Istanze di precontenzioso: Nuovo Regolamento approvato dall’ANAC
Ha avuto poca vita il Regolamento sul Precontenzioso che l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture aveva approvato il...
Ha avuto poca vita il Regolamento sul Precontenzioso che
l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture aveva approvato il 24 febbraio e nella scorsa
settimana il Consiglio dell’ANAC (Autorità nazionale
anticorruzione) che sostituisce, dal 24 giugno scorso, la soppressa
AVCP ha approvato il nuovo “Regolamento sull’esercizio della
funzione di componimento delle controversie di cui all’art. 6,
comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163” che entrerà in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
All’articolo 2 del nuovo Regolamento viene confermato che
sono soggetti legittimati a richiedere il parere, oltre
la stazione appaltante e le parti interessate, anche
i portatori di interessi diffusi come le associazioni di
categoria ed i comitati.
Nell’articolo 3 del nuovo Regolamento viene, poi, precisato
che sono inammissibili le istanze:
- in assenza di una controversia insorta tra le parti interessate;
- incomplete delle informazioni indicate come obbligatorie e della documentazione di cui al modulo allegato al Regolamento stesso;
- non sottoscritte dalla persona fisica legittimata ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente.
Sono trattate in via prioritaria le istanze di parere
presentate congiuntamente dalla stazione appaltante e da almeno un
partecipante alla procedura di gara mentre in caso di istanze
presentate singolarmente, viene data precedenza:
- alle istanze presentate dalla stazione appaltante;
- alle istanze concernenti appalti di rilevante importo economico (lavori: importo superiore a 1.000.000 di euro; servizi e forniture: importo superiore alla soglia comunitaria);
- alle istanze che sottopongono questioni originali di particolare impatto per il settore dei contratti pubblici.
Con cadenza quindicinale, le istanze di parere sono
assegnate dal Presidente ai singoli Consiglieri relatori, previa
esclusione di quelle ritenute manifestamente inammissibili o
improcedibili. Individuato il Consigliere relatore, l’istanza è
trasmessa all’Ufficio per la relativa attività istruttoria.
Il parere è deliberato dal Consiglio dell’Autorità dell’ANAC
entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza, fatto
salvo il periodo necessario per l’acquisizione della documentazione
istruttoria.
Su iniziativa congiunta della stazione appaltante e dell’esecutore,
l’Autorità esprime parere non vincolante relativamente a questioni
insorte dopo la stipulazione del contratto, secondo il procedimento
di cui al regolamento oggetto della presente notizia.
Allegato alla presente il modulo per la presentazione di istanza
di parere per la soluzione delle controversie.