Formazione Continua Ingegneri, i modelli per l’autocertificazione dei 15 CFP legati all’attività professionali
Come possono gli ingegneri richiedere i 15 crediti formativi professionali (CFP) previsti per l’aggiornamento professionale informale legato all’attività pro...
Come possono gli ingegneri richiedere i 15 crediti formativi
professionali (CFP) previsti per l’aggiornamento professionale
informale legato all’attività professionale svolta?A spiegarlo è il
Consiglio Nazionale degli Ingegneri che, con la circolare 31
ottobre 2014, n. 445 recante ”Formazione continua
ingegneri” ha pubblicato il modello per
l’autodichiarazione delle attività di aggiornamento
informale, completo delle linee guida per la compilazione, e le
nuove linee di indirizzo della formazione continua.
Entrando nel dettaglio, i 15 CFP vengono assegnati per l'aggiornamento informale svolto nell'ambito della propria attività lavorativa, ovvero ogni forma di attività lavorativa (libera professione, dipendenza pubblica o privata).
Per quanto riguarda le attività professionali è necessario definire quelle legate a:
All’interno della modulistica è necessario, inoltre, specificare (in relazione alle suddette attività) come si è provveduto all’aggiornamento informale, ovvero attraverso:
Per quanto riguarda gli approfondimenti tecnici, le linee guida prevedono l’assegnazione dei seguenti punteggi:
Per gli aggiornamenti normativi sono previsti 3 CFP per lo studio di ogni Legge nazionale, regionale, circolare di enti, linee guida, norme UNI, D.P.R., D.M., Circolari Ministeriali (il tutto connesso chiaramente alle attività professionali svolte).
Per la partecipazione ad eventi o manifestazioni fieristiche o simili relativa al proprio ambito professionale (SAlE, MADE Expo, ecc.) cono previsti 3 CFP per ogni evento.
Per la partecipazione, in Italia o all’estero, a corsi, seminari, convegni, ecc., o altri eventi di provato valore scientifico in modalità frontale o a distanza, escluse le attività di cui alla sezione "Apprendimento non formale" dell’Allegato A del Regolamento già considerate per l'acquisizione di CFP ai sensi dell'art. 4 del Regolamento è previsto 0,5 CFP ad ora per un massimo di 3 CFP per ogni evento.
Per la partecipazione a corsi o attività formative fornite dall’ente o azienda datore di lavoro, erogati in assenza di cooperazione o convenzione di iscritti che svolgono attività di lavoro dipendente è previsto 1 CFP/ora con un massimo di 10 CFP/anno di autocertificazione.
Per le attività di tutoraggio in stage formativi per periodi superiori a 3 mesi sono previsti 4 CFP.
Per le attività di ricerca tecnico scientifica sono previsti 4 CFP.
La autovalutazione delle attività di aggiornamento informale destrutturata e diversificata autocertificate deve portare ad un numero di CFP maggiore o uguale a 15.
Le linee di indirizzo, inoltre, prevedono:
I dipendenti di aziende private che si trovano in Mobilità/Cassa integrazione per un periodo non inferiore a 6 mesi nel corso di un anno solare possono richiedere di essere parzialmente esonerati dall'obbligo formativo a condizione che nel periodo suddetto non svolgano alcuna attività professionale connessa con l'obbligo della formazione continua. L'esonero concesso è pari a 2,5 CFP / mese.
È possibile usufruire dei 15 CFP per l'aggiornamento informale conseguente all'attività lavorativa professionale solo se tale attività è stata svolta per almeno 6 mesi nel corso dell'anno al netto di eventuali esoneri.
Entrando nel dettaglio, i 15 CFP vengono assegnati per l'aggiornamento informale svolto nell'ambito della propria attività lavorativa, ovvero ogni forma di attività lavorativa (libera professione, dipendenza pubblica o privata).
