Piani triennali Anticorruzione: dall'ANAC il Regolamento sulla disciplina sanzionatoria

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2014 è stata pubblicata la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 9 settembre 2014 recante "Regolament...

09/10/2014
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2014 è stata pubblicata la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 9 settembre 2014 recante "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità nazionale anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento".

Il Regolamento disciplina l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC come previsto dal decreto-legge n. 90/2014 (convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114). In particolare, l'art. 19, comma 5, lett b) del DL n. 90/2014 prevede "nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento".

A tale scopo, l'ANAC ha individuato il Responsabile del Procedimento, ovvero il dirigente responsabile dell'ufficio competente all'istruttoria per le sanzioni che ha l'onere di assicurare il legittimo, adeguato, completo e tempestivo svolgimento dell'istruttoria, garantendo il contraddittorio e l'effettività del diritto di difesa del Soggetto obbligato destinatario della comunicazione di avvio del procedimento.

Entrando nel dettaglio del Regolamento, l'ANAC avvia il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni d'ufficio, nei casi in cui, nel corso di accertamenti o ispezioni, siano emersi comportamenti configurabili come ipotesi di omessa adozione, ovvero sulla base di segnalazioni ad essa pervenute.
Nel caso di segnalazioni gravemente incomplete o palesemente infondate il Responsabile del procedimento dispone il mancato avvio del procedimento, informandone il Consiglio attraverso una notizia riassuntiva trimestrale.

Nel caso il Responsabile disponga l'avvio del procedimento, comunque entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza della presunta omessa adozione dei Provvedimenti, deve darne comunicazione ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e al soggetto esterno all'Autorità che ha formulato la segnalazione. La medesima comunicazione deve essere effettuata anche nei confronti dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui possa derivare un pregiudizio dal procedimento in corso.

Nel caso in cui, per il rilevante numero dei destinatari, la comunicazione personale risulti impossibile o particolarmente gravosa, l'Autorità provvede a rendere noti gli elementi essenziali del procedimento mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dalla medesima, tra cui la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità.

Nella comunicazione di avvio del procedimento devono essere almeno indicati:
a) la contestazione della violazione;
b) il termine per l'invio di eventuali memorie e documentazione allegata, nonché per eventuali controdeduzioni;
c) la possibilità di richiedere di essere sentiti in audizione presso l'Ufficio competente, specificando il termine per inoltrare detta richiesta;
d) l'ufficio presso cui è possibile avere accesso agli atti del procedimento;
e) il nome del responsabile del procedimento, l'ufficio nel quale opera e i modi per entrare in contatto;
f) il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio.

Nel caso il Responsabile del procedimento voglia procedere con l'accertamento dell'eventuale omessa adozione dei Provvedimenti, può:
  • disporre ispezioni e accertamenti anche avvalendosi della Guardia di Finanza;
  • richiedere alle amministrazioni interessate, al loro responsabile della prevenzione della corruzione, ovvero ai soggetti obbligati, documenti, informazioni o chiarimenti volti ad accertare l'effettiva omessa adozione dei provvedimenti e il grado di partecipazione dei diversi soggetti obbligati ai comportamenti omissivi;
  • disporre l'audizione dei soggetti obbligati, su loro richiesta.

La convocazione in audizione deve essere formulata per iscritto e riportare:
  • i fatti e le circostanze in relazione ai quali si convocano i partecipanti;
  • lo scopo;
  • la data prevista per l'audizione;
  • il termine entro il quale dovrà pervenire la conferma di partecipazione;
  • l'indicazione di un referente, con i relativi contatti, per eventuali richieste di chiarimenti o comunicazioni successive.
Al termine dell'audizione viene predisposto un apposito verbale, nel quale sono indicati sinteticamente i principali elementi emersi nel corso della stessa. Il verbale viene sottoscritto dal funzionario verbalizzante e da un rappresentante delle parti intervenute in audizione. Copia del verbale, o stralcio dello stesso, è consegnata ai soggetti intervenuti all'audizione.

L'istruttoria si conclude con la proposta del dirigente dell'ufficio competente, che può consistere:
  • nell'archiviazione, qualora non si riscontri l'omessa adozione dei provvedimenti;
  • nella diffida ad adottare i provvedimenti omessi, entro un termine breve, non superiore ai 60 giorni;
  • nella irrogazione, per ciascuno dei soggetti obbligati, di una sanzione pecuniaria di cui si definisce la quantità, in relazione alle responsabilità accertate nella omessa adozione del provvedimento.

L'importo della sanzione pecuniaria è definito in rapporto a:
  • la gravità dell'infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell'interessato al comportamento omissivo;
  • la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell'amministrazione e al grado di esposizione dell'amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione;
  • la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori;
  • l'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati;
  • l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'infrazione contestata.

A cura di Gabriele Bivona
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