Asta di immobili: APE (Attestazione prestazione energetica) non obbligatorio
E’ stato recentemente pubblicato lo Studio n. 263-2014/C del Notariato avente ad oggetto “Vendita forzata e attestato di prestazione energetica”. In pratica...
E’ stato recentemente pubblicato lo Studio n. 263-2014/C del
Notariato avente ad oggetto “Vendita forzata e attestato di
prestazione energetica”.
In pratica lo studio arriva alla conclusione che nel caso di immobili venduti all’asta non è necessario l’attestato di prestazione energetica.
Nello studio viene precisato che la disciplina contenuta nel D.lgs. n. 192/2005 è, certamente, rivolta a disciplinare la sola attività negoziale/contrattuale di circolazione dei beni immobili, lasciando al diritto interno dei singoli Stati membri la regolamentazione della materia in termini di procedimenti giudiziari.
La vendita coattiva per l’attuazione (forzata e giudiziale) del diritto di credito insoddisfatto è, invece, tradizionalmente regolata da una disciplina speciale.
D’altra parte, nello studio viene, poi, precisato che né nell’originaria formulazione dell’art. 6 del D.lgs. n. 192/2005 né nelle riformulazioni che si sono succedute fino a quella attualmente vigente sono rinvenibili sicuri indici della volontà del legislatore nazionale di attrarre ed includere nella disciplina prevista (e adeguatamente sanzionata) anche le vendite forzate attuate a mezzo di decreto di trasferimento in ambito giudiziale.
Sembrano piuttosto rinvenibili diversi indizi sia sul piano letterale che su quello sistematico nel senso della non estensione alle vendite forzate giudiziali degli obblighi e delle sanzioni previsti dal D.lgs. n. 192/2005:
Per quanto concerne, poi, l’obbligo di inserimento delle caratteristiche energetiche del bene offerto in vendita in caso di annuncio con i mezzi di pubblicità commerciali e alla sanzione prevista in caso di sua violazione a carico del “responsabile dell’annuncio”, lo studio el Notariato è pervenuto per esclusione a sole due letture possibili:
In pratica lo studio arriva alla conclusione che nel caso di immobili venduti all’asta non è necessario l’attestato di prestazione energetica.
Nello studio viene precisato che la disciplina contenuta nel D.lgs. n. 192/2005 è, certamente, rivolta a disciplinare la sola attività negoziale/contrattuale di circolazione dei beni immobili, lasciando al diritto interno dei singoli Stati membri la regolamentazione della materia in termini di procedimenti giudiziari.
La vendita coattiva per l’attuazione (forzata e giudiziale) del diritto di credito insoddisfatto è, invece, tradizionalmente regolata da una disciplina speciale.
D’altra parte, nello studio viene, poi, precisato che né nell’originaria formulazione dell’art. 6 del D.lgs. n. 192/2005 né nelle riformulazioni che si sono succedute fino a quella attualmente vigente sono rinvenibili sicuri indici della volontà del legislatore nazionale di attrarre ed includere nella disciplina prevista (e adeguatamente sanzionata) anche le vendite forzate attuate a mezzo di decreto di trasferimento in ambito giudiziale.
Sembrano piuttosto rinvenibili diversi indizi sia sul piano letterale che su quello sistematico nel senso della non estensione alle vendite forzate giudiziali degli obblighi e delle sanzioni previsti dal D.lgs. n. 192/2005:
- il riferimento espresso ad una “clausola” contenente una certa dichiarazione dell’acquirente;
- il riferimento espresso al “contratto” a proposito dell’obbligo di allegazione;
- il principio di legalità e tipicità delle sanzioni amministrative in generale e, quindi, la loro non estensibilità a soggetti diversi da quelli indicati nella norma di legge (le parti della vendita) che, però, nel caso di vendita forzata, non possono ritenersi in alcun modo responsabili del contenuto del provvedimento del giudice con cui viene effettuato il trasferimento (in forma di decreto);
- la complessiva disciplina della vendita forzata che si caratterizza, tra l’altro, per essere coattiva e funzionale all’attuazione del diritto di credito, secondo uno statuto che tiene conto di interessi di ordine pubblico di grado almeno pari a quelli perseguiti dalla normativa in ambito energetico.
Per quanto concerne, poi, l’obbligo di inserimento delle caratteristiche energetiche del bene offerto in vendita in caso di annuncio con i mezzi di pubblicità commerciali e alla sanzione prevista in caso di sua violazione a carico del “responsabile dell’annuncio”, lo studio el Notariato è pervenuto per esclusione a sole due letture possibili:
- la prima, a nostro avviso preferibile, secondo cui la disposizione andrebbe letta in coordinamento con tutte le altre, e, quindi, rivolta alle sole vendite consensuali;
A cura di Ilenia
Cicirello
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