Servizi di Architettura e Ingegneria: il commento dei Geologi alle nuove linee guida ANAC
In un panorama complessivo connotato da forti criticità e da un quadro normativo farraginoso e conflittuale che determina una sempre maggiore penalizzazione ...
In un panorama complessivo connotato da forti criticità e da un
quadro normativo farraginoso e conflittuale che determina una
sempre maggiore penalizzazione delle libere professioni (in
particolare di quelle di area tecnica) non possiamo non accogliere
con moderato ottimismo e con un certo grado di soddisfazione la
pubblicazione della determinazione 25 febbraio 2015, n. 4
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) recante "Linee
guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria".
La pubblicazione segue la fase di consultazione pubblica avviata dall'Autorità durante la quale la Rete delle Professioni Tecniche, per il tramite di un tavolo tecnico appositamente istituito, ha formulato le proprie osservazioni e considerazioni tese in sintesi alla risoluzione delle seguenti criticità:
In relazione a tali criticità la rete delle Professioni Tecniche aveva formulato una serie di proposte che hanno trovato solo un parziale accoglimento.
Tuttavia, con particolare riferimento a ciò che attiene alla peculiarità della nostra professione, al di là di alcune forzature interpretative della norma su aspetti particolari, il giudizio complessivo deve tener conto dell'indirizzo generale che sostanzialmente si fa carico delle riserve espresse e traccia una linea di comportamento per le stazioni appaltanti che non potranno più derogare da alcuni principi fondamentali imposti dalla norma.
Tra le specificazioni più rilevanti si segnalano in sintesi:
In ultimo non possiamo non rilevare che la Determinazione in questione riporta al Paragrafo 1 (Inquadramento generale), tra gli elementi di base, la previsione normativa di cui all'art. 91, co. 3, del Codice, in base alla quale non è consentito il subappalto di prestazioni relative alla redazione della relazione geologica con la conseguente deduzione che: "... nel gruppo di progettazione, sia presente almeno un geologo, ove siano necessarie tali prestazioni". Tale riferimento, che si potrebbe semplicisticamente derubricare a semplice richiamo normativo, assume in realtà una valenza particolare in relazione al fatto che ancora oggi la violazione di tale previsione di Legge rappresenta una delle più frequenti cause di impugnativa dei bandi per via giudiziaria da parte degli Ordini Territoriali.
In allegato la determinazione n. 4/2015 e la Relazione AIR (Analisi dell'Impatto della Regolamentazione).
La pubblicazione segue la fase di consultazione pubblica avviata dall'Autorità durante la quale la Rete delle Professioni Tecniche, per il tramite di un tavolo tecnico appositamente istituito, ha formulato le proprie osservazioni e considerazioni tese in sintesi alla risoluzione delle seguenti criticità:
- La scarsa o errata applicazione da parte delle stazioni appaltanti del D.M. 143/2013 per la determinazione degli importi da porre a base di gara;
- Il diffuso utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con il conseguente fenomeno dilagante dei ribassi eccessivi che comportano scarsa qualità della progettazione e criticità in fase di realizzazione delle opere;
- La limitazione alla partecipazione alle gare dei professionisti più giovani ed agli studi professionali di piccole dimensioni attraverso l'introduzione di requisiti di fatturato e di organico minimo fortemente penalizzanti.
In relazione a tali criticità la rete delle Professioni Tecniche aveva formulato una serie di proposte che hanno trovato solo un parziale accoglimento.
Tuttavia, con particolare riferimento a ciò che attiene alla peculiarità della nostra professione, al di là di alcune forzature interpretative della norma su aspetti particolari, il giudizio complessivo deve tener conto dell'indirizzo generale che sostanzialmente si fa carico delle riserve espresse e traccia una linea di comportamento per le stazioni appaltanti che non potranno più derogare da alcuni principi fondamentali imposti dalla norma.
Tra le specificazioni più rilevanti si segnalano in sintesi:
- L'obbligo per le stazioni appaltanti di determinare i corrispettivi per i servizi di ingegneria e architettura applicando rigorosamente le aliquote di cui al d.m. 143/2013 predisponendo un quadro analitico delle prestazioni (suddivise per classi e categorie) da affidare e dei relativi corrispettivi da porre a base di gara.
- L'obbligo, per motivi di trasparenza e correttezza, di riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara al fine di consentire ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo
- Il richiamo alla applicazione dell'Art. 266 del Regolamento (DPR 207/2010) e dunque all'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con riferimento alle procedure aperte da utilizzare per gli affidamenti superiori a 100,000 euro, che appare il più idoneo a garantire una corretta valutazione della qualità delle prestazioni offerte dagli operatori economici.
- La specificazione (Par. 6.1), sempre nell'ambito di affidamenti per mezzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di stringenti criteri per disincentivare la formulazione di ribassi eccessivi e garantire la selezione di progetti di qualità.
- La specificazione dei criteri, relativamente alla formazione degli elenchi di operatori economici da cui attingere per l'affidamento di prestazioni sotto la soglia dei 100.000 euro attraverso procedure negoziate, finalizzati a garantire la trasparenza, il divieto di cumulo di incarichi, la rotazione nella scelta dei nominativi a cui rivolgere la richiesta di offerta.
In ultimo non possiamo non rilevare che la Determinazione in questione riporta al Paragrafo 1 (Inquadramento generale), tra gli elementi di base, la previsione normativa di cui all'art. 91, co. 3, del Codice, in base alla quale non è consentito il subappalto di prestazioni relative alla redazione della relazione geologica con la conseguente deduzione che: "... nel gruppo di progettazione, sia presente almeno un geologo, ove siano necessarie tali prestazioni". Tale riferimento, che si potrebbe semplicisticamente derubricare a semplice richiamo normativo, assume in realtà una valenza particolare in relazione al fatto che ancora oggi la violazione di tale previsione di Legge rappresenta una delle più frequenti cause di impugnativa dei bandi per via giudiziaria da parte degli Ordini Territoriali.
In allegato la determinazione n. 4/2015 e la Relazione AIR (Analisi dell'Impatto della Regolamentazione).
A cura di Paolo Cappadona - Consiglio
Nazionale Geologi
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