PROGETTAZIONE OPERE STRATEGICHE
La Circolare n. 483 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri XVI sessione consente di analizzare le novità normative introdotte dal decreto legislativo 17 ago...
La Circolare n. 483 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri XVI
sessione consente di analizzare le novità normative introdotte dal
decreto legislativo 17 agosto 2005 n. 189 sull’approvazione dei
progetti opere strategiche in tema di procedure di affidamento,
tariffe professionali e società pubblica di progetto. In
alternativa alla disciplina regolata dalla legge n. 109/1994 le
infrastrutture di preminente interesse nazionale di fatto sono una
disciplina speciale, e disciplinate dalla legge 21/12/2001 n. 443:
"Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle
attività produttive", la cosiddetta legge obiettivo.
Il decreto legislativo 17 agosto 2005 n. 189 in esame ha apportato delle modifiche al testo del decreto legislativo 20 agosto 2002 n.190 ("Attuazione della l. 21 dicembre 2001 n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale"), che è la normativa con cui è stata data attuazione alla legge obiettivo, attraverso la individuazione e approvazione delle modalità di progettazione e realizzazione delle opere strategiche. Si riportano le innovazione introdotte per le infrastrutture strategiche in tema di progettazione:
a) l’affidamento delle attività di progettazione e degli altri servizi di ammontare pari o superiore alla soglia di applicazione delle normative comunitarie in materia, è regolato dal decreto legislativo n. 157/1995 (sugli appalti pubblici di servizi) e dal decreto legislativo n. 158/1995 (sugli appalti nei settori esclusi);
b) i bandi di gara devono essere pubblicati sui siti internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle Regioni interessate.
c) i servizi di ammontare inferiore alla soglia comunitaria devono essere affidati nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e imparzialità imposti dall’osservanza del Trattato U.E.
d) applicazione del principio d’incompatibilità tra progettisti dell’opera e soggetti incaricati delle attività esecutive;
e) possibilità per i soggetti aggiudicatori di estendere il divieto ai soggetti che abbiano collaborato ad altro titolo alla progettazione, a condizione di stabilirlo con apposita previsione nel bando di gara o nel contratto di progettazione;
f) l’introduzione di linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri in sede di progetto preliminare o definitivo.
Il decreto legislativo 17 agosto 2005 n. 189 in esame ha apportato delle modifiche al testo del decreto legislativo 20 agosto 2002 n.190 ("Attuazione della l. 21 dicembre 2001 n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale"), che è la normativa con cui è stata data attuazione alla legge obiettivo, attraverso la individuazione e approvazione delle modalità di progettazione e realizzazione delle opere strategiche. Si riportano le innovazione introdotte per le infrastrutture strategiche in tema di progettazione:
a) l’affidamento delle attività di progettazione e degli altri servizi di ammontare pari o superiore alla soglia di applicazione delle normative comunitarie in materia, è regolato dal decreto legislativo n. 157/1995 (sugli appalti pubblici di servizi) e dal decreto legislativo n. 158/1995 (sugli appalti nei settori esclusi);
b) i bandi di gara devono essere pubblicati sui siti internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle Regioni interessate.
c) i servizi di ammontare inferiore alla soglia comunitaria devono essere affidati nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e imparzialità imposti dall’osservanza del Trattato U.E.
d) applicazione del principio d’incompatibilità tra progettisti dell’opera e soggetti incaricati delle attività esecutive;
e) possibilità per i soggetti aggiudicatori di estendere il divieto ai soggetti che abbiano collaborato ad altro titolo alla progettazione, a condizione di stabilirlo con apposita previsione nel bando di gara o nel contratto di progettazione;
f) l’introduzione di linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri in sede di progetto preliminare o definitivo.
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