Partite IVA e Regime dei minimi: probabile ritorno al vecchio
Il nuovo regime dei minimi non piace alle partita IVA. Non che ci sia stato bisogno di una conferma, ma ad ammetterlo è stato lo stesso Ministero dell'Econom...
Il nuovo regime dei minimi non piace alle partita IVA. Non che ci
sia stato bisogno di una conferma, ma ad ammetterlo è stato lo
stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) che nel
consueto aggiornamento dell'Osservatorio sulle partite IVA ha
rilevato un anomalo incremento nei mesi di novembre e dicembre
2014.
Il MEF ha giustificato l'andamento osservando come lo stesso possa essere stato influenzato dalla novità contenuta nella legge di stabilità 2015, che ha introdotto il nuovo regime forfetario in sostituzione del preesistente regime fiscale di vantaggio, le cui caratteristiche sarebbero decisamente più vantaggiose. "Gli andamenti osservati nei mesi di novembre e dicembre - recita la nota del MEF - possono essere stati influenzati dalla novità contenuta nella legge di stabilità 2015, che ha introdotto -a partire dal 2015- un nuovo regime forfetario in sostituzione del preesistente regime fiscale di vantaggio. La legge di stabilità dispone anche che le partite IVA in essere al primo gennaio 2015 con il "vecchio" regime avrebbero potuto continuare ad operare secondo tale modalità, ed è quindi probabile che alcuni soggetti abbiano anticipato l'apertura della partita IVA entro la fine del 2014, ritenendo il regime allora in vigore più vantaggioso per la propria attività".
Nonostante la parola "probabile" utilizzata, quella del MEF sembra essere proprio l'ammissione di colpa che confermerebbe le parole dello stesso Premier Matteo Renzi che parlando del nuovo regime dei minimi lo aveva definito "l'autogol più clamoroso" (leggi articolo).
Intanto, c'è da registrare la pubblicazione della circolare INPS 10 febbraio 2015, n. 29 recante "Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale. Regime contributivo agevolato introdotto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190" con la quale vengono forniti chiarimenti in merito a:
In riferimento alle modalità di uscita dal regime agevolato e relativa decorrenza, l'INPS chiarisce che il comma 82 della Legge di Stabilità 2015 prevede che il regime previdenziale agevolato cessi di avere effetto a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti stabiliti per l'accesso. Nel caso in cui emerga che tali requisiti, pur essendo stati dichiarati, non siano mai esistiti in capo al dichiarante, il regime previdenziale agevolato cesserà all'origine e verrà ripristinata l'imposizione contributiva ordinaria sin dall'anno nel quale era stata inizialmente registrata l'adesione al regime agevolato. L'abbandono del regime agevolato, o il ripristino retroattivo del regime ordinario a seguito di verifica dell'insussistenza dei requisiti dichiarati dal contribuente, hanno carattere definitivo e precludono ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio.
L'uscita dal regime agevolato si può verificare, pertanto, in tre ipotesi:
- venir meno dei requisiti che hanno consentito l'applicazione del beneficio;
- scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato;
- comunicazione all'Istituto da parte dell'Agenzia delle Entrate in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.
Nei primi due casi il regime ordinario verrà ripristinato dall'1 gennaio dell'anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita. Con successivo messaggio verrà comunicato il rilascio dell'applicazione per la dichiarazione di recesso dal regime agevolato, da compilarsi online tramite accesso al Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti.
Nel terzo caso il regime ordinario verrà imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.
Il MEF ha giustificato l'andamento osservando come lo stesso possa essere stato influenzato dalla novità contenuta nella legge di stabilità 2015, che ha introdotto il nuovo regime forfetario in sostituzione del preesistente regime fiscale di vantaggio, le cui caratteristiche sarebbero decisamente più vantaggiose. "Gli andamenti osservati nei mesi di novembre e dicembre - recita la nota del MEF - possono essere stati influenzati dalla novità contenuta nella legge di stabilità 2015, che ha introdotto -a partire dal 2015- un nuovo regime forfetario in sostituzione del preesistente regime fiscale di vantaggio. La legge di stabilità dispone anche che le partite IVA in essere al primo gennaio 2015 con il "vecchio" regime avrebbero potuto continuare ad operare secondo tale modalità, ed è quindi probabile che alcuni soggetti abbiano anticipato l'apertura della partita IVA entro la fine del 2014, ritenendo il regime allora in vigore più vantaggioso per la propria attività".
Nonostante la parola "probabile" utilizzata, quella del MEF sembra essere proprio l'ammissione di colpa che confermerebbe le parole dello stesso Premier Matteo Renzi che parlando del nuovo regime dei minimi lo aveva definito "l'autogol più clamoroso" (leggi articolo).
Intanto, c'è da registrare la pubblicazione della circolare INPS 10 febbraio 2015, n. 29 recante "Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale. Regime contributivo agevolato introdotto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190" con la quale vengono forniti chiarimenti in merito a:
- soggetti interessati, calcolo e accredito della contribuzione dovuta;
- esclusione dai benefici previsti per particolari categorie;
- modalità di entrata nel regime agevolato e relativi termini;
- modalità di uscita dal regime agevolato e relativa decorrenza;
- convenzione con Agenzia delle Entrate in ordine alle modalità ed ai tempi per la trasmissione dei dati;
- istruzioni operative alle strutture territoriali.
In riferimento alle modalità di uscita dal regime agevolato e relativa decorrenza, l'INPS chiarisce che il comma 82 della Legge di Stabilità 2015 prevede che il regime previdenziale agevolato cessi di avere effetto a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti stabiliti per l'accesso. Nel caso in cui emerga che tali requisiti, pur essendo stati dichiarati, non siano mai esistiti in capo al dichiarante, il regime previdenziale agevolato cesserà all'origine e verrà ripristinata l'imposizione contributiva ordinaria sin dall'anno nel quale era stata inizialmente registrata l'adesione al regime agevolato. L'abbandono del regime agevolato, o il ripristino retroattivo del regime ordinario a seguito di verifica dell'insussistenza dei requisiti dichiarati dal contribuente, hanno carattere definitivo e precludono ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio.
L'uscita dal regime agevolato si può verificare, pertanto, in tre ipotesi:
- venir meno dei requisiti che hanno consentito l'applicazione del beneficio;
- scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato;
- comunicazione all'Istituto da parte dell'Agenzia delle Entrate in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.
Nei primi due casi il regime ordinario verrà ripristinato dall'1 gennaio dell'anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita. Con successivo messaggio verrà comunicato il rilascio dell'applicazione per la dichiarazione di recesso dal regime agevolato, da compilarsi online tramite accesso al Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti.
Nel terzo caso il regime ordinario verrà imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.
A cura di Gianluca
Oreto - @lucaoreto
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Documenti Allegati
Circolare INPS