Articoli per l’arredo urbano: In Gazzetta il decreto con i criteri ambientali minimi
Sulla Gazzetta ufficiale n. 50 del 2 marzo 2015 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio...
Sulla Gazzetta ufficiale n. 50 del 2 marzo 2015 è stato
pubblicato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela
del territorio e del mare 5 febbraio 2015 recante “Criteri
ambientali minimi per l’acquisto di articoli per l’arredo
urbano”.
Con il decreto in argomento, così come disposto dall’articolo 2 del
decreto interministeriale 11 aprile 2008 sono adottati i criteri
ambientali minimi di cui all’allegato tecnico del decreto stesso
per i prodotti/servizi: “Acquisto di articoli per l’arredo
urbano”.
Nell’allegato al decreto, dopo le opportune premesse, vengono
trattati, dettagliatamente, i seguenti argomenti:
- Oggetto e struttura del documento
- Indicazioni di carattere generale relative all’appalto
- Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l’acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone
- Criteri ambientali per l’acquisto di articoli di arredo urbano non destinati al contatto diretto con le persone
Il documento è parte integrante del Piano d’azione per la
sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione
(PAN GPP1) ed inoltre tiene conto di quanto proposto nelle
Comunicazioni su Consumo e Produzione Sostenibile (COM (2008) 397)
e sul GPP (COM (2008) 400), dell’Unione Europea.
Allo scopo di valutare la diffusione degli appalti pubblici verdi
ed il relativo impatto sull’ambiente, l’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) in accordo con il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare ha istituito e gestisce uno
specifico sistema di monitoraggio. Pertanto, ai sensi dall’art. 7,
comma 8 del D. Lgs. 163/06, dovranno essere comunicati
all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture, i dati relativi alle modalità con cui si è tenuto
conto dei “criteri ambientali minimi”nelle gare d’appalto per
questa categoria di forniture.
Colgo l’occasione per ricordare che i documenti “Criteri Ambientali
Minimi” o “CAM”, adottati con Decreto Ministeriale, riportano delle
indicazioni generali volte ad indirizzare l’ente verso una
razionalizzazione dei consumi e degli acquisti e forniscono delle
“considerazioni ambientali” propriamente dette, collegate alle
diverse fasi delle procedure di gara (oggetto dell’appalto,
specifiche tecniche, caratteristiche tecniche premianti collegati
alla modalità di aggiudicazione all’offerta economicamente più
vantaggiosa, condizioni di esecuzione dell’appalto) volte a
qualificare ambientalmente sia le forniture che gli affidamenti
lungo l’intero ciclo di vita del servizio/prodotto.
I “Criteri Ambientali Minimi” sono individuati fra i criteri
ambientali in vigore relativi alle etichette di qualità ecologica
ufficiali già presenti sul mercato o fra altre fonti informative
esistenti (per esempio le normative che impongono determinati
standard ambientali quali le misure adottate nell’ambito della
Direttiva ERP (Energy Related Products) relativa all’istituzione di
un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia”) e attraverso le
indicazioni che provengono dalle parti interessate dell’industria
come le associazioni di categoria.
Sono già in vigore, poi, i criteri ambientali minimi relativi
a:
- Apparecchiature elettroniche per ufficio
- Arredi per ufficio
- Aspetti sociali negli appalti pubblici
- Carta
- Cartucce per stampanti
- Illuminazione pubblica
- Pulizia e prodotti per l’igiene
- Rifiuti urbani
- Ristorazione collettiva e derrate alimentari
- Serramenti esterni
- Servizi energetici per gli edifici (illuminazione, climatizzazione)
- Tessili
- Veicoli
- Verde pubblico
- In allegato il decreto ministeriale
A cura di Ilenia Cicirello
Documenti Allegati
DecretoLink Correlati
Criteri amb. Minimi