SENTENZA CONSIGLIO DI STATO
La sentenza n. 7140 del 15 dicembre 2005 del Consiglio di Stato, Sezione V, sul ricorso in appello della Promingros S.r.l. contro il comune di Pordenone, con...
La sentenza n. 7140 del 15 dicembre 2005 del Consiglio di Stato,
Sezione V, sul ricorso in appello della Promingros S.r.l. contro il
comune di Pordenone, consente un riesame normativo del contributo
sul costo di costruzione a carico dei titolari di concessioni
edilizie. La sentenza del TAR aveva precedentemente stabilito che
“le previsioni in materia di oneri di urbanizzazione contenute
nella convenzione intercorsa fra il Comune di Pordenone e la
società Centro Commerciale per l’attuazione del P.I.P. non
comportano l’esenzione del contributo sul costo di costruzione a
carico dei titolari di concessioni edilizie relative a fabbricati
ad uso commerciale, in quanto tale beneficio è previsto solo per
gli insediamenti produttivi e cioè per i manufatti ad uso
industriale e artigianale” La sentenza del Consiglio di Stato
confermando la sentenza del TAR stabilisce che il contributo per il
rilascio della concessione edilizia (ora permesso di costruire)
imposto dall’art. 3 della legge n. 10 /1977, (v. ora art. 16 d.P.R.
n. 380/2001,) e commisurato agli oneri di urbanizzazione, ha
carattere generale perché prescinde totalmente dall’esistenza, o
meno, delle singole opere di urbanizzazione.
Il contributo ha natura di prestazione patrimoniale imposta e viene determinato indipendentemente sia dall’utilità che il concessionario ritrae dal titolo edificatorio sia dalle spese effettivamente occorrenti per realizzare dette opere.
L’esenzione da tale contributo è invece previsto per le concessioni relative a costruzioni o impianti destinati ad attività “industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi”, mentre uguale esenzione non è prevista per la concessione relativa a costruzioni o impianti destinati “ad attività turistiche, commerciali e direzionali”.
Il contributo ha natura di prestazione patrimoniale imposta e viene determinato indipendentemente sia dall’utilità che il concessionario ritrae dal titolo edificatorio sia dalle spese effettivamente occorrenti per realizzare dette opere.
L’esenzione da tale contributo è invece previsto per le concessioni relative a costruzioni o impianti destinati ad attività “industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi”, mentre uguale esenzione non è prevista per la concessione relativa a costruzioni o impianti destinati “ad attività turistiche, commerciali e direzionali”.
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