Inarcassa e Minimo soggettivo: entro il 31 maggio le richieste per la Deroga
Gli architetti e ingegneri liberi professionisti che prevedono di conseguire nel 2015 un reddito inferiore a 15.724 euro possono non versare il contributo so...
Gli architetti e ingegneri liberi professionisti che prevedono di
conseguire nel 2015 un reddito inferiore a 15.724 euro possono non
versare il contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo
reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2016.
Come previsto, infatti, dall'art. 4.3 del Regolamento generale di previdenza Inarcassa, dall'1 gennaio 2014 è data facoltà agli iscritti ad Inarcassa, con esclusione degli iscritti pensionati e dei beneficiari della contribuzione agevolata, di derogare all'obbligo di pagamento della contribuzione minima soggettiva. Per accedere a detta deroga gli interessati devono presentare formale istanza entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Per il 2015, il CdA Inarcassa ha previsto che la deroga deve essere richiesta entro e non oltre il 31 maggio, esclusivamente in via telematica tramite l'applicativo disponibile nell'area riservata di Inarcassa On Line al menù "Agevolazioni - Deroga contributo soggettivo minimo".
Appare utile ricordare che la facoltà di deroga può essere esercitata al massimo per 5 anni, anche non continuativi, nell'arco dell'intero periodo di iscrizione ad Inarcassa antecedente il pensionamento. Per gli iscritti che si avvalgono di detta facoltà, l'anzianità previdenziale utile ai fini del diritto a pensione viene computata sulla base del rapporto tra l'importo del contributo soggettivo versato, corrispondente al reddito professionale dichiarato moltiplicato per la percentuale ordinaria del contributo soggettivo, e l'importo relativo al minimo del contributo soggettivo dovuto per lo stesso anno, applicato su 365 giorni ed arrotondato al valore superiore del giorno.
La deroga determina, dunque, la diminuzione dell'anzianità contributiva utile alla pensione che viene riconosciuta in misura proporzionale a quanto versato per l'annualità interessata. Entro i cinque anni successivi a quello per il quale è stata esercitata la deroga e comunque entro la domanda per l'accesso al trattamento pensionistico, gli iscritti possono corrispondere la differenza tra il contributo minimo soggettivo dovuto ed il contributo soggettivo versato, al fine di assicurarsi l'anzianità previdenziale dell'anno; l'onere a carico dell'iscritto viene determinato mediante il Regolamento Riscatti.
I requisiti per poter accedere alla deroga sono i seguenti:
Può richiedere la deroga anche chi ha in corso la rateizzazione bimestrale dei contributi minimi 2015. In tal caso, il piano di rateizzazione decade; le rate già versate vanno in compensazione con il contributo integrativo e il contributo di maternità e l'importo residuo, se dovuto, andrà corrisposto al 30 settembre.
Se l'ammontare del reddito professionale inserito nella dichiarazione (da presentare entro il 31 ottobre 2016 per il 2015), risulti essere inferiore a € 15.724, verrà generato un MAV per un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, da pagare entro il 31/12/16.
Qualora invece il reddito professionale dichiarato si rivelasse uguale o superiore a € 15.724, verrà generato un MAV con scadenza 31/12/16 di importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, maggiorato degli interessi (BCE+4,50%) sul solo contributo minimo dovuto e decorrenti dalle due scadenze ordinarie (integrazione obbligatoria).
Come previsto, infatti, dall'art. 4.3 del Regolamento generale di previdenza Inarcassa, dall'1 gennaio 2014 è data facoltà agli iscritti ad Inarcassa, con esclusione degli iscritti pensionati e dei beneficiari della contribuzione agevolata, di derogare all'obbligo di pagamento della contribuzione minima soggettiva. Per accedere a detta deroga gli interessati devono presentare formale istanza entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Per il 2015, il CdA Inarcassa ha previsto che la deroga deve essere richiesta entro e non oltre il 31 maggio, esclusivamente in via telematica tramite l'applicativo disponibile nell'area riservata di Inarcassa On Line al menù "Agevolazioni - Deroga contributo soggettivo minimo".
Appare utile ricordare che la facoltà di deroga può essere esercitata al massimo per 5 anni, anche non continuativi, nell'arco dell'intero periodo di iscrizione ad Inarcassa antecedente il pensionamento. Per gli iscritti che si avvalgono di detta facoltà, l'anzianità previdenziale utile ai fini del diritto a pensione viene computata sulla base del rapporto tra l'importo del contributo soggettivo versato, corrispondente al reddito professionale dichiarato moltiplicato per la percentuale ordinaria del contributo soggettivo, e l'importo relativo al minimo del contributo soggettivo dovuto per lo stesso anno, applicato su 365 giorni ed arrotondato al valore superiore del giorno.
La deroga determina, dunque, la diminuzione dell'anzianità contributiva utile alla pensione che viene riconosciuta in misura proporzionale a quanto versato per l'annualità interessata. Entro i cinque anni successivi a quello per il quale è stata esercitata la deroga e comunque entro la domanda per l'accesso al trattamento pensionistico, gli iscritti possono corrispondere la differenza tra il contributo minimo soggettivo dovuto ed il contributo soggettivo versato, al fine di assicurarsi l'anzianità previdenziale dell'anno; l'onere a carico dell'iscritto viene determinato mediante il Regolamento Riscatti.
I requisiti per poter accedere alla deroga sono i seguenti:
- essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta;
- non essere pensionando o pensionato Inarcassa;
- non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni;
- non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.
Può richiedere la deroga anche chi ha in corso la rateizzazione bimestrale dei contributi minimi 2015. In tal caso, il piano di rateizzazione decade; le rate già versate vanno in compensazione con il contributo integrativo e il contributo di maternità e l'importo residuo, se dovuto, andrà corrisposto al 30 settembre.
Se l'ammontare del reddito professionale inserito nella dichiarazione (da presentare entro il 31 ottobre 2016 per il 2015), risulti essere inferiore a € 15.724, verrà generato un MAV per un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, da pagare entro il 31/12/16.
Qualora invece il reddito professionale dichiarato si rivelasse uguale o superiore a € 15.724, verrà generato un MAV con scadenza 31/12/16 di importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, maggiorato degli interessi (BCE+4,50%) sul solo contributo minimo dovuto e decorrenti dalle due scadenze ordinarie (integrazione obbligatoria).
A cura di Ilenia
Cicirello
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