | n. 14 del 17.01.2013 |
01.07.2013 - 31.12.2013 | 8,50% | n. 166 del 17.07.2013 |
01.01.2014 - 30.06.2014 | 8,25% | n. 51 del 03.03.2014 |
01.07.2014 - 31.12.2014 | 8,15% | n. 167 del 21.07.2014 |
Nel D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D.lgs. n. 192/2012
è prevista, all'articolo 4 la decorrenza automatica degli interessi
moratori, senza che sia necessaria la costituzione in mora,
dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento e
la tutela del credito con un saggio di interessi uniforme per l'UE
e viene definito il diritto al risarcimento dei costi per il
recupero delle somme.
Sono oggetto della normativa: "le transazioni commerciali" e per
tali si intendono "i contratti, comunque nominati, tra imprese e
tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano, in via
esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di
servizi, contro il pagamento di un prezzo" (art.2,lett.a). E'
precisato che non ci si riferisce ad ogni reciproco rapporto
oggetto delle transazioni commerciali, ma soltanto ad "ogni
pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione
commerciale" (art.1, co.1).
In riferimento, poi, alla decorrenza degli interessi moratori è
stabilito che gli stessi decorrono automaticamente; è inoltre
stabilito, in mancanza di termine di pagamento, quello legale di 30
giorni senza che sia necessaria la costituzione in mora. E'
stabilito che decorrono: "dalla data di ricevimento della fattura o
della richiesta di pagamento equivalente (art.4.2, lett.a); dalla
data di ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi" a
seconda che non sia certa la data di ricevimento della fattura o
della richiesta equivalente o quando essa è anteriore a quella del
ricevimento delle merci o di prestazione del servizio (lett.b e c);
dalla data di verifica della merce o del servizio prevista nel
contratto o per legge, quando la fattura o la richiesta equivalente
siano state inviate al debitore in epoca anteriore alla verifica
(lett.d).
Resta l'incertezza sull'applicabilità o meno del D.lgs. n.
231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 ai lavori
pubblici visto che gli stessi godono di una legge speciale in
cui sono dettagliatamente regolamentati gli interessi da applicare
nel caso di ritardi nei pagamenti e l'unica maniera per ovviare, in
maniera superare il problema di applicabilità o meno della norma,
sarebbe quella di una modifica al Codice e al
Regolamento.
Con l'occasione torna d'attualità il problema legato
all'applicabilità dello stesso ai ritardi dei pagamenti nei
lavori pubblici.
In verità con il nuovo disegno di "legge europea 2013 bis"
in atto ancora all'esame della camera dei Deputati vengono
chiariti alcuni dubbi interpretativi per l'applicazione
della direttiva di disciplina dei ritardi nei pagamenti tra
privati e fra le pubbliche amministrazioni e i privati.
Per quanto concerne il ritardo dei pagamenti, con i commi 1 e 2
dell'articolo 25 del disegno di legge già approvato dalla Camera
dei deputati in data 11/6/2014 e trasmesso al Senato, viene
espressamente detto che anche nell'ambito delle transazioni
commerciali relative ai lavori pubblici devono essere applicate le
norme relative alle transazioni commerciali contenute nel decreto
legislativo 231/2002, così come modificato dal decreto
legislativo 192/2012 che ha recepitio la direttiva 2011/7/UE.
Con le nuove disposizioni introdotte dal disegno di legge
europea 2013-bis, viene precisato che le norme sulle
transazioni commerciali di cui al D.lgs. n. 192/2012 si applicano
anche ai lavori pubblici e che le disposizioni relative ai
termini di pagamento e al tasso degli interessi dovuto in caso
di ritardato pagamento, contenute nel decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e nel relativo regolamento di attuazione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,
nonché in altre leggi speciali, che prevedono termini e tassi
difformi rispettivamente da quelli previsti dall'articolo 4,
comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si
applicano solo se più favorevoli per i creditori.