Split Payment, in Gazzetta il decreto per il versamento dell'IVA da parte delle P.A.

Nonostante le perplessità degli operatori di settore, la "scissione dei pagamenti" (c.d. split payment) è ormai operativa. Mentre ci si interroga ancora sul...

04/02/2015
Nonostante le perplessità degli operatori di settore, la "scissione dei pagamenti" (c.d. split payment) è ormai operativa.

Mentre ci si interroga ancora sulla possibile applicazione di questa nuova disposizione ai liberi professionisti (leggi articolo), è stata, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 recante "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni" attuativo delle disposizioni previste dalla Legge di Stabilità per il 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Gazzetta Ufficiale 29/12/2014, n. 300 - S.O. n. 99) che prevede il versamento dell'IVA da parte delle pubbliche amministrazioni direttamente all'erario e non più alle aziende fornitrici (leggi articolo).

Il decreto è composto dai seguenti 9 articoli:
  • Art. 1 - Principi generali
  • Art. 2 - Effetti sui soggetti passivi fornitori
  • Art. 3 - Esigibilità dell'imposta
  • Art. 4 - Versamento dell'imposta
  • Art. 5 - Disposizioni per le pubbliche amministrazioni soggetti passivi dell'IVA
  • Art. 6 - Attività di monitoraggio e controllo
  • Art. 7 - Rinvio
  • Art. 8 - Contribuenti ammessi al rimborso in via prioritaria
  • Art. 9 - Efficacia

Per quanto concerne il versamento dell'imposta da parte delle P.A., questo deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le seguenti modalità:
  • a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello " F24 Enti pubblici ";
  • b) per le pubbliche amministrazioni, diverse da quelle di cui alla lettera a), autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane, mediante versamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  • c) per le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), direttamente all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203.

Le pubbliche amministrazioni possono, in ogni caso, effettuare, entro le suddette scadenze, distinti versamenti per l'IVA dovuta così come segue:
  • a) in ciascun giorno del mese, relativamente al complesso delle fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
  • b) relativamente a ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile.

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