Per quanto riguarda le attività professionali è necessario definire quelle legate a:
- progettazione;
- direzione lavori;
- collaborazione alla progettazione;
- collaborazione alla direzione lavori;
- Attività di consulenza per clienti pubblici o privati;
- Altre attività.
All’interno della modulistica è necessario, inoltre, specificare (in relazione alle suddette attività) come si è provveduto all’aggiornamento informale, ovvero attraverso:
- approfondimenti tecnici (libri, riviste, articoli tecnici su web, software tecnici, hardware tecnico);
- aggiornamenti normativi;
- partecipazione ad eventi o manifestazioni fieristiche o simili relativa al proprio ambito professionale (SAlE, MADE Expo, ecc.);
- partecipazione, in Italia o all’estero, a corsi, seminari, convegni, ecc., o altri eventi di provato valore scientifico in modalità frontale o a distanza. Sono escluse le attività di cui alla sezione "Apprendimento non formale" dell’Allegato A del Regolamento già considerate per l'acquisizione di CFP ai sensi dell'art. 4 del Regolamento;
- partecipazione a corsi o attività formative fornite dall’ente o azienda datore di lavoro, erogati in assenza di cooperazione o convenzione di iscritti che svolgono attività di lavoro dipendente;
- attività di tutoraggio in stage formativi per periodi superiori a 3 mesi;
- attività di ricerca tecnico scientifica;
- altro.
Per quanto riguarda gli approfondimenti tecnici, le linee guida prevedono l’assegnazione dei seguenti punteggi:
- 1 libro tecnico 5 CFP;
- 1 rivista tecnica 0,5 CFP;
- 1 articolo tecnico su web 0,25 CFP;
- apprendimento uso di 1 software tecnico 3 CFP;
- aggiornamento uso di 1 software tecnico 2 CFP;
- apprendimento uso di 1 hardware tecnico 3 CFP;
- aggiornamento uso di 1 hardware tecnico 2 CFP.
Per gli aggiornamenti normativi sono previsti 3 CFP per lo studio di ogni Legge nazionale, regionale, circolare di enti, linee guida, norme UNI, D.P.R., D.M., Circolari Ministeriali (il tutto connesso chiaramente alle attività professionali svolte).
Per la partecipazione ad eventi o manifestazioni fieristiche o simili relativa al proprio ambito professionale (SAlE, MADE Expo, ecc.) cono previsti 3 CFP per ogni evento.
Per la partecipazione, in Italia o all’estero, a corsi, seminari, convegni, ecc., o altri eventi di provato valore scientifico in modalità frontale o a distanza, escluse le attività di cui alla sezione "Apprendimento non formale" dell’Allegato A del Regolamento già considerate per l'acquisizione di CFP ai sensi dell'art. 4 del Regolamento è previsto 0,5 CFP ad ora per un massimo di 3 CFP per ogni evento.
Per la partecipazione a corsi o attività formative fornite dall’ente o azienda datore di lavoro, erogati in assenza di cooperazione o convenzione di iscritti che svolgono attività di lavoro dipendente è previsto 1 CFP/ora con un massimo di 10 CFP/anno di autocertificazione.
Per le attività di tutoraggio in stage formativi per periodi superiori a 3 mesi sono previsti 4 CFP.
Per le attività di ricerca tecnico scientifica sono previsti 4 CFP.
La autovalutazione delle attività di aggiornamento informale destrutturata e diversificata autocertificate deve portare ad un numero di CFP maggiore o uguale a 15.
Le linee di indirizzo, inoltre, prevedono:
- 2,5 CFP per articoli di lunghezza pari ad almeno 2500 caratteri (spazi esclusi) pubblicati su una delle riviste comprese tra quelle riconosciute dall’ANVUR per l'area di ricerca Area 8 –Ingegneria civile e architettura, e Area 9 -Ingegneria industriale e dell'informazione. La data da considerare è quella della pubblicazione della relativa rivista. Per il riconoscimento dei CFP occorre compilare la relativa modulistica ed inviarla telematicamente all'anagrafe nazionale dei crediti. L'elenco delle riviste sarà periodicamente aggiornato annualmente.
