Impianti a fune in servizio pubblico, definiti i requisiti e le modalità di abilitazione del personale
Definiti i requisiti e le modalità di abilitazione del personale addetto alle funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico. E' stato, inf...
Definiti i requisiti e le modalità di abilitazione del personale
addetto alle funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in
servizio pubblico. E' stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2014 il comunicato del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il quale si
informa che con decreto dirigenziale 17 settembre 2014, n.
288 sono stati fissati i requisiti e le modalità per
l'abilitazione del personale operativo addetto all'esercizio degli
impianti a fune in servizio pubblico.
Le disposizioni del decreto si applicano ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei o terrestri che si suddividono nelle seguenti categorie:
Il personale addetto all'esercizio di impianti a fune normalmente è costituito da:
Il Regolamento di Esercizio di ciascun impianto definisce la consistenza del personale che deve essere sempre presente. Per gli impianti di categoria D la mansione del macchinista non è prevista.
Il decreto n. 288/2014 definisce per ogni personale addetto:
Le disposizioni del decreto si applicano ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei o terrestri che si suddividono nelle seguenti categorie:
- A. funicolari terrestri, funivie bifune ed impianti assimilabili;
- B1. funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo ed impianti assimilabili;
- B2. funivie monofune con veicoli a collegamento permanente ed impianti assimilabili;
- C. sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili;
- D. Ascensori verticali ed inclinati, marciapiedi mobili, scale mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili.
Il personale addetto all'esercizio di impianti a fune normalmente è costituito da:
- il capo servizio;
- il macchinista;
- l'agente della stazione di rinvio od intermedia ed eventualmente quello di vettura;
- un congruo numero di ulteriori agenti in relazione alle caratteristiche ed all'intensità di traffico dell'impianto.
Il Regolamento di Esercizio di ciascun impianto definisce la consistenza del personale che deve essere sempre presente. Per gli impianti di categoria D la mansione del macchinista non è prevista.
Il decreto n. 288/2014 definisce per ogni personale addetto:
- i requisiti richiesti;
- eventuali documenti richiesti per il rilascio del patentino (capo servizio);
- le modalità per l'accertamento dell'idoneità tecnica (capo servizio);
- l'estensione dell'idoneità tecnica (capo servizio);
- la conferma dei requisiti fisici (capo servizio);
- la sospensione e la revoca del patentino (capo servizio);
- il nulla osta alla nomina alla Società Esercente (capo servizio);
- la pluralità di incarichi (capo servizio);
- i sostituti delle 3 figure;
- le modalità per la sostituzione del capo servizio.
A cura di Gabriele
Bivona
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