Regione Siciliana: Commissione giudicatrice aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa
Sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 44 del 17 ottobre scorso è stata pubblicata la Circolare dell’Assessorato delle Infrastrutture e della mo...
Sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 44 del 17
ottobre scorso è stata pubblicata la Circolare dell’Assessorato
delle Infrastrutture e della mobilità 1 ottobre 2014, n. 6
recante “Commissione aggiudicatrice nel caso di aggiudicazioni
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per
appalti di servizi o forniture, o di lavori per importi inferiori a
1.250 migliaia di euro - Chiarimenti”.
I chiarimenti riguardano le difficoltà operative ed interpretative relative all’art. 8 della legge regionale n. 12/2011 ed agli artt. 12 e 13 D.P.R.S. n. 13/2011 relativamente alla costituzione della commissione nel caso in cui la figura di esperto nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto non sia presente nell’albo al quale si attinge per effettuare il sorteggio, o sia presente in numero ridotto e, ove sorteggiato, non sia disponibile perché già impegnato in altre commissioni.
Nella circolare viene precisato che la discrasia fra l’art. 8 della legge regionale n. 12/2011, comma 1 e l’art. 12, comma 1 del D.P.R.S. n. 13/2012 va risolta, ovviamente, dando la prevalenza alla prima disposizione, contenuta nella legge regionale, in quanto di rango superiore alla seconda, di natura regolamentare; pertanto la designazione dei componenti esperti ai fini della costituzione della commissione aggiudicatrice nel caso si ricorra al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa deve avvenire mediante sorteggio presso l’UREGA provinciale competente per tutti gli appalti di servizi e forniture, a prescindere dall’importo, mentre, solo ed esclusivamente per quanto riguarda gli appalti di lavori, il sorteggio dei componenti esterni viene effettuato ove l’importo sia inferiore ad euro 1.250 migliaia, dal momento che, per importi superiori, le relative gare vengono espletate direttamente dall’UREGA competente.
Qualora, poi, la figura di esperto nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto non sia presente nell’albo dal quale si attinge per effettuare il sorteggio, o sia presente in numero ridotto (meno di tre), il sorteggio non potrà avere luogo; in tali condizioni sarà il dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico, soggetto titolare dell’albo degli esperti, su richiesta del presidente della sezione provinciale competente dell’UREGA, a segnalare una rosa di nominativi esperti, operando la scelta fra dipendenti del Dipartimento regionale tecnico o di altri dipartimenti regionali in possesso di tali figure con qualifica non inferiore a funzionario, al fine di poter dare corso al sorteggio da parte dell’Urega di competenza.
Ove anche tra i dipendenti regionali non vi siano le professionalità richieste, si procederà al sorteggio attraverso una rosa di nominativi segnalati dalla stessa stazione appaltante all’Urega di competenza, che procederà al sorteggio motivato ai sensi dell’art. 84 del Codice dei contratti.
Analogamente si procederà nel caso in cui il presidente della sezione provinciale competente dell’UREGA, previa l’effettuazione di più sorteggi, verifichi l’indisponibilità dei componenti sorteggiati.
Nella circolare vine, anche, precisato che:
I chiarimenti riguardano le difficoltà operative ed interpretative relative all’art. 8 della legge regionale n. 12/2011 ed agli artt. 12 e 13 D.P.R.S. n. 13/2011 relativamente alla costituzione della commissione nel caso in cui la figura di esperto nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto non sia presente nell’albo al quale si attinge per effettuare il sorteggio, o sia presente in numero ridotto e, ove sorteggiato, non sia disponibile perché già impegnato in altre commissioni.
Nella circolare viene precisato che la discrasia fra l’art. 8 della legge regionale n. 12/2011, comma 1 e l’art. 12, comma 1 del D.P.R.S. n. 13/2012 va risolta, ovviamente, dando la prevalenza alla prima disposizione, contenuta nella legge regionale, in quanto di rango superiore alla seconda, di natura regolamentare; pertanto la designazione dei componenti esperti ai fini della costituzione della commissione aggiudicatrice nel caso si ricorra al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa deve avvenire mediante sorteggio presso l’UREGA provinciale competente per tutti gli appalti di servizi e forniture, a prescindere dall’importo, mentre, solo ed esclusivamente per quanto riguarda gli appalti di lavori, il sorteggio dei componenti esterni viene effettuato ove l’importo sia inferiore ad euro 1.250 migliaia, dal momento che, per importi superiori, le relative gare vengono espletate direttamente dall’UREGA competente.
Qualora, poi, la figura di esperto nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto non sia presente nell’albo dal quale si attinge per effettuare il sorteggio, o sia presente in numero ridotto (meno di tre), il sorteggio non potrà avere luogo; in tali condizioni sarà il dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico, soggetto titolare dell’albo degli esperti, su richiesta del presidente della sezione provinciale competente dell’UREGA, a segnalare una rosa di nominativi esperti, operando la scelta fra dipendenti del Dipartimento regionale tecnico o di altri dipartimenti regionali in possesso di tali figure con qualifica non inferiore a funzionario, al fine di poter dare corso al sorteggio da parte dell’Urega di competenza.
Ove anche tra i dipendenti regionali non vi siano le professionalità richieste, si procederà al sorteggio attraverso una rosa di nominativi segnalati dalla stessa stazione appaltante all’Urega di competenza, che procederà al sorteggio motivato ai sensi dell’art. 84 del Codice dei contratti.
Analogamente si procederà nel caso in cui il presidente della sezione provinciale competente dell’UREGA, previa l’effettuazione di più sorteggi, verifichi l’indisponibilità dei componenti sorteggiati.
Nella circolare vine, anche, precisato che:
- le determinazioni dei sorteggi dei componenti dell’albo degli esperti dovranno essere pubblicati in apposito elenco nel sito internet dell’Urega all’indirizzo www.urega.lavoripubblici.sicilia.it nella sezione albo degli esperti per aggiudicazione gara criterio offerta economicamente più vantaggiosa;
- l’Urega centrale con cadenza mensile provvederà ad istituire ed aggiornare un elenco degli esperti interni all’Amministrazione regionale delle sezioni dell’albo dal quale si attinge per effettuare il sorteggio in cui non sia presente la figura professionale richiesta, o sia presente in numero ridotto (meno di tre).
A cura di Gabriele
Bivona
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Circolare