Riforma del lavoro: Il Jobs act pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
Sulla Gazzetta ufficiale del 15 dicembre 2014 è stata pubblicata la legge 10 dicembre 2014 n. 183 recante "Deleghe al Governo in materia di riforma degli amm...
Sulla Gazzetta ufficiale del 15 dicembre 2014 è stata pubblicata la
legge 10 dicembre 2014 n. 183 recante "Deleghe al Governo
in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per
il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino
della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e
di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di
lavoro".
Il provvedimento è composto da un unico articolo suddiviso in 15 che contengono le seguenti cinque deleghe legislative che intervengono su importanti e vasti ambiti del diritto del lavoro:
Tutti i decreti legislativi delegati, precedentemente indicati, dovranno essere adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge e, quindi, entro il 16 giugno 2015 con la precisazione che dall'attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza Pubblica.
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi delegati, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge stessa, il Governo potrà adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.
Il provvedimento è composto da un unico articolo suddiviso in 15 che contengono le seguenti cinque deleghe legislative che intervengono su importanti e vasti ambiti del diritto del lavoro:
- commi 1 e 2 relativi alla delega in materia di ammortizzatori sociali, finalizzata a razionalizzare le forme di tutela esistenti, differenziando l’impiego degli strumenti di intervento in costanza di rapporto di lavoro (Cassa Integrazione) da quelli previsti in caso di disoccupazione involontaria (ASpI). Lo scopo è quello di assicurare un sistema di garanzia universale per tutti i lavoratori, con tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, nonché di razionalizzare la normativa in materia d’integrazione salariale;
- commi 3 e 4 relativi alla delega in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, avente lo scopo di riordinare la normativa in materia di servizi per il lavoro, per garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politiche attive del lavoro su tutto il territorio nazionale, razionalizzando gli incentivi all’assunzione e all’autoimpiego e istituendo una cornice giuridica nazionale che faccia da riferimento anche per le normative regionali e provinciali. La delega prevede, in particolare, con l'obiettivo di unificare la gestione delle politiche attive e passive, l’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’occupazione (con competenze gestionali in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e ASpI, con il contestuale riordino degli enti operanti nel settore) e il rafforzamento dei servizi per l'impiego, valorizzando le sinergie tra servizi pubblici e privati; si prevedono, inoltre, la valorizzazione delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche attive per il lavoro e interventi di semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive;
- commi 5 e 6 relativi alla delega in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti, per conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese. In particolare, si vuole diminuire il numero di atti amministrativi inerenti il rapporto di lavoro, attraverso specifiche modalità (ad es. l'unificazione delle comunicazioni alle P.A. per gli stessi eventi, l'obbligo di trasmissione di dati tra le diverse amministrazioni, l'abolizione della tenuta di documenti cartacei e la revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino);
- comma 7 relativo alladelega in materia di riordino delle forme contrattuali e dell’attività ispettiva, finalizzata a rafforzare le opportunità d’ingresso nel mondo del lavoro e ai riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo, nonché a rendere più efficiente l’attività ispettiva. In particolare, si prevede la redazione di un testo organico di disciplina delle varie tipologie contrattuali (con possibilità di superamento di alcune di esse); la previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio; l'introduzione, anche in via sperimentale, del compenso orario minimo; la ridefinizione della disciplina vigente in materia di mansioni (con la possibilità di "demansionamenti") e controllo a distanza dei lavoratori;
- commi 8 e 9 relativi alla delega in materia di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, avente lo scopo di garantire adeguato sostegno alla genitorialità e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori. A tal fine si prevede, in particolare, l'estensione del diritto alla prestazione di maternità alle lavoratrici madri cd. “parasubordinate”; l'introduzione di un credito d'imposta per le donne lavoratrici, anche autonome, che abbiano figli minori o disabili non autosufficienti (al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo) e l'armonizzazione del regime delle detrazioni (dall'imposta sui redditi) per il coniuge a carico; la promozione del telelavoro; l'incentivazione di accordi collettivi volti a facilitare la flessibilità dell’orario di lavoro e l’impiego di premi di produttività; la possibilità di cessione dei giorni di ferie tra lavoratori per attività di cura di di figli minori; la promozione dell’integrazione dell’offerta di servizi per le cure parentali forniti dalle aziende e dagli enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona.
Tutti i decreti legislativi delegati, precedentemente indicati, dovranno essere adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge e, quindi, entro il 16 giugno 2015 con la precisazione che dall'attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza Pubblica.
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi delegati, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge stessa, il Governo potrà adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.
A cura di Ilenia
Cicirello
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