Appalti Pubblici: pubblicato il nuovo Regolamento ANAC sull'esercizio dell'attività consultiva

Col la pubblicazione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A...

05/02/2015
Col la pubblicazione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha assunto i compiti e le funzioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. A seguito della soppressione di quest'ultima, nell'esercizio della sua attività istituzionale e svolgendo anche funzioni consultive, l'ANAC ha depositato il Regolamento 14 gennaio 2015 recante "Modalità operative per l'esercizio della funzione consultiva di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e decreti attuativi e, in materia di appalti pubblici ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", adottato dall'Autorità nella seduta del 2 settembre 2014".

Con il nuovo regolamento, l'ANAC ha disciplinato l'esercizio dell'attività consultiva nella materia degli appalti pubblici al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché l'attività consultiva volta alla soluzione di questioni interpretative e applicative poste dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dai relativi decreti attuativi.
Non rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo regolamento i pareri espressamente previsti da specifiche disposizioni di legge e gli atti di carattere generale ("determinazioni") su questioni interpretative e applicative ritenute di rilevante interesse per l'Autorità a prescindere dalla formulazione di quesiti da parte di terzi e che comunque non riguardano fattispecie specifiche.

Le istanze di parere, inoltrate a qualsiasi titolo all'Autorità, sono di competenza dell'ufficio Precontenzioso e Affari giuridici che valuta ai fini della predisposizione del parere o dell'orientamento le istanze presentate da:
  1. pubbliche amministrazioni ed enti di diritto privato in controllo pubblico;
  2. soggetti privati destinatari di un provvedimento nell'ambito di un procedimento della pubblica amministrazione o di un ente di diritto privato in controllo pubblico.

L'Autorità, salvo i casi di cui al punto 2), non istruisce istanze provenienti da soggetti privati; tuttavia, l'istanza sarà oggetto di valutazione ai fini dell'eventuale esercizio dell'attività di vigilanza.

La valutazione della rilevanza delle istanze pervenute all'Autorità ai fini della formulazione di un parere o di un orientamento è compiuta tenendo conto dei seguenti criteri:
  • carattere di novità della tematica oggetto della richiesta;
  • portata generale della questione giuridica sollevata e utilità nell'orientare altri soggetti destinatari della normativa;
  • particolare complessità della disposizione normativa in relazione alla quale è richiesto il parere;
  • rilevanza della questione, quale presupposto per l'esercizio dell'attività di vigilanza;
  • importanza della richiesta sotto il profilo dell'impatto socio-economico;
  • significatività dei profili individuati in relazione agli obiettivi generali di trasparenza e prevenzione della corruzione perseguiti dall'Autorità.

A cura di Gabriele Bivona
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