- 5 CFP per la pubblicazione di manuali, libri, monografie, ricerche e studi per i quali siano state assolte le formalità previste sia dall’ex art. 1 D.Lgs.Lgt. n. 660 del 1945, (in base al quale ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare -prima di porli in commercio o in diffusione e senza che alcuna copia sia rimessa al committente o ad altra persona -quattro esemplari di ogni stampato o pubblicazione alla prefettura della provincia nella quale ha sede l'ufficio grafico ed un esemplare alla locale procura della repubblica) sia da quelle previste dall'ex art. 5 legge n. 374 del 1939, (secondo cui ogni esemplare delle pubblicazioni e degli stampati soggetti all'obbligo della consegna deve portare, sul frontespizio o sull'ultima pagina del testo, l'esatta e ben visibile indicazione del nome e del domicilio legale dello stampatore e dell'editore, nonché dell'anno di effettiva pubblicazione). Per il riconoscimento dei CFP occorre compilare la relativa modulistica ed inviarla telematicamente all'anagrafe nazionale dei crediti.
- 10 CFP per ogni brevetto dotato di attestato di concessione emesso dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o da equivalente struttura per brevetti internazionali. La data da considerare è quella dell'emissione dell'attestato di concessione. Per il riconoscimento dei CFP occorre compilare la relativa modulistica ed inviarla telematica mente all'anagrafe nazionale dei crediti.
- Per l'anno 2014, da diritto all'ottenimento di 5 CFP la partecipazione qualificata ad organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche istituite esclusivamente dai seguenti organismi: Ministeri, Regioni, Provincie, Comuni, LINI (Ente Italiano di Normazione), Consiglio superiore lavori pubblici, CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) ed equivalenti italiani ed esteri. AI fine del riconoscimento è necessario che l'incarico sia stato ricoperto per almeno 4 mesi nel corso dell'anno solare, e che l'attività connessa sia stata effettivamente svolta. Per il riconoscimento dei CFP occorre compilare la relativa modulistica ed inviarla telematicamente all'anagrafe nazionale dei crediti.
- Sono riconosciuti 3 CFP per singola sessione di esame di stato. Ai fini dell'assegnazione come anno di riferimento si considera quello della sessione di esame. I CFP sono assegnati sia a membri effettivi che aggregati. Per i supplenti, la condizione per aver diritto ai CFP è di aver partecipato ai lavori nella sessione d'esame.
- Per Master / Dottorati di ricerca di durata diversa da quella annuale, l'attribuzione dei CFP sarà determinata come segue: 2,5 CFP per mese.
- Per frequenza a corsi di qualunque tipologia organizzati da una singola Università saranno riconosciuti i CFP nella misura seguente, a condizione che il corso preveda un esame finale; l'attribuzione dei CFP è condizionata al superamento dell'esame finale. 1 CFP = l CFU con massimo 10 CFP per esame; Il numero di CFP di cui sopra, non può superare il numero di 15 per anno.
I dipendenti di aziende private che si trovano in Mobilità/Cassa integrazione per un periodo non inferiore a 6 mesi nel corso di un anno solare possono richiedere di essere parzialmente esonerati dall'obbligo formativo a condizione che nel periodo suddetto non svolgano alcuna attività professionale connessa con l'obbligo della formazione continua. L'esonero concesso è pari a 2,5 CFP / mese.
È possibile usufruire dei 15 CFP per l'aggiornamento informale conseguente all'attività lavorativa professionale solo se tale attività è stata svolta per almeno 6 mesi nel corso dell'anno al netto di eventuali esoneri.
A cura di Ilenia
Cicirello
© Riproduzione riservata
Documenti Allegati
Circolare