Le modifiche dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008 introdotte dal decreto del fare (legge 98/2013)
Il D.L.69/2013 detto anche "Decreto del Fare", convertito in Legge 98/2013, nasce con il proposito di introdurre nel nostro ordinamento una serie di semplifi...
Il D.L.69/2013 detto anche "Decreto del Fare", convertito in Legge
98/2013, nasce con il proposito di introdurre nel nostro
ordinamento una serie di semplificazioni per le imprese, che
consentano, come recita la guida-web pubblicata sul sito del
Ministero della Funzione Pubblica, di "ridurre i costi
burocratici" e "di contribuire a rimettere in moto gli
investimenti". Alcune di queste semplificazioni riguardano il
tema della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare gli
adempimenti connessi ai contratti d'appalto di cui all'art.26 del
D.Lgs.81/2008.
L'art.31 del "decreto del fare" ha esteso la validità del DURC da 90 a 120 giorni. Anche se la proroga che estendeva la validità di tali disposizioni anche per i lavori privati è decaduta lo scorso 31 dicembre, la Legge 34/2014, il cosiddetto "Jobs Act", prevedendone la gestione tramite procedura telematica (tuttavia non ancora disponibile) ha riportato la validità a 120 giorni per qualsiasi tipo di lavoro.
Le modifiche più importanti sono state tuttavia introdotte dall'art.32 della L. 98/2013, in riferimento alla sicurezza nei contratti d'appalto di cui all'art.26 del Testo Unico.
La modifica più rilevante dell'art.26 si riferisce alla semplificazione prevista per i cosiddetti "settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali", riferite sia al committente che all'appaltatore, per i quali la nuova versione del comma 3 introduce la possibilità di avvalersi, in alternativa alla redazione del DUVRI, di una figura qualificata in grado di gestire l'intervento in appalto potenzialmente interferenziale.
Questa figura viene identificata nel comma 3 come "un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento".
In pratica con questa disposizione il legislatore, nei casi di attività a rischio basso, ha voluto fornire alle aziende la possibilità di sostituire un adempimento formale, la redazione del DUVRI, con un obbligo operativo consistente nella nomina di un lavoratore con competenze adeguate in termini di esperienza (conoscenza del luogo di lavoro, dell'attività e dell'organizzazione interna aziendale) e di formazione.
La modifica tuttavia rimane ancora oggi incompleta e non applicabile, in quanto non sono ancora stati pubblicati i due atti necessari per definire i parametri del campo di applicazione, il decreto ministeriale previsto dal comma 6-ter dell'art.29 del d.lgs.81/2008 che individua i settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, e un atto normativo che definisca la formazione necessaria per la figura qualificata che sovrintende le attività dell'appaltatore.
A distanza di circa 18 mesi dalla pubblicazione della legge 98/2013 ai buoni propositi di semplificazione non è pertanto seguita l'approvazione delle norme mancanti per rendere applicabile il nuovo approccio normativo.
Un'altra importante semplificazione introdotta dal "decreto del fare" riguarda l'esenzione dalla redazione del DUVRI nel caso particolare di lavori in appalto "di durata inferiore a 5 uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 […], o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto." Questa modifica del comma 3-bis dell'art.26 del D.Lgs.81/2008, già introdotto in precedenza dal D.Lgs.106/2009 cosiddetto "testo unico bis", ha esteso la durata dei lavori in appalto (precedentemente era di 2 giorni) entro la quale prevedere l'esenzione dalla redazione del DUVRI, salvo che gli stessi lavori non comportino la presenza di una delle tipologie di rischio elencate.
La modifica del comma 3-bis comprende inoltre un ulteriore paragrafo in cui viene specificato cosa si intende, nel caso di appalti, per uomini-giorno, entità definita come la "somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori".
Questo significa per esempio che nel caso di un contratto di appalto con un'impresa che esegue la manutenzione ordinaria della centrale termica che prevede 2 soli interventi nel corso di un anno, presumibilmente entrambi inferiori a una giornata ed eseguiti mediante l'impiego al massimo 2 lavoratori, è applicabile l'esenzione dalla redazione del DUVRI.
Se invece consideriamo un generico contratto d'appalto con un'impresa di pulizie per l'esecuzione di pulizie dei locali del committente che impegnano 2 persone per circa 4 ore a settimana, viene superata abbondantemente l'entità di 5 uomini-giorno e pertanto in tal caso l'obbligo di redazione del DUVRI permane.
