Sblocca Italia: Le semplificazioni in materia edilizia
Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, sono entrate in vigore il 13 settembre le disposizioni contenute n...
Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, sono entrate in vigore il 13 settembre le
disposizioni contenute nel Capo V e relative al “Rilancio
dell’edilizia” contenute negli articoli dal 17 al 27 e con numerose
modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Nel dettaglio con l’articolo 17 del provvedimento vengono introdotte alcune modifiche agli articoli 3, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 25 e vengono introdotti i nuovi articoli 3-bis, 23-ter, 28-bis.
Nel dettagli con le modifiche introdotte al Testo unico di cui al D.P.R. n. 380, tra le semplificazioni in materia di edilizia segnaliamo le seguenti:
Oltre, poi, le modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia contenute nell’articolo 17, gli articoli dal 18 al 27 del provvedimento cono contenute disposizioni relative a:
In allegato il Testo del D.P.R. n. 380/2001 coordinato con le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 133/2013
Nel dettaglio con l’articolo 17 del provvedimento vengono introdotte alcune modifiche agli articoli 3, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 25 e vengono introdotti i nuovi articoli 3-bis, 23-ter, 28-bis.
Nel dettagli con le modifiche introdotte al Testo unico di cui al D.P.R. n. 380, tra le semplificazioni in materia di edilizia segnaliamo le seguenti:
- nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’ uso;
- lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione. In tal caso l'amministrazione comunale può favorire, in alternativa all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. Nelle more dell'attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario;
- per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d’uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico;
- la proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative fatto dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate;
- sono realizzabili mediante segnalazione certificata d’inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore;
- salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.
Oltre, poi, le modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia contenute nell’articolo 17, gli articoli dal 18 al 27 del provvedimento cono contenute disposizioni relative a:
- Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo (art. 18)
- Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione dei canoni di locazione (att. 19)
- Misure per il rilancio del settore immobiliare (art. 20)
- Misure per l’incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione (art. 21)
- Conto termico (art. 22)
- Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili (art. 23)
- Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio (art. 24)
- Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale (art. 25)
- Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati (art. 26)
- Misure urgenti in materia di patrimonio dell’INAIL (art. 27).
In allegato il Testo del D.P.R. n. 380/2001 coordinato con le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 133/2013
A cura di Gabriele
Bivona
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