TASSA SULLE GARE NON RETROATTIVA
Secondo quanto stabilito dal Tar della Sardegna, sezione I, con la sentenza n. 434 dello scorso 7 Marzo, il versamento del contributo a favore dell’Autorità ...
Secondo quanto stabilito dal Tar della Sardegna, sezione I, con la
sentenza n. 434 dello scorso 7 Marzo, il versamento del contributo
a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici,
previsto dalla deliberazione della stessa Autorità del 26 Gennaio
2006 ed entrata in vigore il 20 Febbraio successivo, è applicabile
a tutti i bandi di gara pubblicati dopo la data di entrata in
vigore della deliberazione stessa.
Il Tar sardo era stato chiamato a giudicare un ricorso presentato contro l'Ersu, Ente regionale per il diritto allo studio universitario, di Sassari per l'appalto di lavori di ristrutturazione della Casa dello studente quinto lotto e quinto lotto complementare, con il criterio del massimo ribasso sull'importo dei lavori.
Ma vediamo di ricostruire i fatti.
Il bando in questione era stato pubblicato nel dicembre del 2005 e prevedeva la scadenza del termine per la presentazione delle offerte entro il 6 febbraio 2006. Prima della scadenza del termine, in data 3 febbraio, la stazione appaltante attraverso un avviso sospendeva i termini di presentazione dell’offerta e comunicava che con successivo avviso si sarebbe provveduto a rettificare il bando con nuova comunicazione dei termini per la presentazione delle offerte.
Il giorno 17 marzo 2006, attraverso un nuovo avviso, la stazione appaltante comunicava che l'importo dei lavori a base d'asta era stato modificato e il nuovo termine per la presentazione delle offerte veniva fissato al 18 marzo 2006.
Successivamente al termine della presentazione delle offerte, il 19 aprile 2006, la Commissione di gara procedeva all'apertura delle offerte e, dopo aver effettuato il calcolo degli scarti, dichiarava prima classificata una società, mentre la seconda classificata era quella che presentava il ricorso.
Secondo la ricorrente lo spostamento del termine di presentazione nonché la modifica del bando con data successiva al 20 Febbraio 2006, doveva comportare l’applicabilità della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e, quindi, la società vincitrice del bando avrebbe dovuto rispettare le disposizioni in rubrica, secondo cui tutte le ditte partecipanti alle gare pubbliche devono versare una somma a favore di detta Autorità, pena l'inammissibilità dell'offerta. Poiché l’aggiudicataria avrebbe omesso tale versamento, avrebbe dovuto essere esclusa e, conseguentemente risulterebbe aggiudicataria la seconda classificata.
Secondo quanto stabilito dal Tar sardo, alla luce dei fatti e del contenuto delle modifiche al primo bando del 17 Marzo 2006, tendono a configurare il secondo bando come un mero atto endoprocedimentale inserito nel complesso procedimento iniziato con la determinazione dell'ente di indire la gara in questione, continuato con il primo bando e conclusosi con l'aggiudicazione alla ditta vincitrice. Infatti, se si esaminano gli atti rilevanti adottati dopo la pubblicazione del bando originario, il primo, quello del 3 febbraio 2006, indicato come "avviso sospensione gara" si limita appunto a comunicare che i termini di presentazione delle offerte sono sospesi e rimanda ad un successivo momento la rettifica del bando e la comunicazione della nuova scadenza. L'atto pubblicato il 17 marzo 2006, indicato come "rettifica bando di gara" comunica la intervenuta modifica dell’importo dei lavori a base d'asta del bando di gara e fissa la nuova scadenza per la presentazione delle offerte al giorno 18 aprile 2006. In tali atti, dunque, non può configurarsi l'indizione di un nuovo bando, autonomo rispetto al precedente, ma, come detto, della prosecuzione procedimentale dello stesso bando originariamente indetto nel dicembre del 2005, perciò a quest’ultimo occorre fare riferimento per individuare la normativa da applicare. Conseguentemente, per la procedura in questione non trova applicazione la deliberazione della Autorità di vigilanza sui lavori pubblici del 26 gennaio 2006, poiché tale delibera è entrata in vigore solo il 20 febbraio dello stesso anno e, perciò, successivamente alla indizione del bando.
