Split Payment, niente più IVA dalla P.A.
Nonostante le perplessità di chi opera con la pubblica amministrazione e le analisi delle opposizioni in Parlamento che ne hanno evidenziato le lacune, il Mi...
Nonostante le perplessità di chi opera con la pubblica
amministrazione e le analisi delle opposizioni in Parlamento che ne
hanno evidenziato le lacune, il Ministero dell'Economia e delle
Finanzae (MEF) ha annunciato la firma di Pie Carlo
Padoan al decreto di attuazione delle disposizioni in materia
di scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla legge di
stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190 - art. 1,
comma 629, lett. b).
Ho già auto modo di evidenziare le pecche di questa norma che esporrà finanziariamente in maniera pesante le imprese che operano con la Pubblica Amministrazione (leggi articolo). Dal primo gennaio 2015 è stabilito, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA. In base a questo meccanismo le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario, con le modalità e nei termini indicati nel decreto, l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.
Il decreto disciplina anche le modalità che devono essere seguite per il versamento dell'IVA da parte della pubblica amministrazione acquirente (art. 4). Viene stabilito che il versamento può essere effettuato, a scelta della medesima, in questo modo:
Una nota del Centro Studi del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha escluso l'applicazione dello split payment agli Ordini e Collegi professionali. Gli Agrotecnici hanno, inoltre, rilevato come "questa disposizione, pur nata con le migliori intenzioni (di contrasto all'elusione fiscale), finisca con il provocare nelle imprese fornitrici della PP.AA. una veloce contrazione della liquidità a disposizione, con effetti seri circa la solvibilità generale delle imprese stesse, che, infatti, continueranno a pagare l'IVA ai propri fornitori ma non la incasseranno più dalla PP.AA. al momento di erogare servizi o fornire beni".
In riferimento all'applicazione a Ordini e Collegi professionali, la norma si applica solamente ai soggetti pubblici espressamente indicati nel nuovo articolo 17-ter aggiunto al DPR n. 633/1972 ovvero Stato, Organi dello Stato, Regioni, Province, Comuni, Consorzi di questi enti pubblici, Camere di commercio, Istituti universitari, Aziende sanitarie locali, Enti ospedalieri, Enti pubblici di ricovero con finalità scientifiche, Enti pubblici di assistenza, beneficenza o previdenza. Per questo motivo, Ordini e Collegi professionali, avendo natura giuridica di enti pubblici non economici a base associativa, non rientrano nell'elencazione e dunque non sono soggetti all'applicazione dello split payment.
Ho già auto modo di evidenziare le pecche di questa norma che esporrà finanziariamente in maniera pesante le imprese che operano con la Pubblica Amministrazione (leggi articolo). Dal primo gennaio 2015 è stabilito, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA. In base a questo meccanismo le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario, con le modalità e nei termini indicati nel decreto, l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.
Il decreto disciplina anche le modalità che devono essere seguite per il versamento dell'IVA da parte della pubblica amministrazione acquirente (art. 4). Viene stabilito che il versamento può essere effettuato, a scelta della medesima, in questo modo:
- a) con un distinto versamento dell'IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
- b) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell'IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
- c) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell'IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.
Una nota del Centro Studi del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha escluso l'applicazione dello split payment agli Ordini e Collegi professionali. Gli Agrotecnici hanno, inoltre, rilevato come "questa disposizione, pur nata con le migliori intenzioni (di contrasto all'elusione fiscale), finisca con il provocare nelle imprese fornitrici della PP.AA. una veloce contrazione della liquidità a disposizione, con effetti seri circa la solvibilità generale delle imprese stesse, che, infatti, continueranno a pagare l'IVA ai propri fornitori ma non la incasseranno più dalla PP.AA. al momento di erogare servizi o fornire beni".
In riferimento all'applicazione a Ordini e Collegi professionali, la norma si applica solamente ai soggetti pubblici espressamente indicati nel nuovo articolo 17-ter aggiunto al DPR n. 633/1972 ovvero Stato, Organi dello Stato, Regioni, Province, Comuni, Consorzi di questi enti pubblici, Camere di commercio, Istituti universitari, Aziende sanitarie locali, Enti ospedalieri, Enti pubblici di ricovero con finalità scientifiche, Enti pubblici di assistenza, beneficenza o previdenza. Per questo motivo, Ordini e Collegi professionali, avendo natura giuridica di enti pubblici non economici a base associativa, non rientrano nell'elencazione e dunque non sono soggetti all'applicazione dello split payment.
A cura di Gianluca
Oreto - @lucaoreto
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