Fotovoltaico su tetto: No se altera negativamente il contesto paesaggistico
Legittimo il provvedimento con il quale la Soprintendenza ha espresso il parere favorevole ad un intervento edilizio subordinandolo alla rimozione di un impi...
Legittimo il provvedimento con il quale la Soprintendenza ha
espresso il parere favorevole ad un intervento edilizio
subordinandolo alla rimozione di un impianto fotovoltaico.
Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza 14 luglio 2014, n. 3637 con la quale ha riformato una sentenza di primo grado che aveva accolto un ricorso proposto avverso il parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici nella parte in cui imponeva la rimozione di un impianto fotovoltaico costituito da tredici pannelli.
In particolare, l'intervento edilizio per il quale si richiedeva il parere della Soprintendenza prevedeva, nel suo insieme, nell'apertura di alcune porte e finestre, nel rialzamento della falda di copertura, nell'abbassamento della falda posta ad est e nell'installazione di pannelli fotovoltaici su falda est ed ovest. Nell'atto oggetto dell'impugnazione di primo grado, la Soprintendenza aveva espresso il parere favorevole all'intervento, subordinandolo tuttavia alla "rimozione dell'impianto fotovoltaico e/o solare costituito da 13 pannelli installati sulla falda est, in quanto risulta in ordine alla posizione, alle dimensioni, alle forme, ai cromatismi, al trattamento superficiale e riflettente, estremamente stridente rispetto all'ambito nel quale si colloca e tale da alterare in modo negativo la visione del contesto paesaggistico circostante che si può percepire sia dal basso che da posizione elevata o a distanza".
Contrariamente a quanto rilevato in primo grado, i giudici di Palazzo Spada hanno rilevato la congrua motivazione della Soprintendenza. In particolare, l'autorità preposta alla tutela paesaggistica si è soffermata ad analizzare i distinti profili (posizione, dimensioni, forme, cromatismi) che la hanno spinta ad apporre la condizione al parere di compatibilità paesaggistica (per la restante parte, vale sottolineare, favorevole all'intervento) di tal che, considerata la puntualità e la congruità delle ragioni addotte a sostegno della condizione, non pare condivisibile quanto affermato dal giudice di primo grado a proposito del carattere stereotipato e "adattabile a qualsiasi caso" della motivazione dell'atto soprintendentizio.
Dalla lettura del parere risultano chiare e coerenti le ragioni ostative individuate, con una valutazione tecnico-discrezionale che è propria della tutela del patrimonio culturale e che risulta immune dai vizi di irragionevolezza o di errore nei presupposti, e che escludono la compatibilità paesaggistica dell'impianto fotovoltaico posizionato sul lato est del tetto in ragione del suo negativo impatto sul particolare paesaggio lacuale, stante la sua piena visibilità, anche a distanza, sia dal basso che dall'alto.
Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza 14 luglio 2014, n. 3637 con la quale ha riformato una sentenza di primo grado che aveva accolto un ricorso proposto avverso il parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici nella parte in cui imponeva la rimozione di un impianto fotovoltaico costituito da tredici pannelli.
In particolare, l'intervento edilizio per il quale si richiedeva il parere della Soprintendenza prevedeva, nel suo insieme, nell'apertura di alcune porte e finestre, nel rialzamento della falda di copertura, nell'abbassamento della falda posta ad est e nell'installazione di pannelli fotovoltaici su falda est ed ovest. Nell'atto oggetto dell'impugnazione di primo grado, la Soprintendenza aveva espresso il parere favorevole all'intervento, subordinandolo tuttavia alla "rimozione dell'impianto fotovoltaico e/o solare costituito da 13 pannelli installati sulla falda est, in quanto risulta in ordine alla posizione, alle dimensioni, alle forme, ai cromatismi, al trattamento superficiale e riflettente, estremamente stridente rispetto all'ambito nel quale si colloca e tale da alterare in modo negativo la visione del contesto paesaggistico circostante che si può percepire sia dal basso che da posizione elevata o a distanza".
Contrariamente a quanto rilevato in primo grado, i giudici di Palazzo Spada hanno rilevato la congrua motivazione della Soprintendenza. In particolare, l'autorità preposta alla tutela paesaggistica si è soffermata ad analizzare i distinti profili (posizione, dimensioni, forme, cromatismi) che la hanno spinta ad apporre la condizione al parere di compatibilità paesaggistica (per la restante parte, vale sottolineare, favorevole all'intervento) di tal che, considerata la puntualità e la congruità delle ragioni addotte a sostegno della condizione, non pare condivisibile quanto affermato dal giudice di primo grado a proposito del carattere stereotipato e "adattabile a qualsiasi caso" della motivazione dell'atto soprintendentizio.
Dalla lettura del parere risultano chiare e coerenti le ragioni ostative individuate, con una valutazione tecnico-discrezionale che è propria della tutela del patrimonio culturale e che risulta immune dai vizi di irragionevolezza o di errore nei presupposti, e che escludono la compatibilità paesaggistica dell'impianto fotovoltaico posizionato sul lato est del tetto in ragione del suo negativo impatto sul particolare paesaggio lacuale, stante la sua piena visibilità, anche a distanza, sia dal basso che dall'alto.
A cura di Ilenia
Cicirello
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