Per tali considerazioni il ricorso è risultato infondato e quindi stato rigettato.
Il Tar sardo era stato chiamato a giudicare un ricorso presentato contro l'Ersu, Ente regionale per il diritto allo studio universitario, di Sassari per l'appalto di lavori di ristrutturazione della Casa dello studente quinto lotto e quinto lotto complementare, con il criterio del massimo ribasso sull'importo dei lavori.
Ma vediamo di ricostruire i fatti.
Il bando in questione era stato pubblicato nel dicembre del 2005 e prevedeva la scadenza del termine per la presentazione delle offerte entro il 6 febbraio 2006. Prima della scadenza del termine, in data 3 febbraio, la stazione appaltante attraverso un avviso sospendeva i termini di presentazione dell’offerta e comunicava che con successivo avviso si sarebbe provveduto a rettificare il bando con nuova comunicazione dei termini per la presentazione delle offerte.
Il giorno 17 marzo 2006, attraverso un nuovo avviso, la stazione appaltante comunicava che l'importo dei lavori a base d'asta era stato modificato e il nuovo termine per la presentazione delle offerte veniva fissato al 18 marzo 2006.
Successivamente al termine della presentazione delle offerte, il 19 aprile 2006, la Commissione di gara procedeva all'apertura delle offerte e, dopo aver effettuato il calcolo degli scarti, dichiarava prima classificata una società, mentre la seconda classificata era quella che presentava il ricorso.
Secondo la ricorrente lo spostamento del termine di presentazione nonché la modifica del bando con data successiva al 20 Febbraio 2006, doveva comportare l’applicabilità della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e, quindi, la società vincitrice del bando avrebbe dovuto rispettare le disposizioni in rubrica, secondo cui tutte le ditte partecipanti alle gare pubbliche devono versare una somma a favore di detta Autorità, pena l'inammissibilità dell'offerta. Poiché l’aggiudicataria avrebbe omesso tale versamento, avrebbe dovuto essere esclusa e, conseguentemente risulterebbe aggiudicataria la seconda classificata.
Secondo quanto stabilito dal Tar sardo, alla luce dei fatti e del contenuto delle modifiche al primo bando del 17 Marzo 2006, tendono a configurare il secondo bando come un mero atto endoprocedimentale inserito nel complesso procedimento iniziato con la determinazione dell'ente di indire la gara in questione, continuato con il primo bando e conclusosi con l'aggiudicazione alla ditta vincitrice. Infatti, se si esaminano gli atti rilevanti adottati dopo la pubblicazione del bando originario, il primo, quello del 3 febbraio 2006, indicato come "avviso sospensione gara" si limita appunto a comunicare che i termini di presentazione delle offerte sono sospesi e rimanda ad un successivo momento la rettifica del bando e la comunicazione della nuova scadenza. L'atto pubblicato il 17 marzo 2006, indicato come "rettifica bando di gara" comunica la intervenuta modifica dell’importo dei lavori a base d'asta del bando di gara e fissa la nuova scadenza per la presentazione delle offerte al giorno 18 aprile 2006. In tali atti, dunque, non può configurarsi l'indizione di un nuovo bando, autonomo rispetto al precedente, ma, come detto, della prosecuzione procedimentale dello stesso bando originariamente indetto nel dicembre del 2005, perciò a quest’ultimo occorre fare riferimento per individuare la normativa da applicare. Conseguentemente, per la procedura in questione non trova applicazione la deliberazione della Autorità di vigilanza sui lavori pubblici del 26 gennaio 2006, poiché tale delibera è entrata in vigore solo il 20 febbraio dello stesso anno e, perciò, successivamente alla indizione del bando.
Per tali considerazioni il ricorso è risultato infondato e quindi stato rigettato.
A cura di Gianluca
Oreto
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