E' bene ricordare che comunque l'eventuale esenzione dall'obbligo di redazione del DUVRI non solleva il datore di lavoro dall'obbligo di rispettare le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art.26 che prevedono rispettivamente:
L'art.31 del "decreto del fare" ha esteso la validità del DURC da 90 a 120 giorni. Anche se la proroga che estendeva la validità di tali disposizioni anche per i lavori privati è decaduta lo scorso 31 dicembre, la Legge 34/2014, il cosiddetto "Jobs Act", prevedendone la gestione tramite procedura telematica (tuttavia non ancora disponibile) ha riportato la validità a 120 giorni per qualsiasi tipo di lavoro.
Le modifiche più importanti sono state tuttavia introdotte dall'art.32 della L. 98/2013, in riferimento alla sicurezza nei contratti d'appalto di cui all'art.26 del Testo Unico.
La modifica più rilevante dell'art.26 si riferisce alla semplificazione prevista per i cosiddetti "settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali", riferite sia al committente che all'appaltatore, per i quali la nuova versione del comma 3 introduce la possibilità di avvalersi, in alternativa alla redazione del DUVRI, di una figura qualificata in grado di gestire l'intervento in appalto potenzialmente interferenziale.
Questa figura viene identificata nel comma 3 come "un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento".
In pratica con questa disposizione il legislatore, nei casi di attività a rischio basso, ha voluto fornire alle aziende la possibilità di sostituire un adempimento formale, la redazione del DUVRI, con un obbligo operativo consistente nella nomina di un lavoratore con competenze adeguate in termini di esperienza (conoscenza del luogo di lavoro, dell'attività e dell'organizzazione interna aziendale) e di formazione.
La modifica tuttavia rimane ancora oggi incompleta e non applicabile, in quanto non sono ancora stati pubblicati i due atti necessari per definire i parametri del campo di applicazione, il decreto ministeriale previsto dal comma 6-ter dell'art.29 del d.lgs.81/2008 che individua i settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, e un atto normativo che definisca la formazione necessaria per la figura qualificata che sovrintende le attività dell'appaltatore.
A distanza di circa 18 mesi dalla pubblicazione della legge 98/2013 ai buoni propositi di semplificazione non è pertanto seguita l'approvazione delle norme mancanti per rendere applicabile il nuovo approccio normativo.
Un'altra importante semplificazione introdotta dal "decreto del fare" riguarda l'esenzione dalla redazione del DUVRI nel caso particolare di lavori in appalto "di durata inferiore a 5 uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 […], o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto." Questa modifica del comma 3-bis dell'art.26 del D.Lgs.81/2008, già introdotto in precedenza dal D.Lgs.106/2009 cosiddetto "testo unico bis", ha esteso la durata dei lavori in appalto (precedentemente era di 2 giorni) entro la quale prevedere l'esenzione dalla redazione del DUVRI, salvo che gli stessi lavori non comportino la presenza di una delle tipologie di rischio elencate.
La modifica del comma 3-bis comprende inoltre un ulteriore paragrafo in cui viene specificato cosa si intende, nel caso di appalti, per uomini-giorno, entità definita come la "somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori".
Questo significa per esempio che nel caso di un contratto di appalto con un'impresa che esegue la manutenzione ordinaria della centrale termica che prevede 2 soli interventi nel corso di un anno, presumibilmente entrambi inferiori a una giornata ed eseguiti mediante l'impiego al massimo 2 lavoratori, è applicabile l'esenzione dalla redazione del DUVRI.
Se invece consideriamo un generico contratto d'appalto con un'impresa di pulizie per l'esecuzione di pulizie dei locali del committente che impegnano 2 persone per circa 4 ore a settimana, viene superata abbondantemente l'entità di 5 uomini-giorno e pertanto in tal caso l'obbligo di redazione del DUVRI permane.
E' bene ricordare che comunque l'eventuale esenzione dall'obbligo di redazione del DUVRI non solleva il datore di lavoro dall'obbligo di rispettare le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art.26 che prevedono rispettivamente:
- la verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore e la trasmissione a quest'ultimo delle informazioni relative ai rischi presenti nel luogo di lavoro oggetto dell'appalto e alle misure di prevenzione e di emergenza adottate
- la cooperazione e il coordinamento con l'appaltatore delle misure e degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività oggetto dell'appalto.
A cura di ing. Stefano
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